Cassa integrazione: le istruzioni INPS per il recupero del contributo addizionale versato

Giuseppe Guarasci - Leggi e prassi

Nel messaggio n. 1022 del 14 marzo 2023 l'INPS fornisce le istruzioni da seguire per il recupero delle somme versate a titolo di contributo addizionale. Si tratta degli importi oggetto di sgravio secondo quanto previsto dal decreto Ucraina del 2022. Si applica alle imprese con specifici codici ATECO che hanno attivato periodi aggiuntivi di cassa integrazione

Cassa integrazione: le istruzioni INPS per il recupero del contributo addizionale versato

I datori di lavoro che hanno versato il contributo addizionale, oggetto di esonero, possono procedere al recupero delle somme dovute nelle percentuali individuate dall’INPS.

Lo comunica l’Istituto tramite il messaggio n. 1022 del 14 marzo 2023, nel quale fornisce le istruzioni necessarie.

Si tratta dell’esonero contributivo previsto dal decreto Ucraina, n. 21/2022, per le imprese che hanno dovuto fare ricorso a periodi di cassa integrazione aggiuntivi per via della crisi in Ucraina e contrassegnate da specifici codici ATECO.

L’esonero rientra tra le misure di aiuti di Stato e per l’operatività era necessaria l’autorizzazione da parte della Commissione Europea.

Cassa integrazione: le istruzioni INPS per il recupero del contributo addizionale versato

L’INPS con il messaggio n. 1022 del 14 marzo 2023 fornisce le indicazioni necessarie per fruire dell’esonero dal versamento del contributo addizionale per la cassa integrazione, previsto dal decreto Ucraina (articolo 11, comma 2), e i criteri utilizzati per il calcolo dell’importo.

Già con la circolare n. 97 dello scorso agosto, l’Istituto aveva comunicato le istruzioni relative agli interventi in materia di ammortizzatori sociali, previsti dal decreto n. 21/2022.

Tra questi, anche l’esonero dal versamento del contributo addizionale per le aziende che accedono ad ulteriori periodi di cassa integrazione, concesso per fronteggiare le difficoltà economiche derivate dalla guerra in Ucraina.

L’INPS sottolinea come tali misure si configurano come aiuti di Stato e pertanto necessitano dell’autorizzazione della Commissione Europea.

Il via libera è arrivato lo scorso 24 novembre, tramite la decisione C(2022) 8662 final, dopo la notifica da parte del Ministero del Lavoro, e alle condizioni del Quadro Temporaneo per la crisi in Ucraina, in particolare:

  • gli aiuti complessivamente fruiti dall’impresa non devono superare (al lordo di qualsiasi imposta o altro onere) i 2 milioni di euro oppure i 250.000 euro per le imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli;
  • gli aiuti devono essere concessi entro e non oltre il 31 dicembre 2023;
  • gli aiuti devono essere concessi in favore di imprese colpite dalla crisi.

Nel messaggio del 14 marzo, dunque, l’INPS fornisce le istruzioni per beneficiare della misura.

Recupero del contributo addizionale versato: determinazione degli importi

Possono fruire dell’esonero dal versamento del contributo addizionale di cassa integrazione tutte le imprese che rientrano nei codici ATECO individuati dal decreto n. 21/2022 (Allegato A) e che hanno sospeso l’attività nel periodo compreso tra il 22 marzo e il 31 maggio 2022.

Si tratta dei codici indicati nella tabella seguente.

SettoreCodice ATECO
Siderurgia CH 24.1 Siderurgia - Fabbricazione di ferro, acciaio e ferroleghe
Legno AA 02.20 Legno grezzo

CC 16 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio
Ceramica CG 23.31 Piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti

CG 23.41 Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali

CG 23.42 Articoli sanitari in ceramica

CG 23.43 Isolatori e pezzi isolanti in ceramica

CG 23.44 Altri prodotti in ceramica per uso tecnico e industriale

CG 23.49 Altri prodotti in ceramica n.c.a.
Automotive CL 29.1 Fabbricazione di autoveicoli

CL 29.2 Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi

CL 29.3 Fabbricazione di parti ed accessori per autoveicoli e loro motori
Agroindustria (mais, concimi, grano tenero) CA 10.61.2 Prodotti della molitura di altri cereali (farine, semole, semolino ecc. di segale, avena, mais,granturco e altri cereali)

CA 10.62 Amidi e prodotti amidacei (incluso olio di mais)

CE 20.15 Fabbricazione di fertilizzanti e composti azotati (esclusa la fabbricazione di compost)

AA 01.11.1 Coltivazione di cereali (escluso il riso)

Sarà l’INPS a quantificare gli importi riconosciuti a titolo di esonero, sulla base di determinati criteri.

In relazione ai settori di attività interessati e alle disposizioni normative di riferimento, si applica quanto previsto dall’articolo 5 del DL n. 148/2015. Questo determina l’ammontare del contributo addizionale dovuto dai datori di lavoro sulle retribuzioni globali che sarebbero spettate ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate in funzione dei periodi di integrazione salariale ordinaria e straordinaria fruiti nel quinquennio mobile.

Pertanto, per determinare l’importo dell’esonero spettante si devono applicare le aliquote indicate nella tabella e individuate dall’articolo 5 del DL n. 48/2015.

AliquotaUtilizzo dell’integrazione salariale
9 per cento relativamente ai periodi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria fruiti all’interno di uno o più interventi concessi sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile
12 per cento in relazione a periodi che superano le 52 settimane e fino al limite di 104 settimane in un quinquennio mobile
15 per cento per periodi che superano il limite delle 104 settimane in un quinquennio mobile

L’INPS sottolinea come il contributo addizionale sarà determinato sulla retribuzione persa, cioè la retribuzione complessiva che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate.

I datori di lavoro che hanno effettuato il versamento del contributo addizionale non dovuto, perché oggetto di esonero, quindi, possono recuperare le somme inviando i flussi di regolarizzazione.

INPS - Messaggio n. 1022 del 14 marzo 2023
Esonero dal versamento del contributo addizionale previsto dall’articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 21/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 51/2022. Autorizzazione della Commissione europea alla fruizione dell’aiuto ai sensi del Temporary Crisis Framework (TCF). Indicazioni operative. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti

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