Superbonus 110 e pertinenze, in quali calcoli rientrano?

Tommaso Gavi - Irpef

Superbonus 110 per cento, le pertinenze non devono essere considerate nel numero di edifici di un singolo proprietario ma rientrano nel calcolo dei limiti di spesa degli interventi agevolabili. I chiarimenti dell'interrogazione a risposta immediata della commissione Finanze della Camera del 7 luglio 2021.

Superbonus 110 e pertinenze, in quali calcoli rientrano?

Superbonus 110 per cento, in quali calcoli rientrano le pertinenze?

I chiarimenti arrivano durante l’interrogazione a risposta immediata della commissione Finanze della Camera del 7 luglio 2021.

Nel caso di interventi agevolabili su edifici residenziali di un unico proprietario, le pertinenze, anche se accatastate separatamente rispetto alle abitazioni, non rientrano nel calcolo dei numero massimo di unità abitative.

Diversamente, devono essere prese in considerazione quando si intende determinare il tetto massimo di spesa.

Superbonus 110 e pertinenze, in quali calcoli rientrano?

Tra i vari aspetti relativi al superbonus 110 per cento, sui quali sono stati forniti chiarimenti durante l’interrogazione a risposta immediata della commissione Finanze della Camera del 7 luglio 2021, c’è quello delle pertinenze.

Camera dei Deputati - Interrogazione a risposta immediata VI Commissione permanente (Finanze) del 7 luglio 2021
Chiarimenti sull’applicazione del Superbonus a talune tipologie di edifici e di interventi edili.

La risposta 5-06256, che ha come oggetto i Chiarimenti sull’applicazione del Superbonus a talune tipologie di edifici e di interventi edili., si sofferma anche sugli aspetti del calcolo in cui devono essere tenute in considerazione le pertinenze.

In risposta all’interrogazione, innanzitutto viene richiamato quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2021.

La legge 30 dicembre 2020, n. 178 ha modificato il comma 9, lettera a), dell’articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero il decreto Rilancio, includendo tra i soggetti beneficiari del superbonus anche le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi finalizzati al risparmio energetico o antisismici.

Gli interventi in oggetto, come stabilito dalla Legge di Bilancio 2021, devono essere realizzati su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, posseduti da un unico proprietario o in comproprietà tra più persone fisiche.

Il numero massimo di unità immobiliari è dunque di quattro e l’agevolazione spetta anche se gli interventi agevolabili sono realizzati sulle parti comuni di edifici, non in condominio.

Nel corso dell’audizione viene sottolineato quanto segue:

“Pertanto, ai fini del computo delle unità immobiliari che compongono l’edificio non in condominio, le pertinenze non debbano essere considerate autonomamente anche se distintamente accatastate.”

In altre parole, prendendo l’esempio pratico di un proprietario di quattro unità immobiliari e quattro pertinenze distintamente accatastate, si ha diritto all’agevolazione in quanto viene rispettato il numero massimo di quattro unità immobiliari (le pertinenze non contano).

Su questa linea si inseriscono diversi documenti di prassi dell’Agenzia delle Entrate.

Superbonus 110 e pertinenze, rientrano nel calcolo del limite di spesa

Diverso è invece il criterio da utilizzare per determinare il tetto massimo di spesa agevolabile.

Per quanto riguarda i limiti delle spese sostenibili per gli interventi che rientrano nell’agevolazione introdotta dal decreto Rilancio, la risposta all’interrogazione in commissione Finanze chiarisce quanto segue:

“Le pertinenze rilevano, invece, ai fini della determinazione del limite di spesa ammesso al Superbonus nel caso di interventi realizzati sulle parti comuni qualora tale limite sia determinato in base al numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio oggetto di interventi.”

Rimanendo sull’esempio citato in precedenza, quello cioè di un edificio composto da quattro unità abitative e quattro pertinenze, si dovrà tenere conto delle stesse.

Nel caso in questione si dovrà moltiplicare per otto il limite di spesa previsto per ciascuno degli interventi che i contribuenti intendono realizzare.

In sostanza si delinea un doppio binario per le pertinenze: da un lato sono escluse nel calcolo del numero degli immobili di un singolo proprietario, dall’altro rientrano nel numero di unità abitative che determinano il limite di spesa.

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