Agenzia delle Entrate: in arrivo le “lettere multiredditi”

Francesco Oliva - Imposte

Comunicazioni via pec in arrivo dall'Agenzia delle Entrate in materia di cedolare secca, assegni di mantenimento del coniuge, redditi diversi e altro ancora. Ecco le ultime novità.

Agenzia delle Entrate: in arrivo le “lettere multiredditi”

Nuove lettere in arrivo dall’Agenzia delle Entrate: questa volta i contribuenti dovranno aspettarsi molteplici comunicazioni in materia di redditi di tipo diverso.

Con il provvedimento numero 91828 del 12 maggio 2017 l’Agenzia delle Entrate dà attuazione all’articolo 1 commi da 634 a 636, della Legge di Stabilità 2015.

Le categorie di reddito per le quali l’Agenzia delle Entrate invierà le prossime lettere sono molteplici: dalla cedolare secca sugli affitti all’assegno di mantenimento del coniuge, dai redditi di partecipazione a quelli di lavoro autonomo, dai redditi diversi alle rate annuali delle plusvalenze.

Ecco nel dettaglio ciò che prevede il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate sulle prossime comunicazioni di compliance ai contribuenti.

Agenzia delle Entrate, provvedimento numero 91828 del 12 maggio 2017: in arrivo le lettere “multireddito”:

Comunicazione ai contribuenti: ecco il provvedimento numero 91828/2017
Clicca sull’icona per eseguire il download del provvedimento numero 91828 del 12 maggio 2017 con cui l’Agenzia delle Entrate comunica l’invio delle lettere multireddito ai contribuenti.

Ecco le categorie di reddito per le quali l’Agenzia delle Entrate sta inviando le comunicazioni ai contribuenti:

  • redditi dei fabbricati di cui agli artt. 25 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), derivanti dalla locazione non finanziaria di fabbricati imponibili a tassazione ordinaria, ovvero per opzione, al regime di tassazione previsto dall’art. 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Cedolare secca sugli affitti), alternativo al regime ordinario;
  • redditi di lavoro dipendente e assimilati, di cui agli artt. 49 e seguenti del TUIR;
  • assegni periodici di cui agli artt. 50 e seguenti del TUIR;
  • redditi di partecipazione ex artt. 4, 5 e 6 del TUIR, nonché quelli derivanti da partecipazione in società a responsabilità limitata a ristretta base proprietaria, di cui all’art. 116 del TUIR;
  • redditi diversi, ex art. 67 del TUIR;
  • redditi di lavoro autonomo abituale e professionale, di cui all’art. 53, c. 1, del TUIR;
  • redditi di lavoro autonomo abituale e non professionale, di cui all’art. 53, c. 2, del TUIR;
  • redditi di capitale derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio di società ed enti soggetti all’Ires e proventi derivanti da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza ex art. 44, c.1, lett. e) e lett. f) del TUIR;
  • redditi d’impresa con riguardo alle rate annuali delle plusvalenze/sopravvenienze attive, di cui agli artt. 86 e 88 del TUIR.

Lettera dell’Agenzia delle Entrate: cosa controllare?

La prima cosa da fare quando si riceve una comunicazione di questo tipo da parte dell’Agenzia delle Entrate è quella di verificare che siano riportati correttamente i seguenti dati obbligatori:

  • identificativo della comunicazione;
  • dati presenti in Anagrafe tributaria riferibili: ai contratti di locazione registrati, ai redditi corrisposti per le diverse categorie reddituali, ai soggetti che si sono avvalsi della facoltà di rateizzare la plusvalenza/sopravvenienza maturata;
  • estremi del modello di dichiarazione presentato, nel quale non risultano dichiarati in tutto o in parte i redditi percepiti, ovvero, l’importo della rata annuale di plusvalenze/sopravvenienze;
  • importo del reddito e/o della rata annuale parzialmente o totalmente omessi.

Lettera dell’Agenzia delle Entrate: la modalità di invio e le modalità di risposta

L’Agenzia delle Entrate sta inviando le cosiddette lettere o comunicazioni multireddito avvalendosi di due canali di invio:

  • posta elettronica certificata (PEC) – attivata dai contribuenti ai sensi dell’art. 16, commi 6 e 7, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e dell’art. 5, comma 1, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
  • posta ordinaria, nei casi di indirizzo PEC non attivo o non registrato nel pubblico elenco denominato Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC), istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico.

Come rispondere alle comunicazioni dell’Agenzia delle Entrate?

Il provvedimento numero 91828/2017 dell’Agenzia delle Entrate disciplina anche le modalità attraverso le quali il contribuente che ha ricevuto la comunicazione può rispondere al Fisco:

Il contribuente, anche mediante gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni, di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, può richiedere informazioni ovvero segnalare all’Agenzia delle entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti, avvalendosi dell’assistenza dei CAM e degli Uffici Territoriali delle Direzioni Provinciali dell’Agenzia, con le modalità indicate nella comunicazione. E’ possibile altresì trasmettere documentazione tramite il Canale di assistenza CIVIS.”

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