Tasso di interesse legale 2023 al 5 per cento

Rosy D’Elia - Imposte

Ravvedimento operoso con tasso di interesse legale al 5% nel 2023

Tasso di interesse legale 2023 al 5 per cento

Nel corso del 2023 si applicherà un tasso di interesse legale più alto rispetto all’anno scorso: si passa dall’1,25 per cento al 5 per cento.

Il netto aumento porta il valore a livelli record se si guarda agli ultimi dieci anni con conseguenze su vari fronti: primo fra tutti il ravvedimento operoso in caso di pagamento tardivo delle imposte.

La modifica della percentuale canonica, come previsto dal codice civile, è arrivata entro la scadenza del 15 dicembre con un apposito Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Tasso di interesse legale 2023 al 5 per cento, aumento record: il decreto MEF

Il testo del decreto MEF, datato 13 dicembre, è stato pubblicato due giorni dopo in Gazzetta Ufficiale e si compone di un unico articolo:

“La misura del saggio degli interessi legali di cui all’art. 1284 del codice civile è fissata al 5 per cento in ragione d’anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2023”.

Ed è proprio il codice civile a dettare le regole per aggiornare o modificare il tasso di interesse legale, canonicamente fissato al 2,5 per cento.

Entro la scadenza del 15 dicembre di ogni anno, con un decreto MEF ad hoc, è possibile prevedere un aumento o una diminuzione del valore tenendo conto di due fattori:

  • rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a 12 mesi;
  • il tasso di inflazione registrato nell’anno.

E proprio su questo secondo punto, i mesi che ci stiamo lasciando alle spalle hanno registrato cifre record: a novembre il tasso di inflazione ha superato l’11 per cento.

L’impatto sul tasso di interesse legale dal 2023 non può che essere importante e la percentuale di riferimento passa dall’1,25 del 2022 al 5 per cento.

Peraltro, l’incremento disposto riverserà i suoi effetti sui contribuenti, appesantendo il debito per sanzioni ed interessi in ambito tributario e contributivo. Una facoltà, e non un obbligo, concessa per legge al Ministro dell’ex dicastero del Tesoro, che probabilmente non era proprio necessario applicare e che sarebbe potuta essere un occasione per venire incontro ai cittadini con un aumento più contenuto di questo aumento.

Si prosegue quindi sulla tendenza dello scorso anno, dopo le cifre minime del 2020 e il valore più basso di sempre fissato per il 2021.

Al contrario la percentuale che si applicherà dal 1° gennaio 2023 è una delle più alte in assoluto, seconda solo al 10 per cento degli anni dal 1990 al 1996 e picco record degli ultimi dieci anni.

Periodo di riferimento Saggio di interesse legale
01.01.2012 - 31.12.2013 2,5 per cento
01.01.2014 - 31.12.2014 1 per cento
01.01.2015 - 31.12.2015 0,5 per cento
01.01.2016 - 31.12.2016 0,2 per cento
01.01.2017 - 31.12.2017 0,1 per cento
01.01.2018 - 31.12.2018 0,3 per cento
01.01.2019 - 31.12.2019 0,8 per cento
01.01.2020 - 31.12.2020 0,05 per cento
01.01.2021 - 31.12.2021 0,01 per cento
01.01.2022 - 31.12.2022 1,25 per cento

Tasso di interesse legale 2023 al 5 per cento: aumento anche per il ravvedimento operoso

Dal punto di vista operativo, l’aumento del tasso di interesse legale a partire dal 2023 avrà conseguenze tangibili nei rapporti che i cittadini e le cittadine hanno con la pubblica amministrazione, ma anche nei rapporti tra le stesse imprese.

Di particolare rilevanza è l’impatto che si avrà sullo strumento del ravvedimento operoso regolato dall’articolo 13 del Decreto Legislativo numero 472 del 1997.

La norma prevede, in caso di versamento tardivo delle imposte, la possibilità di pagare una sanzione ridotta fino a un decimo del minimo in base al ritardo accumulato.

Nello stesso testo si legge:

“Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno”.

Ed è proprio al tasso di interesse legale del 5 per cento che bisognerà far riferimento a partire dal 1° gennaio 2023 per le maggiorazioni che si applicano in caso di versamento delle imposte dovute oltre la scadenza fissata in calendario.

In base alla regola prevista per i giorni di ritardo che rientrano nel 2022 si continuerà a fare riferimento al saggio degli interessi legali dell’1,25 per cento, per il periodo che rientra nel nuovo anno la percentuale, invece, sarà più che raddoppiata.

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 15 dicembre 2022
Modifica del saggio degli interessi legali

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