Zes: l’agevolazione spetta per nuove attività, anche se l’impresa è già operativa

Tommaso Gavi - Imposte

Zes, l'agevolazione spetta anche a imprese già operanti sul territorio a patto che avviino una nuova attività, non esercitata in precedenza, che crei nuovi posti di lavoro. Lo chiarisce l'Agenzia delle Entrate nella risposta all'interpello numero 771 del 10 novembre 2021.

Zes: l'agevolazione spetta per nuove attività, anche se l'impresa è già operativa

Zes, l’agevolazione per le imprese che intraprendono una nuova iniziativa nelle zone economiche speciali spetta anche alle aziende che già operano sui territori in questione.

Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello numero 771 del 10 novembre 2021.

Il bonus Zes, infatti, ha l’obiettivo di incentivare l’avvio di una nuova attività in precedenza non esercitata, da cui derivi la creazione di nuovi posti di lavoro.

In presenza dei requisiti previsti dalla legge, anche l’impresa già operativa nella zona può beneficiare del dimezzamento delle imposte stabilito dalla Legge di Bilancio 2021.

Zes: l’agevolazione spetta per nuove attività, anche se l’impresa è già operativa

L’agevolazione prevista per le nuove attività avviate nelle Zes, zone economiche speciali, spetta anche alle imprese che sono già operative nei territori introdotti dall’articolo 4 del decreto legge 20 giugno 2017, numero 91.

A spiegarlo è la risposta all’interpello numero 771 del 10 novembre 2021 dell’Agenzia delle Entrate.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 771 del 10 novembre 2021
Articolo 1, commi 173-174 della legge n. 178 del 2020. Avvio di una nuova attività nella ZES ad opera di soggetto ivi già operante.

Come di consueto, lo spunto dei chiarimenti nasce dal quesito posto dall’istante, una società che già operato in una Zes.

L’Amministrazione finanziaria chiarisce che l’agevolazione spetta per nuove attività, a prescindere dal fatto che l’azienda sia o meno operativa nel territorio in questione.

Nel documento di prassi l’Agenzia delle Entrate fa il punto sui requisiti previsti dall’articolo 1, commi 173-176, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ovvero la Legge di Bilancio 2021.

La misura introduce un agevolazione fiscale che prevede la riduzione del 50 per cento dell’imposta sul reddito derivante dallo svolgimento dell’attività, a partire dal periodo d’imposta nel quale è stata intrapresa la nuova attività.

In merito l’Agenzia delle Entrate sottolinea quanto segue:

“la scrivente è dell’avviso che l’agevolazione possa spettare, oltre che alle nuove imprese che si insediano nelle ZES, anche alle imprese già operanti nei territori interessati, purché procedano ad avviare una nuova attività in precedenza non esercitata, da cui discenda la creazione di nuovi posti di lavoro, nel rispetto degli ulteriori requisiti e condizioni richieste dalla relativa disciplina.”

L’interpretazione è in linea con quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 4 del decreto legge n. 91 del 2017, che indica come fine della norma quello di:

“favorire la creazione di condizioni favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi, che consentano lo sviluppo, in alcune aree del Paese, delle imprese già operanti, nonché l’insediamento di nuove imprese in dette aree.”

Nel rispetto di tutti gli altri requisiti di legge, via libera quindi alla fruizione dell’agevolazione per l’impresa già operante che avvii una nuova attività in precedenza non esercitata da cui derivi la creazione di nuovi posti di lavoro.

Zes: i requisiti per l’accesso all’agevolazione

Per avere accesso all’agevolazione introdotta dalla Legge di Bilancio 2021, le imprese devono avviare una nuova attività nelle Zes, zone economiche speciali, introdotte dall’articolo 4 del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, relativo alle "Disposizioni urgenti per la crescita economica del Mezzogiorno".

I requisiti da rispettare per la riduzione delle imposte sono riportati nell’articolo 1, commi 174, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Nello specifico le imprese devono:

  • mantenere la loro attività nelle ZES per almeno dieci anni;
  • conservare i posti di lavoro creati nell’ambito dell’attività avviata nella ZES per almeno dieci anni.

In base a quanto stabilito dal comma successivo, le stesse non devono essere in stato di liquidazione o scioglimento.

Infine, in base a quanto previsto dal comma 176, l’agevolazione è riconosciuta nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla normativa europea in materia di aiuti de minimis.

L’Agenzia delle Entrate ribadisce che il mancato rispetto delle condizioni previste dalla legge comporta la decadenza dal beneficio e l’obbligo di restituzione dell’agevolazione di cui si è già beneficiato.

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