Superbonus 110%: non spetta alle imprese a differenza di sismabonus ed ecobonus

Tommaso Gavi - Imposte

Il superbonus 110% non spetta alle imprese. Lo chiarisce la risposta all'interpello numero 70 del 2 febbraio 2021: si può accedere al sismabonus anche per la caparra e per gli acconti, nel rispetto delle scadenze indicate nella norma. Sì anche all'ecobonus ma solo se la spesa è identificata.

Superbonus 110%: non spetta alle imprese a differenza di sismabonus ed ecobonus

Superbonus 110%, l’agevolazione non spetta alle imprese per i lavori su un immobile da demolire e ricostruire, a differenza del sismabonus e dell’ecobonus.

La risposta all’interpello numero 70 del 2 febbraio 2021 dell’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sulle agevolazioni in questione, specificando in quali casi l’istante può beneficiarne.

Viene esclusa la fruizione del superbonus 110%, in quanto i soggetti titolari di reddito d’impresa non rientrano, in linea di principio, tra i beneficiari dell’agevolazione introdotta dal decreto Rilancio.

Via libera invece all’accesso al sismabonus anche per caparra e acconti, nel rispetto delle scadenze stabilite dalla relativa normativa.

Per quanto riguarda invece l’ecobonus, l’agevolazione è fruibile solo nel caso in cui si possa identificare la spesa in quanto deve essere rispettato il principio generale secondo cui non è possibile far valere due agevolazioni sulla medesima spesa.

Superbonus 110%: non spetta alle imprese a differenza di sismabonus ed ecobonus

Il superbonus 110% non è l’unica agevolazione presa in esame nella risposta all’interpello numero 70 del 2 febbraio 2021 dell’Agenzia delle Entrate.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 70 del 2 febbraio 2021
Articoli 14 e 16, comma 1-septies, del decreto legge n. 63 del 2013 e articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020.

L’impresa istante, infatti, interroga l’Amministrazione finanziaria sulla possibilità di accedere anche al sismabonus e all’ecobonus.

Il caso concreto è quello dei lavori in un complesso immobiliare situato in zona sismica, comprato, demolito, ricostruito e destinato alla vendita.

Il quesito posto è triplice e l’istante chiede se:

  • le detrazioni dell’articolo 16 comma 1-septies del decreto legge n. 63 del 2013 spettino nella misura dell’85% del prezzo fino a 96.000 euro all’acquirente, per ogni singola unità immobiliare acquistata anche nel caso in cui l’acquirente sia una società che intende iscrivere l’immobile acquistato tra il proprio attivo immobilizzato e concederlo in locazione a terzi o, in alternativa, iscriverlo tra le rimanenze per procedere a successiva rivendita;
  • le detrazioni previste dall’articolo 16 comma 1-septies del decreto legge n. 63 del 2013, come modificato dal decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020, spettino nella misura del 110% del prezzo fino a 96.000 euro all’acquirente persona fisica, per ogni singola unità immobiliare, sugli importi versati dall’acquirente nel periodo tra il 1° luglio 2020 e 31 dicembre 2021 sotto forma di caparra e acconti a fronte di contratto preliminare di compravendita registrato e trascritto nel caso in cui la fine dei lavori e il rogito avvengano successivamente al 31dicembre 2021;
  • le detrazioni di cui all’articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013, come modificato dal decreto legge. n. 34 del 2020 spettino all’istante per ogni unità immobiliare ad uso abitazione preesistente, e, in caso affermativo, se questa detrazione sia compatibile con quelle dei quesiti precedenti.

Al primo quesito l’Agenzia delle Entrate risponde precisando che i soggetti titolari di reddito di impresa non rientrano tra i beneficiari del superbonus 110%, di conseguenza la società non potrà fruire dell’agevolazione in questione per gli interventi prospettati.

A chiarirlo è anche un precedente documento di prassi: la circolare 24/E del 2020.

L’istante può tuttavia beneficiare del sismabonus, nella misura prevista dall’articolo 16, comma 1-septies del decreto legge n. 63 del 2013: 75% o 85%.

Per quanto riguarda il secondo interrogativo, l’Agenzia delle Entrate ribadisce che la condizione necessaria per fruire del sismabonus è il trasferimento da parte dell’impresa della proprietà dell’immobile entro 18 mesi dalla fine dei lavori e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

L’atto di acquisto deve essere stipulato entro la scadenza indicata, dal momento che le detrazioni si riferiscono alle spese sostenute nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2021.

Nel documento di prassi viene inoltre specificato quanto segue:

Si ritiene, inoltre, che sia possibile beneficiare della detrazione anche con riferimento ad eventuali importi versati in acconto, a condizione, tuttavia, che il preliminare di vendita dell’immobile sia registrato entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale si intende fruire della detrazione e che si realizzi anche il presupposto costituito dell’ultimazione dei lavori riguardanti l’intero fabbricato.

In altre parole, se gli acconti vengono versati nel periodo dell’agevolazione prevista negli articoli 119 e 121 del decreto legge n. 34 del 2020, ovvero il decreto Rilancio, gli acquirenti possono beneficiare della detrazione del 110%.

Nel caso concreto, dunque, se la fine lavori e il rogito avvengono successivamente al 31 dicembre 2021 i futuri acquirenti non potranno fruire dei benefici.

Superbonus 110%, in quali casi si ha diritto all’ecobonus

Il terzo quesito dell’istante si riferisce all’agevolazione prevista dall’articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013, ovvero l’ecobonus.

Per tale agevolazione è stata elevata la percentuale di detrazione per le spese sostenute, dal 55 al 65%.

La Legge di Bilancio 2018 ha inoltre stabilito le percentuali di detrazione per le diverse tipologie di interventi.

Un chiarimento utile per la risposta all’istante è contenuto nella risoluzione n. 34/E del 2020. Con tale documento di prassi l’Agenzia delle Entrate ha precisato che l’ecobonus spetta anche ai titolari di reddito di impresa sugli immobili da loro posseduti o detenuti, a prescindere che siano immobili strumentali, beni merce o patrimoniali.

Deve tuttavia essere rispettato il principio generale secondo cui non è possibile beneficiare di due agevolazioni sulla medesima spesa.

L’istante potrà quindi avere accesso all’ecobonus solo nel caso in cui possa identificare le spese riferibili esclusivamente previsti dall’agevolazione in questione, previsti dall’articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013.

Dal momento che la detrazione non è incompatibile con i benefici oggetto dei due quesiti precedenti, se soddisfatta l’accesso a tale agevolazione è permesso se viene soddisfatta la condizione precedentemente citata.

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