Studio professionale: fin quando c’è il vincolo associativo l’IRAP è sempre dovuta

Emiliano Marvulli - Imposte

Si deve sempre pagare l'IRAP nel caso in cui la professione sia esercitata in forma societaria o associata. La modalità è il presupposto dell'imposta. Il contribuente ha l'onere della prova nel caso di eventuale contestazione dell'autonoma organizzazione. Lo chiarisce la Corte di Cassazione nell'Ordinanza n. 26349/2023

Studio professionale: fin quando c'è il vincolo associativo l'IRAP è sempre dovuta

L’esercizio di professioni in forma societaria o associata costituisce ex lege presupposto dell’imposta regionale sulle attività produttive, senza che occorra accertare in concreto la sussistenza di un’autonoma organizzazione, questa essendo implicita nella forma di esercizio dell’attività.

È onere dello stesso contribuente, che voglia contestare la sussistenza dell’autonoma organizzazione, di fornire la prova contraria, avente ad oggetto non l’assenza dell’autonoma organizzazione nell’esercizio in forma associata, bensì l’insussistenza dell’esercizio in forma associata dell’attività stessa.

Questo il principio desumibile dall’Ordinanza n. 26349 pubblicata il 12 settembre 2023.

La sentenza della Cassazione sul vincolo associativo e il pagamento dell’IRAP

La vicenda processuale tratta il ricorso proposto da uno studio professionale avverso il silenzio-rifiuto opposto dall’Amministrazione finanziaria a fronte dell’istanza di rimborso dell’IRAP versata.

A parere dello Studio ricorrente i compensi derivanti dall’attività di amministratore, di liquidatore e di sindaco di società, svolti dai tre professionisti associati, derivano esclusivamente dal lavoro personale dei singoli associati che, a tal fine, non si avvalgono della struttura dello Studio associato ma, al contrario, operano in autonomia quale organi della compagine societaria terza cui afferisce il correlativo incarico.

A parere dell’Ufficio, invece, l’attività svolta all’interno di uno studio associato è da considerarsi ex lege imponibile ai fini IRAP, non avendo dimostrato i singoli professionisti di svolgere la propria attività in modo del tutto estraneo a quella dello studio associato.

La CTP ha accolto il ricorso ritenendo che la struttura associativa non fosse diretta alla produzione o allo scambio di beni o servizi, ma alla condivisione dei servizi e alla suddivisione delle relative spese.

Sull’appello dell’Agenzia, la CTR accoglieva il gravame, ritenendo che l’associazione presentasse “i requisiti dell’autonoma organizzazione previsti dall’art. 2 L. 446/97, in quanto risulta creata dagli associati, non solo per ridurre le spese della struttura associativa, ma altresì per ottenere un’organizzazione in grado di migliorare la produzione e lo scambio di beni e servizi condivisi dagli associati”.

Avverso la decisione di secondo grado lo Studio ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 3 del d.lgs. n. 446/1997:

  • per avere la CTR fondato la propria decisione sull’erroneo presupposto che per l’attività professionale di membri di Collegi Sindacali, di Amministratori, di Liquidatori di società e di Revisore di Enti, svolta individualmente e personalmente dai professionisti dello Studio, questi ultimi si erano avvalsi della struttura associativa, che racchiude un potenziale organizzativo autonomo in grado di costituire un quid pluris rispetto all’attività dei singoli associati;
  • per non avere la CTR accertato se sia sottoponibile ad Irap la parte di reddito che un lavoratore autonomo, esercente attività professionale intellettuale di dottore commercialista quale componente di un’associazione professionale, ha prodotto nell’espletamento delle funzioni di Amministratore e/o Sindaco e/o Revisione di società, senza utilizzare la propria autonoma organizzazione.

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i motivi di ricorso proposti dallo Studio. In tema di IRAP è principio consolidato che, in caso di esercizio dell’attività professionale in forma associata, il requisito dell’autonoma organizzazione -per l’applicazione dell’imposta in capo al professionista-associato- si presume essere “implicito” nel fatto che l’attività è svolta in modo non del tutto separato rispetto a quella dello studio, senza necessità di un riscontro fattuale.

In altri termini l’esercizio di professioni in forma societaria costituisce “ex lege” presupposto dell’imposta regionale sulle attività produttive, senza che occorra accertare in concreto la sussistenza di un’autonoma organizzazione, questa essendo implicita nella forma di esercizio dell’attività.

L’affermato principio di diritto è da applicarsi anche alle associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni.

È onere dello stesso contribuente, che voglia contestare la sussistenza dell’autonoma organizzazione, di fornire la prova contraria, avente ad oggetto non l’assenza dell’autonoma organizzazione nell’esercizio in forma associata, bensì l’insussistenza dell’esercizio in forma associata dell’attività stessa.

Nella controversia in commento sono state respinti i motivi di doglianza dei professionisti, che non sono stati in grado di dimostrare che la propria attività fosse funzionalmente scollegata da quella dello Studio, non interferente in alcun modo con la medesima e neppure dalla stessa direttamente o indirettamente agevolata.

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