Incentivi sociali: l’animus del social bonus e l’intento del legislatore

Cristina Cherubini - Associazioni

Social bonus: al via il credito d'imposta fino al 65 per cento delle donazioni effettuate a sostegno di progetti messi in atto da Enti del Terzo Settore per il recupero di immobili pubblici inutilizzati e di beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata. Come nasce e con quale scopo?

Incentivi sociali: l'animus del social bonus e l'intento del legislatore

Il Social Bonus, previsto dall’art. 81 del d.lgs 117/2017, è stato finalmente regolamentato con il decreto n. 89 del 23 febbraio 2022, pubblicato lo scorso 14 luglio in Gazzetta Ufficiale, a firma del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, con puntale specifica delle modalità per l’attribuzione alle persone fisiche, agli enti e alle società di tale incentivo.

La pubblicazione del decreto si inserisce in un quadro normativo molto più ampio e forse tra i più complessi attualmente in ballo. Ormai dal 2017 sentiamo parlare di riforma del terzo settore, con una particolare accezione negativa, dovuta alla forte confusione generata tra il pubblico a causa dell’incompletezza delle norme e delle ancora molte regolamentazioni in sospeso.

Il decreto che regolamenta il Social Bonus era uno dei tanti attesi e che ci si aspetta possa avere un impatto positivo importante sia a livello chiaramente sociale ma anche economico-fiscale.

Incentivi sociali: bonus per la collettività nel codice del terzo settore

Il Social Bonus, è disciplinato dall’art. 81 del d.lgs 117/2017, il quale lo definisce come “un credito d’imposta delle erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche da enti o società in favore degli enti del Terzo settore”.

In un precedente approfondimento abbiamo affrontato le modalità di fruizione, oltre alle percentuali di spettanza diverse a seconda della tipologia di soggetto beneficiario e gli adempimenti che l’ente del terzo settore deve seguire al fine di poter usufruire di tale incentivo.

Al fine della presente analisi è bene sottolineare che al contrario di quanto previsto dall’art. 83 del d.lgs 117/2017, che permette di detrarre un importo pari al 30 per cento degli oneri sostenuti dal contribuente per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore degli enti del Terzo settore non commerciali, aumentando tale percentuale al 35 per centro nel caso in cui gli oneri siano sostenuti dal contribuente a favore di organizzazioni di volontariato, il social bonus previsto dall’art. 81 alza tale percentuale e la porta al 65 per cento spalmandone la fruizione su tre periodi d’imposta e garantendone l’utilizzo anche nel caso in cui un anno non ne abbia potuto beneficiare il contribuente.

Animus del Social Bonus: l’intento del legislatore

La conditio sine qua non per la fruizione di tale bonus prevede che gli Enti del terzo settore presentino un progetto al Ministero, rispettando tempistiche e modulistica da esso imposti, volto alla riqualificazione di particolari categorie di edifici.

Gli edifici coinvolti nella misura sono stati fin ora visti dal legislatore come dei pesi sociali ed economici, in quanto riacquisiti a seguito di sequestri alla criminalità organizzata o comunque inutilizzati dalla pubblica amministrazione.

Il legislatore con questa previsione ha voluto quindi creare un meccanismo auto incentivante, che coinvolga società e privati interessati alla fruizione del beneficio fiscale, gli enti del terzo settore intenzionati ad ottenere un luogo ove poter svolgere le proprie attività di interesse generale e raggiungere quindi i loro scopi sociali e lo stesso Stato, non più aggravato da capitale immobilizzato non più remunerativo da anni.

Tanto per concretizzare il discorso fornendo i numeri fondamentali di questa misura, è opportuno sottolineare che il credito d’imposta ammonta a:

  • 65 per cento per le erogazioni liberali effettuate da persone fisiche nei limiti del 15% del reddito imponibile;
  • 50 per cento per le erogazioni liberali effettuate da società nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui;
  • 50 per cento per le erogazioni effettuate da enti non commerciali nei limiti del 15% del reddito imponibile.

L’ISTAT e la Cescat già nel 2019 avevano stimato che circa 2 milioni di edifici patrimonio dello stato erano inutilizzati, il 6 per cento del patrimonio immobiliare statale si sta deteriorando, e tra questi vi sono alcuni palazzi storici senza più manutenzione, oltre 50.000 di cui anche ex castelli nobiliari per non parlare di ulteriori 20.000 che sono ex edifici ecclesiastici, chiese, abbazie e conventi in disuso.

L’agevolazione, quindi, se concretamente applicata e correttamente utilizzata potrebbe essere una misura efficiente ed efficace a 360 gradi, ora si attende il recepimento pratico di quanto pubblicato in G.U. e di vederne quindi i frutti dell’entrata in vigore.

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