Tassazione IVA operazione complessa: in quale Stato si paga l’imposta?

Tommaso Gavi - IVA

Tassazione IVA operazione complessa, dove pagare l'imposta? È necessaria una valutazione caso per caso, come spiega la consulenza giuridica numero 4 del 23 febbraio 2022 dell'Agenzia delle Entrate. Si deve considerare la totalità delle circostanze in cui si svolge l'operazione e, nel caso in cui le attività formino un'unica prestazione economica, tale prestazione è considerata generica ed è territorialmente imponibile in Italia.

Tassazione IVA operazione complessa: in quale Stato si paga l'imposta?

Tassazione IVA operazione complessa, in quale Stato si deve corrispondere l’imposta? Non esiste un unico criterio per la determinazione ma è necessaria una valutazione caso per caso.

A spiegarlo è la consulenza giuridica numero 4 del 23 febbraio 2022 dell’Agenzia delle Entrate.

L’amministrazione finanziaria richiama le pronunce della Corte di Giustizia dell’UE, relative alla valutazione di un’operazione complessa o unitaria.

Si deve valutare la totalità delle circostanze in cui si svolge l’operazione in questione.

Nel caso in cui le attività siano così strettamente collegate da formare un’unica prestazione economica, si tratta di una prestazione generica e sarà territorialmente rilevante in Italia.

Tassazione IVA operazione complessa: in quale Stato si paga l’imposta?

Per determinare la corretta tassazione IVA di un’operazione complessa, e stabilire in quale Stato deve essere pagata l’imposta, si deve effettuare una valutazione caso per caso.

Questa è la sintesi della consulenza giuridica numero 4 del 23 febbraio 2022 dell’Agenzia delle Entrate.

Agenzia delle Entrate - Consulenza giuridica numero 4 del 23 febbraio 2022
Consulenza giuridica - IVA territorialità - Prestazione complessa - articolo 7-ter d.P.R. n. 633 del 1972.

Lo spunto per i chiarimenti nasce dal caso presentato dall’istante, un costruttore comunitario di elicotteri è un soggetto passivo stabilito ai fini IVA in altro Paese della UE diverso dall’Italia.

I quesiti riguardano i servizi di manutenzione degli elicotteri resi dal costruttore agli acquirenti italiani, attraverso una “service station”, ovvero un centro servizi italiano.

Nello documenti viene chiarito il rapporto tra il committente, l’acquirente e la service station:

“Il Costruttore Comunitario di elicotteri è un soggetto passivo stabilito ai fini IVA in altro Paese della UE diverso dall’Italia, mentre la sua Service Station è una società italiana, soggetto passivo IVA stabilito in Italia, dove opererà in base ad un mandato senza rappresentanza conferito dal Costruttore Comunitario. La Service Station dunque effettua le operazioni per conto del Costruttore Comunitario, ma in nome proprio. L’Acquirente è un cliente, soggetto passivo stabilito ai fini IVA in Italia, operatore di elicotteri.”

Nel caso specifico, viene fornito un servizio di manutenzione agli acquirenti, direttamente nello Stato in cui vengono impiegati gli elicotteri.

Per l’assistenza interviene la service station, la quale riceve il corrispettivo sulla base delle ore volate (che corrispondono all’usura del veicolo) e ne cede parte al committente.

Le riparazioni avvengono a scadenze prestabilite, parametrate sulle necessità di manutenzione dei mezzi.

In sintesi l’istante chiede se le operazioni, oggetto del contratto, rientrino tra le prestazioni di servizi generiche di cui all’articolo 7-ter del Decreto IVA e rilevanti nel paese paese in cui è stabiliti il committente ai fini IVA.

L’Agenzia delle Entrate ritiene che le operazioni siano fiscalmente rilevanti in Italia e debbano essere assoggettate all’aliquota del 22 per cento.

Nel documento di prassi l’Amministrazione fornisce le motivazioni dell’interpretazione e i richiami alla normativa e alle pronunce della Corte di Giustizia dell’UE.

Tassazione IVA operazione complessa: è necessaria una valutazione caso per caso

In prima battuta l’Agenzia delle Entrate richiama le considerazioni della Corte di Giustizia dell’UE in merito al trattamento IVA delle operazioni complesse.

Nella sentenza 4 settembre 2019, Causa C-71/18 viene sottolineato quanto di seguito riportato:

“quando un’operazione è costituita da una serie di elementi e di atti, si devono prendere in considerazione tutte le circostanze nelle quali essa si svolge per determinare se tale operazione comporti, ai fini IVA, due o più prestazioni distinte o un’unica prestazione»”

In alcune circostanze, infatti, più prestazioni che potrebbero essere fornite separatamente, devono essere considerate come un’unica operazione.

Nel documento di prassi dell’Amministrazione finanziaria viene inoltre spiegato che un’operazione deve essere considerata unica:

“quando due o più elementi o atti forniti dal soggetto passivo sono così strettamente collegati da formare, oggettivamente, un’unica prestazione economica indissociabile, la cui scomposizione avrebbe carattere artificiale.”

Il caso in questione è rappresentato, ad esempio, da una prestazione principale e più prestazioni accessorie a cui si applica lo stesso trattamento fiscale.

Riportando quanto chiarito nella sentenza della Corte di Giustizia UE:

“una prestazione dev’essere considerata accessoria a una prestazione principale quando per la clientela non costituisce un fine a sé stante, bensì il mezzo per fruire al meglio del servizio principale offerto dal prestatore.”

Tuttavia non esistono criteri assoluti per la determinazione della dipendenza o indipendenza ma si devono prendere in considerazione la totalità delle circostanze in cui si svolge l’operazione in questione.

In altre parole, non esiste una norma che permetta di determinare quando ai fini IVA un’operazione è complessa piuttosto che autonoma ma è necessaria una valutazione caso per caso.

In merito al caso in questione l’Agenzia delle Entrate ritiene che:

“la totalità degli elementi contrattuali, le circostanze fattuali cui essi fanno riferimento nonché le concrete e oggettive modalità, comunemente riscontrabili, di eseguire un’attività di manutenzione, siano «così strettamente collegati da formare, oggettivamente, un’unica prestazione economica indissociabile, la cui scomposizione avrebbe carattere artificiale».”

In sostanza, a parere dell’Amministrazione finanziaria, la prestazione in questione è classificata come generica.

Dovrà essere quindi assoggettata in Italia, ai sensi dell’articolo 7-ter del Decreto IVA, con aliquota del 22 per cento.

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