Sottoscrizione dell’avviso di accertamento: la delega è valida anche senza il nome del delegato

Emiliano Marvulli - Imposte

Sottoscrizione dell'avviso di accertamento: serve una delega di firma e non di funzione, per la validità non è necessaria l'indicazione del nome del delegato e della durata di della stessa. A stabilirlo è la Corte di Cassazione numero l'Ordinanza numero 1875 del 9 settembre 2020.

Sottoscrizione dell'avviso di accertamento: la delega è valida anche senza il nome del delegato

Con l’Ordinanza numero 18675 del 9 settembre 2020, la Corte di Cassazione ha ribadito che la delega per la sottoscrizione dell’avviso di accertamento, essendo una delega di firma e non di funzioni, non necessita dell’obbligatoria indicazione del nome del delegato e della durata di validità della stessa, perché tali informazioni possono essere legittimamente riportate nell’ordine di servizio che individui l’impiegato legittimato alla firma attraverso l’indicazione della qualifica rivestita.

Corte di Cassazione - Ordinanza numero 18675 del 9 settembre 2020
Sottoscrizione dell’avviso di accertamento: la delega è valida anche senza il nome del delegato. A chiarirlo è la Corte di Cassazione con l’Ordinanza numero 18675 del 9 settembre 2020.

La sentenza – Il procedimento vede contrapposte l’Agenzia delle entrate ed un contribuente a cui era stato notificato un avviso di accertamento ai fini Irpef, Iva e Irap.

Il ricorso proposto dal contribuente è stato accolto sia dalla CTP che dalla CTR, che ha ritenuto nulla la sottoscrizione dell’accertamento dopo aver rinvenuto negli atti del procedimento “un mero richiamo ad una asserita delega n. 30 del 2013 non prodotta in giudizio a seguito della contestazione del contribuente”.

L’Amministrazione finanziaria ha impugnato la sentenza d’appello, lamentando violazione e falsa applicazione dell’art. 42 del D.P.R. n. 600/1973, avendo la CTR ritenuto che la delega conferita al sottoscrittore dell’atto non contenesse l’indicazione nominativa del delegato e la durata di validità della delega, trattandosi di delega di firma e non di funzioni, riservate al delegante.

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso dell’Ufficio e ha cassato con rinvio la sentenza impugnata.

L’art 42 cit. prevede al comma 1 che gli accertamenti, in rettifica o d’ufficio, sono portati a conoscenza dei contribuenti mediante la notificazione di avvisi sottoscritti, a pena di nullità, dal capo dell’ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato.

Sul punto i giudici di cassazione hanno confermato il principio, già esposto nelle precedenti sentenze nn. 8814/2019 e 18383/2019, secondo cui la delega per la sottoscrizione dell’avviso di accertamento, attribuita dal dirigente ai sensi dell’art. 42, “è una delega di firma e non di funzioni”.

Ne consegue, pertanto, che l’indicazione del nominativo del soggetto delegato e della durata della delega non costituiscono elementi necessari ai fini della validità dell’atto impositivo, ben potendo essere indicati negli ordini di servizio che individuino l’impiegato legittimato alla firma mediante l’indicazione della qualifica rivestita, “idonea a consentire, ex post, la verifica del potere in capo al soggetto che ha materialmente sottoscritto l’atto”.

Nella controversia in commento i giudici di merito non hanno fatto corretta applicazione di tale principio, arrivando a negare validità alla delega perché priva del nominativo del soggetto delegato.

Infatti dagli atti del procedimento è emerso che l’Ufficio avesse regolarmente depositato la delega n. 30 del 2013, recante proroga delle deleghe di firma, confermativa delle deleghe, precedentemente conferite con la disposizione di servizio n. 17 del 2012, dal direttore provinciale dell’Ufficio al funzionario firmatario dell’avviso di accertamento impugnato dalla parte.

Da qui l’accoglimento del ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate, con conseguente rinvio alla CTR in diversa composizione, anche per la decisione delle spese del giudizio di legittimità.

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