Superbonus, l’indennizzo di una assicurazione rientra nella detrazione?

Tommaso Gavi - Imposte

Superbonus 110 per cento, gli importi corrisposti da un'assicurazione a titolo di indennizzo rientrano tra le spese detraibili? Si considerano a carico le spese rimborsate per effetto di contributi che hanno concorso a formare il reddito. Lo chiarisce l'Agenzia delle Entrate nella risposta all'interpello numero 458 del 20 settembre 2022. Se il rimborso non ha concorso al reddito, deve essere detratto dalla somma agevolabile.

Superbonus, l'indennizzo di una assicurazione rientra nella detrazione?

Superbonus, rientra nella maxi detrazione l’indennizzo di una assicurazione corrisposto a seguito di un evento che ha danneggiato l’immobile?

Lo spiega la risposta all’interpello numero 458 del 20 settembre 2022 dell’Agenzia delle Entrate.

L’agevolazione introdotta dal Decreto Rilancio non spetta se le spese sostenute sono rimborsate e tale rimborso non ha concorso al reddito. In tal caso gli importi dovranno essere sottratti dall’ammontare della detrazione.

Di contro, la somma versata a titolo di indennizzo per i danni materiali e diretti subiti dall’edificio non deve essere sottratta. In tal caso, le spese si considerano interamente a carico del contribuente.

Superbonus, l’indennizzo di una assicurazione rientra nella detrazione

Il superbonus 110 per cento è oggetto di nuovi chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate.

A poco tempo dalla prima scadenza vera e propria per le unifamiliari, la risposta all’interpello numero 458 del 20 settembre 2022 fornisce precisazioni sull’indennizzo di una assicurazione.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 458 del 20 settembre 2022
Superbonus - detraibilità delle spese in caso di indennizzo di una compagnia assicurativa per interventi di cui all’articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020 e limiti di spesa per interventi di cui all’articolo 16 bis del TUIR.

In alcuni casi l’importo rientra tra le spese agevolabili, come chiarito dall’Amministrazione finanziaria, dopo il riepilogo del quadro normativo di riferimento.

Lo spunto dei chiarimenti nasce dai quesiti posti dall’istante, un condominio in cui si è verificato un incendio nel 2021 che ha danneggiato l’ultimo piano e il tetto delle mansarde.

La compagnia di assicurazione, con la quale era stata stipulata un’apposita polizza, ha corrisposto un indennizzo prima dell’inizio di interventi di ristrutturazione, tali da permettere un miglioramento antisismico.

L’istante chiede lumi sulle seguenti questioni:

  • diritto alla detrazione per gli interventi previsti;
  • detraibilità delle somme corrisposte dall’assicurazione a titolo di indennizzo;
  • limiti di spesa per i lavori rientranti nel superbonus 110 per cento e nel bonus ristrutturazioni.

Dopo aver riepilogato il quadro normativo di riferimento, l’Amministrazione finanziaria specifica che gli interventi di ricostruzione del tetto rientrano nell’agevolazione a patto che siano tecnicamente riconducibili agli interventi trainanti antisismici indicati dall’articolo 119, comma 4, del Decreto Rilancio.

In tal caso la riduzione del rischio sismico deve essere asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali.

Gli stessi devono essere iscritti agli ordini professionali, in linea con le disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017, e attestare anche la congruità delle spese per i lavori.

In merito alla detraibilità delle somme corrisposte dall’assicurazione, l’Agenzia delle Entrate richiama i precedenti chiarimenti riportati nella circolare numero 28 del 25 luglio 2022.

Superbonus, l’indennizzo è detraibile se le spese rimborsate che non concorrono al reddito

In merito alla possibilità di includere le somme corrisposte dalla compagnia assicurativa a titolo di indennizzo nel superbonus 110 per cento, l’Amministrazione finanziaria richiama quanto spiegato nella precedente circolare numero 28 del 25 luglio 2022.

Tale documento di prassi da un lato chiarisce che la maxi detrazione non spetta se le spese sostenute sono rimborsate e il rimborso non ha concorso al reddito. In tal caso devono essere sottratte dall’importo che può essere portato in detrazione.

Dall’altro lato le somme rimborsate per effetto ci contributi che hanno concorso a formare il reddito del contribuente sono detraibili.

Il documento di prassi citato specifica, infatti, quanto di seguito riportato:

“l’indennizzo assicurativo corrisposto a seguito del verificarsi di un evento che ha comportato un danno all’immobile (generalmente un incendio), non costituendo un rimborso direttamente collegato alle spese necessarie al ripristino dello stabile, non deve essere sottratto dalle spese eventualmente sostenute per l’effettuazione di interventi che danno diritto alla detrazione e che, quindi, potranno considerarsi rimaste interamente a carico dal contribuente.”

L’importo ottenuto a titolo di indennizzo per i danni materiali e diretti subiti dall’edificio oggetto degli interventi agevolati rientrano, quindi, nella detrazione.

Superbonus e bonus ristrutturazioni, i limiti di spesa per abitazioni e condomini

Ulteriori chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate si concentrano sui limiti di spesa previsti per gli interventi da realizzare sulle parti comuni del condominio e per i lavori di ristrutturazione interna delle abitazioni danneggiate.

L’articolo16-bis del TUIR, come chiarito anche dalla circolare numero 28 del 2022, prevede il limite di spesa di 96 mila euro ammesso a detrazione deve essere considerato annuale e relativo al singolo immobile.

L’ammontare massimo di spessa deve inoltre essere considerato comprendendo le pertinenze unitariamente considerate, anche se sono accatastate in modo separato.

Per gli interventi sulle pertinenze non è infatti previsto un limite autonomo.

In merito alle spese relative ad interventi sulle parti comuni dell’edificio, le stesse devono essere considerate in modo autonomo ai fini dell’individuazione del limite di spesa detraibile.

Negli edifici in cui sono effettuati due differenti interventi, i limiti di spesa sono applicabili disgiuntamente per ciascun lavoro.

Infine, in presenza di più comproprietari, i limiti massimi di spesa devono essere suddivisi tra gli stessi.

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