Split Payment: Iva non corretta nella fattura alla PA, chi paga le sanzioni?

Split Payment: Iva non corretta nella fattura alla PA su indicazioni del committente, chi paga le sanzioni? L'onere di qualificare la prestazione erogata spetta al fornitore. I chiarimenti arrivano con la risposta all'interpello numero 604 del 18 dicembre 2020 in cui l'Agenzia delle Entrate analizza come individuare il trattamento fiscale da applicare ai lavori di riqualificazione energetica.

Split Payment: Iva non corretta nella fattura alla PA, chi paga le sanzioni?

Split Payment, chi paga le sanzioni se nella fattura emessa alla PA Pubblica Amministrazione è indicata un’aliquota IVA non corretta? Il compito di qualificare correttamente la prestazione erogata spetta al fornitore, il committente risponde solo per omesso o incompleto versamento.

A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello numero 604 del 18 dicembre 2020.

Lo spunto per fare luce sul meccanismo delle sanzioni IVA arriva dall’analisi di un caso pratico che riguarda dei lavori di riqualificazione energetica effettuati presso un’Università.

Protagonista del caso analizzato è una società di gestione dei servizi energetici che, insieme a un’altra società, si è aggiudicata un contratto di appalto per una serie “di interventi di riqualificazione energetica di tutti gli edifici del complesso universitario (...), tali da ridurre i consumi energetici e ridurre le emissioni di CO2 e predisposti a valle della elaborazione delle diagnosi energetiche dei fabbricati con l’individuazione degli interventi utili al miglioramento dell’efficienza degli stessi”.

Split Payment, Iva non corretta nella fattura alla PA: come individuare l’aliquota agevolata

La società ha fatturato in anticipo solo parte del corrispettivo pattuito sulla base di una dichiarazione dell’Università in cui si attesta che i lavori oggetto del contratto d’appalto rientrano nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’art. 31, c.1, lett. d), della L. 457/78 e sono, quindi, assoggettabili all’aliquota ridotta del 10%, secondo quanto stabilito dal n. 127-quaterdecies), della Tabella A, parte III, allegata al Decreto IVA.

Alla luce dell’incarico ottenuto, la società si rivolge all’Agenzia delle Entrate per verificare due aspetti:

  • il corretto trattamento IVA da applicare agli interventi;
  • il meccanismo sanzionatorio che scatta in caso di errata applicazione dell’imposta, considerato che l’aliquota ridotta al 10% sarebbe applicata sulla base della dichiarazione trasmessa dalla Pubblica Amministrazione destinataria delle operazioni effettuate in regime di split payment.

Con la risposta all’interpello numero 604 del 18 dicembre 2020, l’Agenzia delle Entrate fornisce indicazioni dettagliate su entrambi gli aspetti.

Prima di tutto chiarisce le regole da seguire per individuare la corretta aliquota IVA da applicare agli interventi oggetto del contratto d’appalto e quindi per emettere fattura indicando i valori corretti.

Per l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata sulle prestazioni relative a contratti di appalto per la realizzazione di interventi di recupero indicati alle lettere c), d) ed e) del comma 1 dell’art. 31 della L. n.457 del 1978 non è rilevante la tipologia degli edifici o delle opere oggetto degli interventi stessi. Questo è un primo punto chiave da chiarire.

Nel verificare il corretto trattamento IVA, bisogna poi far riferimento alla classificazione dei lavori di riqualificazione energetica, oggetto del contratto d’appalto sul complesso universitario, in base a quanto stabilito dall’ articolo 31, comma 1, della Legge 5 agosto 1978 n. 457.

Rientrano nel campo di applicazione delle agevolazioni i seguenti interventi:

  • restauro e risanamento conservativo;
  • ristrutturazione edilizia;
  • ristrutturazione urbanistica.

Restano, invece, esclusi gli interventi classificati o classificabili di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Il documento, inoltre, specifica:

“È il caso di rilevare, tuttavia, che quando gli interventi previsti in ciascuna delle categorie sopra richiamate sono integrati o correlati ad interventi di categorie diverse (ad esempio, negli interventi di ristrutturazione edilizia sono necessarie, per completare l’intervento edilizio nel suo insieme, opere di pittura e finitura ricomprese in quelle di manutenzione ordinaria) occorre tener conto del carattere assorbente della categoria «superiore» rispetto a quella «inferiore», al fine dell’esatta individuazione degli interventi da realizzare e dell’applicazione delle relative disposizioni agevolative (cfr. circolare 24 febbraio 1998, n. 57)”.

Split Payment, Iva non corretta nella fattura alla PA, chi paga le sanzioni?

Una volta passate a rassegna le regole da seguire per individuare la giusta aliquota IVA da applicare, l’Agenzia delle Entrate illustra le regole alla base del meccanismo sanzionatorio in caso di errori che riguardano fatture emesse in regime di split payment.

Prima di tutto si chiarisce che il fornitore ha l’onere di di qualificare la prestazione erogata e oggetto di fatturazione per la corretta applicazione dell’imposta, indipendentemente dalle eventuali indicazioni fornite a tal fine dal committente.

Nel testo si legge:

“Conseguentemente, la sanzione di cui all’articolo 13, commi 1 e 3 del decreto legislativo n. 471 del 1997 grava sulla Pubblica Amministrazione solo laddove, a fronte della corretta applicazione dell’imposta in fattura, la committente ne abbia omesso in tutto o in parte il versamento”.

Al contrario è il fornitore a rispondere della sanzione, se la Pubblica Amministrazione versa un’imposta inferiore a quella dovuta, in seguito all’erronea applicazione e indicazione in fattura di un’aliquota errata.

In conclusione, nel caso in cui il fornitore indichi un’aliquota agevolata in fattura non essendoci i presupposti per applicarla gli effetti sono i seguenti:

  • risponde della sanzione prevista dall’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 471 del 1997, per la violazione degli obblighi inerenti la documentazione e la registrazione di operazioni imponibili ai fini dell’imposta sul valore aggiunto;
  • risponde della sanzione prevista dall’articolo 13, commi 1 e 3, dello stesso decreto, per carente versamento dell’IVA dovuta all’erario;
  • non risponde, invece, della sanzione prevista nell’ipotesi di dichiarazione IVA infedele: non si realizza alcuna infedeltà dichiarativa dal momento che nel citato rigo VE38 va indicato solo l’importo imponibile delle cessioni e/o prestazioni che rientrano nell’ambito di applicazione del meccanismo dello split payment.

Tutti i dettagli nel testo integrale della risposta all’interpello numero 604 del 18 dicembre 2020.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 604 del 18 dicembre 2020
IVA - Interventi diretti alla riqualificazione energetica di edifici - Aliquota applicabile.

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