Se i corsi sono gratuiti, la formazione è senza IVA

Formazione senza IVA per i corsi gratuiti: i partecipanti non pagano per le attività e manca il presupposto oggettivo per applicare l'imposta. A chiarirlo è l'Agenzia delle Entrate nella risposta all'interpello numero 237 del 15 luglio 2019.

Se i corsi sono gratuiti, la formazione è senza IVA

Formazione senza IVA per i corsi gratuiti: manca il presupposto oggettivo per applicare l’imposta dal momento che i partecipanti non corrispondono alcuna somma per usufruirne. A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello numero 237 del 15 luglio 2019.

Formazione con o senza IVA? Si tratta di una domanda ricorrente tra chi si occupa di didattica. Le Entrate ritornano spesso sull’argomento, ma questa volta non lasciano spazio ai dubbi.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 237 del 15 luglio 2019
Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n.212 Trattamento IVA servizi di formazione professionale rese gratuitamente Articolo 3 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

Formazione senza IVA per i corsi gratuiti

Lo spunto per il chiarimento arriva da un centro di Formazione e Orientamento Professionale, accreditato presso la Regione Friuli Venezia Giulia.

Avviare nuove professionalità al mondo del lavoro e accrescere le competenze di chi già lavora è l’obiettivo della cooperativa che si rivolge all’amministrazione per verificare il corretto trattamento IVA della formazione che eroga.

In particolare, i dubbi riguardano i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, cosiddetti IeFP, rivolti ai minori di anni 18, di durata triennale e quadriennale. Le attività vengono erogate gratuitamente per i partecipanti perché sono finanziate dalla Regione.

Come si legge nella risposta all’interpello numero 237 del 15 luglio 2019, l’Agenzia delle Entrate non ha dubbi: la formazione dei corsi gratuiti è senza IVA.

Il documento sottolinea:

Come rappresentato dall’istante, non si instaura alcun rapporto contrattuale-sinallagmatico tra l’istante e gli allievi, in quanto la Cooperativa sociale riceve l’incarico di erogare l’attività di formazione da parte della “Regione” (soggetto committente e finanziatore) che intrattiene il rapporto con gli allievi, “tant’è che l’iscrizione ai corsi avviene previa loro richiesta alla Regione stessa (anche se per il tramite degli Enti finanziati ed erogatori, in concreto, del servizio)”.

Gli studenti, dunque, non corrispondono nessuna cifra alla cooperativa per le attività di formazione.

Ne consegue che le prestazioni formative rese dalla Cooperativa sociale nei confronti degli allievi si considerano operazioni fuori dal campo di applicazione dell’IVA per carenza del presupposto oggettivo ai sensi dell’articolo 3, primo comma, del d.P.R. 633 del 1972.

Formazione senza IVA per i corsi gratuiti: quando è dovuta l’imposta sul valore aggiunto?

Nell’argomentare la risposta, l’Agenzia delle Entrate coglie l’occasione per passare a rassegna le regole che determinano l’applicabilità dell’IVA.

Innanzitutto, l’operazione deve qualificarsi come cessione di beni o prestazione di servizi perché sia dovuta l’Imposta sul Valore Aggiunto. I presupposti perché ciò si verifichi sono tre:

  • soggettivo;
  • oggettivo;
  • territoriale.

Rientrano tra le operazioni imponibili le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso nel territorio dello Stato, da parte di un soggetto passivo che opera nell’attività di impresa, arti o professioni.

In particolare per le prestazioni di servizi, il presupposto oggettivo ricorre se c’è il requisito dell’onerosità, ovvero quando le prestazioni vengono eseguite, nel territorio dello Stato dietro pagamento di un corrispettivo.

In linea con quanto indicato nella direttiva 2006/112/CE, l’articolo 3, primo comma, del Decreto IVA stabilisce che “costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d’opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte”.

L’articolo 26, paragrafo 1, della stessa direttiva comunitaria fornisce le seguenti precisazioni:

“Sono assimilate a prestazioni di servizi a titolo oneroso le operazioni seguenti:

  • a) l’utilizzazione di un bene destinato all’impresa per l’uso privato del soggetto passivo o per l’uso del suo personale o, più generalmente, per fini estranei alla sua impresa, qualora detto bene abbia dato diritto ad una detrazione totale o parziale dell’IVA;
  • b) la prestazione di servizi a titolo gratuito effettuata dal soggetto passivo per il proprio uso privato o per l’uso del suo personale o, più generalmente, per fini estranei alla sua impresa”.

Nella risposta all’interpello si specifica, inoltre, che sono rilevanti ai fini IVA anche le prestazioni di servizi di valore superiore a 50 euro effettuate per l’uso personale o familiare dell’imprenditore, o rese a titolo gratuito per altre finalità estranee all’esercizio dell’impresa, ad esclusione di quelle puntualmente elencate nella stessa norma, e sempreché l’imposta che riguarda gli acquisti di beni e servizi relativi alla loro esecuzione sia detraibile.

Ma nel caso dei corsi di formazione gratuiti erogati grazie a un contratto con la Regione che provvede a coprire i costi, si tratta di prestazioni rese gratuitamente per finalità proprie dell’impresa, che restano, quindi, fuori dal campo di applicazione dell’IVA.

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