Certificazione Unica con il modello 770 per gli importi non imponibili

Anna Maria D’Andrea - Certificazione Unica

Certificazione Unica, invio entro la stessa scadenza del modello 770 per gli importi non imponibili, quali l'indennità Covid erogata ai lavoratori sportivi. La scadenza per quel che riguarda le somme riconosciute nel 2021 è quindi fissata al 31 ottobre 2022. I chiarimenti nella risposta all'interpello dell'Agenzia delle Entrate n. 345 del 27 giugno.

Certificazione Unica con il modello 770 per gli importi non imponibili

Certificazione Unica, invio con il modello 770 per gli importi non imponibili erogati ai percipienti nel corso del 2021, con scadenza fissata quindi al 31 ottobre 2022.

È il caso dell’indennità Covid erogata ai lavoratori sportivi, che non costituendo reddito per il percettore delle somme non è assoggettata a ritenuta e pertanto prevede alcune deroghe in merito agli obblighi di certificazione mediante il modello CU.

A fornire chiarimenti è l’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 345 del 27 giugno 2022.

Certificazione Unica con il modello 770 per gli importi non imponibili

L’importo di somme e valori erogati nel corso dell’anno da parte dei sostituti d’imposta, al pari di ritenute operate, detrazioni effettuate così come contributi previdenziali e assistenziali applicati al percettore devono essere appositamente certificate.

È la Certificazione Unica il documento con il quale il sostituto d’imposta comunica tali dati al Fisco ma anche al contribuente, anche al fine della predisposizione della dichiarazione dei redditi.

La scadenza è fissata al 16 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento, salvo in alcuni casi.

L’invio delle CU relative a redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata può essere effettuato entro la scadenza del modello 770, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1 del decreto legislativo n. 175/2014.

Un rinvio che l’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 345 del 27 giugno 2022, chiarisce si applica anche alle indennità Covid non imponibili. Il caso specifico riguarda i lavoratori sportivi, ma le precisazioni fornite sono applicabili in via generale nell’ambito delle somme non assoggettate a ritenuta erogate ai collaboratori.

Sebbene quindi sussista sempre l’obbligo di invio della Certificazione Unica, gli emolumenti non imponibili potranno essere trasmessi entro la scadenza del modello 770, ossia entro il 31 ottobre 2022.

Agenzia delle Entrate - risposta all’interpello n. 345 del 27 giugno 2022
Redditi diversi - Erogazioni non costituenti reddito per i percepienti - obblighi di certificazione - Articolo 4 del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322

Certificazione Unica per somme non imponibili: compilazione della CU lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi

La risposta fornita dall’Agenzia delle Entrate riepiloga dunque le istruzioni operative relative alla Certificazione Unica in caso di erogazione di indennità non imponibili ai collaboratori sportivi.

Il sostituto d’imposta che si è occupato dei pagamenti dovrà indicare gli importi nella Sezione “Certificazione Lavoro Autonomo, Provvigioni e Redditi Diversi”, inserendo:

  • nel punto 1, quale causale del pagamento effettuato, la lettera “N - indennità di trasferta, rimborso forfetario di spese, premi e compensi” erogati:
    • nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche;
    • in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche e di cori, bande e filodrammatiche da parte del direttore e dei collaboratori tecnici;
  • nel punto 2, l’anno “2021”;
  • nel punto 4, va indicato l’importo complessivo delle indennità corrisposte che non hanno concorso a formare il reddito, che deve essere riportato nel successivo punto 7, nel quale vanno indicate le somme che, per espressa disposizione di legge, non costituiscono reddito imponibile per il percipiente e, pertanto, non sono assoggettate a ritenuta;
  • nel punto 6, è necessario indicare il codice 22, utilizzato per individuare i redditi esenti ovvero somme che non costituiscono reddito.

Si tratta di indicazioni operative applicabili al caso specifico, ma sulle quali è in ogni caso bene evidenziare i punti comuni anche per le altre casistiche in cui il modello CU può essere inviato entro il 31 ottobre 2022.

Tra questi, l’introduzione del nuovo codice 22 che in via generale dovrà essere indicato nel caso di erogazione di redditi esenti ovvero di somme che non costituiscono reddito.

Al punto 6 della Certificazione Unica per i lavoratori autonomi bisognerà inoltre inserire il codice 21 per i gli altri redditi non soggetti a ritenuta e il codice 24 per i compensi corrisposti ai forfettari.

Questo sito contribuisce all'audience di Logo Evolution adv Network