Variazione IVA in diminuzione, fino a quando si può chiedere la detrazione?

Tommaso Gavi - IVA

Variazione IVA in diminuzione, il quesito di un contribuente chiede quali sono i requisiti per l'emissione e i termini temporali per portare l'imposta in detrazione. L'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti con la risposta all'interpello numero 17 del 30 gennaio 2020.

Variazione IVA in diminuzione, fino a quando si può chiedere la detrazione?

Variazione IVA in diminuzione, il quesito di un contribuente si interroga sui casi in cui è possibile l’emissione della nota e sull’eventuale termine temporale nel caso di procedura esecutiva infruttuosa per la detrazione dell’imposta.

L’Agenzia delle Entrate chiarisce i dubbi con la risposta all’interpello numero 17 del 30 gennaio 2020: deve essere stabilito quando sorge il diritto, ovvero quando l’imposta diventa esigibile.

Da tale momento, il diritto deve essere esercitato entro l’anno e alle condizioni al momento in cui è sorto.

I dettagli del documento di prassi.

Variazione in diminuzione, quando sorge il diritto alla detrazione e entro quanto emettere la dichiarazione

Un contribuente chiede delucidazioni sulla nota di variazione IVA in diminuzione. A seguito di procedura esecutiva che non soddisfa il credito, qual è la scadenza temporale per l’emissione della dichiarazione? L’imposta può essere portata in detrazione?

L’Agenzia delle Entrate chiarisce le regole da applicare con la risposta all’interpello numero 17 del 30 gennaio 2020.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 17 del 30 gennaio 2020 del 28 ottobre 2019
Interpello - Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 -Nota di variazione in diminuzione ex articolo 26 del decreto del Presidentedella Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633

Il caso specifico presentato nell’interpello è risolto con il riferimento all’articolo 19 del DPR n. 633 del 1972, ovvero il Decreto IVA, modificato dall’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

Nel testo si legge che il diritto alla detrazione dell’imposta sorge:

“nel momento in cui l’imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.”

La disposizione deve essere tenuta in considerazione anche se non esistono termini specificamente fissati per l’emissione della nota di variazione affinché possa essere esercitato il diritto alla detrazione dell’IVA.

Variazione in diminuzione, i presupposti per la detrazione

La variazione in diminuzione può essere emessa solo in determinate condizioni che sono riepilogate nella risposta all’interpello dell’Agenzia delle Entrate numero 17 del 30 gennaio 2020.

I presupposti per l’emissione della variazione in diminuzione sono contenuti nell’articolo 26, comma 2, del DPR n. 633 del 1972, Decreto IVA.

Tra questi rientrano le ipotesi di procedure esecutive individuali e concorsuali rimaste infruttuose.

Il requisito fondamentale è dunque l’“infruttuosità”: deve avere avuto inizio una procedura o almeno il primo atto e tale procedura deve essersi conclusa infruttuosamente.

Per le procedure non concorsuali l’infruttuosità si verifica nelle tre seguenti ipotesi:

  • nell’ipotesi di pignoramento presso terzi, quando dal verbale di pignoramento redatto dall’ufficiale giudiziario risulti che presso il terzo pignorato non vi sono beni o crediti da pignorare;
  • nell’ipotesi di pignoramento di beni mobili, quando dal verbale di pignoramento redatto dall’ufficiale giudiziario risulti la mancanza di beni da pignorare ovvero l’impossibilità di accesso al domicilio del debitore ovvero la sua irreperibilità;
  • nell’ipotesi in cui, dopo che per tre volte l’asta per la vendita del bene pignorato sia andata deserta, si decida di interrompere la procedura esecutiva per eccessiva onerosità.

Negli ultimi due casi, come afferma il documento di prassi riportando la risoluzione n. 89/E del 18 marzo 2002:

“le variazioni possono essere effettuate senza limiti temporali,anche se il diritto alla detrazione dell’imposta può essere esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui si verifica il presupposto per operare la variazione in diminuzione”

Il caso in esame invece rientra nella prima ipotesi e il limite fissato per la dichiarazione è quello previsto dall’articolo 19 del DPR n. 633 del 1972, ovvero all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto.

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