Bonus facciate, no alla correzione dell’errore sullo sconto in fattura

Bonus facciate con errore sull'indicazione dello sconto pattuito con il cliente nella fattura: l'Agenzia delle Entrate sbarra le porte alla possibilità di correzione, e con la risposta all'interpello n. 385 del 20 luglio 2022 evidenzia che al contribuente resta la via della detrazione fiscale.

Bonus facciate, no alla correzione dell'errore sullo sconto in fattura

Bonus facciate senza possibilità per l’impresa di correggere l’errore relativo alla mancata indicazione dello sconto in fattura.

Non essendoci le condizioni previste per l’emissione della nota di variazione in diminuzione e di un nuovo documento, viene meno la possibilità di correggere la fattura.

A spiegarlo è l’Agenzia delle Entrate, che con la risposta all’interpello numero 385 del 20 luglio 2022 specifica quindi che l’unica via per il recupero dell’importo per il contribuente resta la fruizione della detrazione fiscale.

L’effetto dell’errore in fattura si riflette anche sulla percentuale di detrazione spettante: per il corrispettivo pagato entro il 2022 il bonus facciate sarà pari al 60 per cento della spesa.

Bonus facciate, no alla correzione dell’errore sullo sconto in fattura

Non è possibile percorrere la via dell’emissione della nota di variazione in caso di fattura senza l’indicazione dello sconto applicato al cliente, non ravvisandosi le condizioni ex articolo 26 del DPR n. 633/1972.

L’errore relativo alla mancata indicazione dello sconto in fattura non fa venir meno la validità fiscale del documento emesso.

È questo uno degli aspetti posto in evidenza dall’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n. 385 del 20 luglio 2022, relativa al caso prospettato da un’impresa che ha sbagliato a compilare la fattura, omettendo di applicare lo sconto del 90 per cento.

Il contribuente ha pagato il restante 10 per cento delle spese, ma considerando l’errore nella fattura non ha proceduto con l’invio della comunicazione per l’esercizio dell’opzione per lo sconto.

La richiesta dell’istante è quindi relativa alle modalità previste per la modifica della fattura originaria, indicando lo sconto praticato e consentendo quindi al contribuente di beneficiare dell’opzione.

Nella risposta pubblicata sul proprio portale, l’Agenzia delle Entrate evidenzia quindi che:

la mancata annotazione dello sconto di cui si discute non pregiudica la validità fiscale della fattura emessa, che riporta l’imponibile - pari al corrispettivo pattuito - e l’IVA ad esso relativo, calcolata sull’intero corrispettivo pattuito al lordo dello sconto (che nel caso di specie, costituisce solo una modalità di pagamento del corrispettivo).

L’opzione per lo sconto in fattura relativamente ai lavori rientranti nel bonus facciate non può quindi considerarsi perfezionata, e non è possibile tornare indietro.

Agenzia delle Entrate - risposta all’interpello numero 385 del 20 luglio 2022
Bonus-facciate - opzione per lo sconto in fattura - articolo 1, commi da 219 a 223, della legge 27 dicembre 2019, n. 160

Bonus facciate del 90 per cento per le spese 2021, si scende al 60 per cento per il 2022

L’impossibilità di correggere la fattura al fine di perfezionare l’opzione per lo sconto sul corrispettivo comporta, a livello operativo, che il committente potrà recuperare il 10 per cento delle spese effettivamente sostenute nel 2021 per l’esecuzione dell’intervento, ma esclusivamente mediante detrazione in dichiarazione dei redditi.

Viene meno la possibilità quindi di beneficiare dello sconto in fattura e la detrazione da richiedere nella dichiarazione dei redditi non potrà essere ceduta, considerando che il committente beneficiario della detrazione non ha effettuato la comunicazione all’Agenzia delle Entrate entro il 29 aprile 2022.

Utilizzo in detrazione anche per la restante quota del corrispettivo documentato nella fattura, in caso di pagamento entro il 2022, ma il valore dello sgravio IRPEF spettante scende al 60 per cento, alla luce della percentuale ridotta prevista in relazione alle spese sostenute dal 1° gennaio.

Via libera in questo caso alla possibilità di cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli intermediari finanziari, nella misura corrispondente alla detrazione spettante, a patto di inviare la comunicazione all’Agenzia delle Entrate entro i termini di scadenza ordinari

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