Sospensione degli obblighi di ricapitalizzazione per perdite significative

Luca Antonio Esposito - Bilancio e principi contabili

La circolare di Assonime n. 3 del 2021 offre la disamina delle modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2021 sulla disciplina, prevista dal Decreto liquidità, della riduzione del capitale sociale e ricapitalizzazione in caso di perdite significative. Rilevante la nuova formulazione dell’articolo 6 che sospende sia gli obblighi di riduzione e ricapitalizzazione sia lo scioglimento, per le perdite significative emerse nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2020.

Sospensione degli obblighi di ricapitalizzazione per perdite significative

La Circolare rubricata “La nuova disciplina sulla sospensione degli obblighi di ricapitalizzazione in caso di perdite significative” analizza le modifiche alla formulazione originaria dell’articolo 6 del Decreto Liquidità che il legislatore ha ritenuto opportuno introdurre con la legge di bilancio 2021, L.178/2020.

L’intervento del legislatore nasce dal perdurare della situazione emergenziale che ha ritenuto la precedente formulazione inadeguata all’attuale situazione di crisi economica.

In particolare, la precedente versione dell’articolo 6 sospendeva gli obblighi di riduzione del capitale sociale causati da perdite superiori al terzo di capitale sociale nel periodo ricompreso tra il 9 aprile 2020 (data di approvazione del decreto) e 31 dicembre 2021.

La deroga si doveva configurare come una sospensione temporanea degli obblighi derivanti dal codice civile (articoli 2446, 2447, 2482-bis, 2482-ter, 2484 e 2454-duodecies) per le società per azioni e per le società a responsabilità limitata che avrebbe visto la fine della sua applicazione con l’inizio del 2021.

Il prorogarsi e aggravarsi della situazione emergenziale ha evidenziato la necessità di prorogare il sostegno alle imprese, infatti, l’articolo 1 comma 266 della legge 178/2020 ha esteso l’agevolazione per le perdite rilevanti agli esercizi in corso al 31 dicembre 2020 e, inoltre, ha posticipato il termine entro il quale bisogna rientrare dalla perdita di oltre un terzo del capitale al quinto esercizio successivo (2025).

Sospensione degli obblighi di ricapitalizzazione per perdite significative: i chiarimenti della circolare Assonime

Le considerazioni su cui muove la circolare sono su due punti chiave:

  • possibilità di estendere la normativa in esame anche alle perdite anteriori al 2020;
  • perdite successive al 2020.

Per la prima fattispecie, Assonime inquadra la normativa nel complesso di norme di agevolazione che hanno l’obiettivo di consentire e assicurare la continuità operativa delle imprese nel più ampio quadro della crisi economica e, di conseguenza, anche se “ardua” ritiene coerente la possibilità di estendere l’agevolazione alle perdite anteriori al 2020.

Per il secondo aspetto, l’interpretazione è sempre estensiva considerando operativa per le eventuali perdite per il periodo 2021-2025 la ricomprensione nell’agevolazione con la conseguenza di azionare le misure volte alla tutela del capitale solo alla conclusione del quinto esercizio consecutivo al 2020.

Infine, si puntualizza come sia da escludere e fuori dalla previsione normativa l’ipotesi che l’agevolazione abbia ad oggetto solo le perdite connesse e direttamente imputabili al Covid-2019.

Le ragioni alla base risiedono nell’impossibilità di effettuare una distinzione tra le diverse tipologie di perdita in una situazione “sistemica” di crisi che rende per sua stessa natura difficile una chiara e puntuale distinzione.

Infatti, la ratio della normativa è rivolta sia a contrastare le situazioni emergenziali di nuova insorgenza dovute alle crisi e sia alle situazioni critiche preesistenti che faticano a reperire sul mercato mezzi aggiunti per ripianare perdite pregresse.

Sospensione degli obblighi di ricapitalizzazione per perdite significative: considerazioni

La situazione straordinaria causata dall’emergenza Covid-19 ha creato l’esigenza di tutelare le imprese da un fattore esterno imprevedibile, duraturo e dannoso per la compagine sociale interna.

Infatti, la particolarità dell’evento ha causato e sta causando un danno economico alle imprese del sistema paese che si esporrebbero (e si espongono) a responsabilità non imputabili alla gestione.

La delicata situazione ha posto innumerevoli interrogativi in termini pratici portati da differenze e dubbi interpretazioni della norma.

L’articolo 6 oggetto della revisione della legge di Bilancio 2021 e dell’interpretazione di Assonime tenta di arginare i problemi economici della pandemia sotto due ordini: il primo volto alla tutela degli amministratori che si ritroverebbero a dover gestire e mettere in liquidazione numerose imprese esponendosi, anche, al rischio di gestione non conservativa e il secondo teso alla salvaguardia delle stesse imprese dall’attuale crisi di liquidità al fine di salvaguardare le potenzialità produttive delle stesse.

Infine, le difficoltà interpretative emergono anche per tutelare la normativa che non ha un intento di moratoria generalizzata ma una specifica deroga per una situazione particolare di crisi pandemia.

Infatti, ben potrebbe prestarsi tale normativa (sotto l’interpretazione estensiva) ad abusi legati ad amministratori inadempienti che potrebbero non aver proceduto tempestivamente alla rilevazione delle perdite e averne posticipato la rilevazione nel corso nel 2020 per godere del beneficio.

In luce di ciò, l’introduzione del nuovo comma 4 dell’articolo 6 ha inserito l’obbligo nella nota integrativa della giustifica delle perdite sospese con lo scopo di offrire una forma di tutela delle finalità della norma e di responsabilità maggiore nella gestione delle situazione di crisi.

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