ADI: nuove istruzioni INPS per la certificazione della condizione di svantaggio

Francesco Rodorigo - Leggi e prassi

Dall’INPS arrivano nuove indicazioni per i beneficiari dell’assegno di inclusione a cui è richiesta la verifica della condizione di svantaggio e dell’inserimento in programmi di cura e assistenza

ADI: nuove istruzioni INPS per la certificazione della condizione di svantaggio

Il riconoscimento della condizione di svantaggio e l’inserimento in programmi di cura e assistenza può avvenire anche tramite gli Uffici di esecuzione penale esterna del Ministero della Giustizia.

Lo comunica l’INPS nel messaggio n. 3408/2025, nel quale ha annunciato che il servizio web “Validazione delle certificazioni ADI”, è stato esteso anche a tali uffici.

La verifica è necessaria ai fini dell’erogazione dell’assegno di inclusione.

ADI: nuove istruzioni INPS per la certificazione della condizione di svantaggio

L’assegno di inclusione viene riconosciuto anche alle famiglie in cui è presente almeno una persona in condizione di svantaggio e inserita in un programma di cura e assistenza dei servizi socio sanitari territoriali certificato dalla pubblica amministrazione.

Per poter procedere con l’erogazione del sostegno economico, l’NPS provvede a verificare tali requisiti, dichiarati nelle domande di ADI, presso le Amministrazioni che hanno rilasciato le relative certificazioni.

Nel febbraio del 2024 (messaggio n. 623/2024) l’Istituto ha messo a disposizione sul sito il servizio per le ASL “Validazione delle certificazioni ADI”, tramite il quale è possibile certificare le dichiarazioni che attestano le condizioni di svantaggio o l’inserimento nei programmi di cura e assistenza ai fini della domanda per l’assegno di inclusione.

INPS - Messaggio n. 623 del 10 febbraio 2024
Assegno di inclusione- verifica condizione di svantaggio e dell’inserimento nei programmi di cura e assistenza – rilascio servizio per le ASL

Finora, il servizio è stato rivolto unicamente alle strutture sanitarie che hanno rilasciato le relative certificazioni e indicate dallo stesso richiedente nella domanda di ADI.

Da oggi, invece, tale servizio viene esteso anche ad altre amministrazioni. Come annunciato nel messaggio del 12 novembre, il servizio web “Validazione delle certificazioni ADI” è stato esteso anche agli Uffici di esecuzione penale esterna del Ministero della Giustizia (UEPE).

In questo modo, tali uffici possono validare la dichiarazione indicata nella domanda dell’ADI, relativa alle certificazioni attestanti le condizioni di svantaggio, in particolare quella degli ex detenuti, definite svantaggiate ai sensi dell’art. 4, della legge 381 del 1991, nel primo anno successivo al fine pena e delle persone ammesse alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all’esterno in carico agli Uffici per l’esecuzione penale esterna, definite svantaggiate ai sensi del medesimo articolo.

Domanda ADI: come indiare la condizione di svantaggio

Nel caso di conferma della condizione di svantaggio e dell’inserimento nei programmi di cura e assistenza da parte degli UEPE, spiega l’INPS, all’esito positivo dell’istruttoria per gli ulteriori requisiti, le domande vengono accolte e poste in pagamento.

Come sottolineato dall’INPS già nel 2024, nel caso in cui l’amministrazione interessata alla verifica non si esprima entro 60 giorni, la richiesta passa in esito positivo per silenzio assenso.

Per quanto riguarda la compilazione della domanda di ADI, l’INPS evidenzia che per una corretta indicazione della condizione di svantaggio devono essere specificati:

  • la condizione di svantaggio senza ulteriori dettagli;
  • i riferimenti delle certificazioni che attestano tale condizione;
  • l’inserimento in un programma di cura e assistenza con la relativa durata;
  • la data di rilascio della certificazione, che deve essere antecedente alla data di presentazione della domanda;
  • l’Amministrazione che ha rilasciato la certificazione.

In merito a quest’ultimo punto, nella procedura di domanda sono disponibili le seguenti opzioni:

  • ASL;
  • Comune;
  • Ministero della Giustizia.

All’interno di tali voci è possibile selezionare uno degli Uffici indicati nel menu a tendina, abilitati alla verifica in base alla competenza nella quale rientra l’Ufficio che ha rilasciato la relativa certificazione.

Ricordiamo che, come previsto dalla normativa (decreto del Ministero del Lavoro n. 154/2023), la definizione di condizione di svantaggio indica persone:

  • con disturbi mentali, in carico ai servizi sociosanitari, compresi gli ex degenti di ospedali psichiatrici;
  • in carico ai servizi sociosanitari o sociali e persone con certificata disabilità fisica, psichica e sensoriale, non inferiore al 46 per cento, che necessitano di cure e assistenza domiciliari integrate, semiresidenziali, di supporto familiare, oppure inseriti in percorsi assistenziali integrati;
  • con problematiche legate a dipendenze patologiche, inclusa la dipendenza da alcool o da gioco, o con comportamenti di abuso patologico di sostanze, inseriti in programmi di riabilitazione e cura non residenziali presso i servizi sociosanitari;
  • vittime di tratta in carico ai servizi sociali o socio-sanitari;
  • vittime di violenza di genere in carico ai servizi sociali o sociosanitari;
  • ex detenuti, definite svantaggiate ai sensi dell’art. 4, della legge 381 del 1991, nel primo anno successivo al fine pena;
  • individuate come portatrici di specifiche fragilità sociali e inserite in strutture di accoglienza o in programmi di intervento in emergenza alloggiativa;
  • senza dimora in condizione di povertà;
  • neo-maggiorenni, di età compresa tra i 18 e i 21 anni, che vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell’Autorità giudiziaria.
INPS - Messaggio n. 3408 del 12 novembre 2025
Estensione del servizio di validazione della condizione di svantaggio e dell’inserimento nei programmi di trattamento e assistenza agli Uffici di esecuzione penale esterna del Ministero della Giustizia

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