Smart working, il rimborso del costo di internet al lavoratore è deducibile ai fini IRES

Rosy D’Elia - Imposte

Smart working, il rimborso totale del costo di internet al lavoratore costituisce reddito di lavoro dipendente ed è deducibile ai fini IRES. Con la risposta all'interpello numero 371 del 24 maggio 2021, l'Agenzia delle Entrate chiarisce il trattamento fiscale da applicare alle somme corrisposte dal datore di lavoro al dipendente che svolge attività in modalità agile.

Smart working, il rimborso del costo di internet al lavoratore è deducibile ai fini IRES

Smart working, rientra tra i redditi di lavoro dipendente il rimborso totale del costo di internet per il lavoratore e la somma è deducibile ai fini IRES per il datore di lavoro. Da due angolazioni diverse, l’Agenzia delle Entrate chiarisce il corretto trattamento fiscale da applicare alle somme corrisposte al dipendente che svolge le sue attività in modalità agile da casa.

Con la risposta all’interpello numero 371 del 24 maggio 2021, si torna ancora una volta sul tema ribadendo che solo alle cifre rimborsate al lavoratore sulla base di parametri certi e documentati non si applica l’Irpef.

Smart working, il rimborso del costo di internet è reddito di lavoro

Come di consueto, lo spunto per fare luce sulle regole da seguire arriva dall’analisi di un caso pratico.

Protagonista è una società tra professionisti che ha intenzione di avviare un programma di smart working per i dipendenti garantendo loro il rimborso del costo da sostenere per avere la connessione internet.

E si rivolge all’Agenzia delle Entrate per verificare il corretto trattamento fiscale, in particolare per quanto riguarda due aspetti:

Entrambi i quesiti vengono sciolti con la risposta all’interpello numero 371 del 24 maggio 2021.

Sul primo punto, si ribadisce la regola illustrata più volte negli ultimi mesi dall’Agenzia delle Entrate: solo quando il rimborso del costo sostenuto dal lavoratore in relazione alle attività di smart working è supportato da elementi e parametri oggettivi e documentati può essere escluso dalla determinazione del reddito di lavoro dipendente.

Quando le cifre da corrispondere non vengono calcolate tenendo conto di specifici fattori risultano fiscalmente rilevanti, in linea con quanto stabilito dal principio di onnicomprensività dell’articolo 51 del TUIR, Testo Unico delle Imposte sui Redditi.

In particolar modo, poi, nel caso analizzato il datore di lavoro rimborserebbe tutto il costo sostenuto dal lavoratore per avere la connessione internet e non solo quello utilizzato per l’attività lavorativa e non sarebbe coinvolto in nessun modo “nel rapporto negoziale con instaurato con il gestore”.

Smart working, il rimborso del costo di internet al lavoratore è deducibile ai fini IRES

Per quanto riguarda la deducibilità IRES, invece, dall’Agenzia delle Entrate arriva il via libera.

Il riferimento normativo alla base della risposta affermativa è l’articolo 95 del TUIR che stabilisce che “le spese per prestazioni di lavoro dipendente deducibili nella determinazione del reddito comprendono anche quelle sostenute in denaro o in natura a titolo di liberalità a favore dei lavoratori, salvo il disposto dell’artiocolo 100, comma 1”.

In questa definizione, secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate, può rientrare anche il rimborso per il costo della connessione internet utile allo smart working.

Nel testo si legge:

“Il predetto rimborso spese, per quanto rappresentato in istanza, risulta sostenuto per soddisfare un’esigenza del dipendente, legata alle modalità di prestazione dell’attività in lavoro agile, che concorre ad assicurare la rispondenza della retribuzione alle esigenze del lavoratore”.

La connessione dati internet rappresenta un obbligo implicito della prestazione pattuita e quindi le somme possono essere considerate deducibili in qualità di “spese per prestazioni di lavoro”.

Maggiori dettagli e chiarimenti nel testo integrale della risposta all’interpello numero 371 del 24 maggio 2021.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 371 del 24 maggio 2021
Articolo 51, comma 1 e articolo 95 del TUIR di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

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