Interessi legali ravvedimento 2018

Giuseppe Guarasci - Dichiarazioni e adempimenti

Tasso interessi legali 2018 per il corretto calcolo del ravvedimento operoso.

Interessi legali ravvedimento 2018

Con il decreto ministeriale dello scorso 13 dicembre 2017 il Mef ha fissato il nuovo tasso degli interessi legali 2018.

Con il decreto in oggetto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale numero 292 del 15 dicembre 2017, il nuovo tasso relativo agli interessi legali 2018 viene fissato allo 0,3 per cento, in luogo dello 0,1 fissato in precedenza e valido fino al 31 dicembre 2017.

Ecco cosa prevede il decreto ministeriale:

La misura del saggio degli interessi legali di cui all’articolo 1284 del codice civile è fissata allo 0,3 per cento in ragione d’anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2018.

Interessi legali 0,3% su ravvedimento operoso 2018

Dal punto di vista fiscale è molto importante evidenziare come l’aumento del tasso relativo agli interessi legali allo 0,3 per cento comporti delle conseguenze sull’istituto del ravvedimento operoso.

Ciò in quanto il ravvedimento operoso consente di recuperare il mancato pagamento delle imposte attraverso il pagamento di sanzioni ridotte e degli interessi per il tardivo versamento, questi ultimi calcolati proprio in funzione del saggio di interesse legale fissato dal Mef.

La questione è molto importante soprattutto per il ravvedimento operoso di imposte con scadenza originaria nel 2017. In questo caso, infatti, il tasso degli interessi legali deve essere scisso in due parti componenti:

  • 0,1 per cento fino al 31 dicembre 2017;
  • 0,3 per cento a partire dal 1° gennaio 2018.

Ravvedimento operoso 2018: interessi legali 0,3% ma stesse regole su riduzione sanzioni

Dal 1° gennaio 2018 cambia quindi il saggio in base al quale calcolare gli interessi legali sul ravvedimento operoso: dallo 0,1 allo 0,3 per cento.

Non cambiano, invece, le regole sulla riduzione delle sanzioni, che riassumiamo nella tabella seguente:

Tipologia ravvedimento operoso Termine temporale Sanzione applicabile
Ravvedimento breve Entro 30 giorni 1/10 del minimo
Ravvedimento lungo Dal 31° al 90° giorno successivo alla scadenza 1/9 del minimo
Ravvedimento lungo o annuale Per le imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi dal 91° giorno fino al termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è commessa la violazione 1/8 del minimo
Ravvedimento oltre l’anno Entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo 1/7 del minimo
Ravvedimento oltre i due anni Dopo due anni dall’omissione o dall’errore 1/6 del minimo
Ravvedimento post contestazione Dopo la contestazione degli errori da parte degli Uffici delle Entrate 1/5 del minimo

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