Cessione del credito, scadenza anche per la comunicazione sostitutiva il 4 aprile

Scadenza il 4 aprile anche per la comunicazione sostitutiva di cessione del credito. Il decreto legge n. 39/2024 accorcia i tempi per la correzione di errori nel flusso già trasmesso all'Agenzia delle Entrate

Cessione del credito, scadenza anche per la comunicazione sostitutiva il 4 aprile

Per la cessione del credito si chiudono tutte le porte.

Il 4 aprile sarà la scadenza ultima per l’invio della comunicazione per l’esercizio dell’opzione relativa al superbonus e ai bonus casa, anche sul fronte della possibilità di trasmissione di un nuovo flusso sostitutivo di quello già trasmesso.

A prevederlo è l’articolo 2 del decreto legge n. 39 del 29 marzo 2024, che in parallelo all’addio alla remissione in bonis fa venir meno anche la possibilità di invio sostitutivo entro il quinto giorno del mese successivo rispetto alla data di trasmissione originaria.

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Cessione del credito, scadenza anche per la comunicazione sostitutiva il 4 aprile

L’entrata in vigore del nuovo decreto blocca cessioni condiziona gli adempimenti a carico dei contribuenti che, avendo già sostenuto spese ammesse al superbonus e ai bonus casa monetizzabili, intendono cedere tutte le somme maturate o le singole rate.

Le novità su questo fronte sono contenute all’articolo 2, che oltre a cancellare la possibilità di remissione in bonis anticipa i tempi anche sul fronte della possibilità di invio della comunicazione di cessione del credito sostitutiva di quella trasmessa nei termini.

Anche su questo fronte, la stretta è motivata dalla necessità di poter monitorare le somme oggetto di sconto in fattura o cessione del credito e il comma 2, articolo 2 del decreto legge n. 39/2024 prevede nel dettaglio quanto segue:

“2. Al fine di acquisire tempestivamente le informazioni necessarie per il monitoraggio dell’ammontare dei crediti derivanti dalle opzioni per lo sconto in fattura e per la cessione del credito, la sostituzione delle comunicazioni di esercizio delle opzioni previste dall’articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, di cui al provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate emanato ai sensi del comma 7 del medesimo articolo 121, relative alle spese sostenute nell’anno 2023 e alle cessioni delle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni dal 2020 al 2022, inviate dal 1° al 4 aprile 2024, è consentita entro il 4 aprile 2024.”

La norma richiama al provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che ha disciplinato le modalità di cessione del credito, emanato il 3 febbraio 2022 e che sul fronte dell’invio sostitutivo ammette la correzione degli errori entro il quinto giorno del mese successivo alla trasmissione e, in ogni caso, entro il 5 aprile per le comunicazioni trasmesse nel mese di marzo.

Il decreto blocca cessioni interviene ora sulla “coda” delle comunicazioni trasmesse entro il 4 aprile, eliminando la possibilità di correggere eventuali errori commessi oltre la scadenza canonica.

Dalla remissione in bonis alle comunicazioni sostitutive, la cessione del credito si ferma il 4 aprile 2024

La scadenza del 4 aprile diventa quindi centrale per chi può ancora optare per la cessione del credito.

Il decreto legge n. 39/2024 chiude le porte ad ogni possibilità di risalire in carreggiata, non solo mediante l’invio di comunicazioni sostitutive in caso di errori nel modello trasmesso, ma anche sul fronte dello stop alla remissione in bonis.

Lo stesso articolo 2 prevede nello specifico che l’istituto che consente di sanare l’omesso invio di comunicazioni centrali per l’adesione a regimi opzionali o agevolazioni non si applicherà sul fronte della cessione del credito, anche sul fronte della cessione delle rate delle detrazioni per spese sostenute negli anni passati.

Viene meno quindi ogni ipotesi di deroga rispetto alla scadenza di giovedì 4 aprile, data da monitorare soprattutto per i contribuenti incapienti che non sono riusciti a reperire in tempo soggetti intenzionati all’acquisto dei crediti d’imposta maturati.

Per questi contribuenti, non in possesso di IRPEF sufficiente a scontare la detrazione annua spettante, viene di fatto meno la possibilità di fruire dei bonus per i lavori in casa eseguiti.

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