Anche gli assegni di ricerca aprono all’agevolazione per docenti e ricercatori in rientro in Italia

Tommaso Gavi - Irpef

Gli assegni di ricerca aprono all'incentivo per docenti e ricercatori all'estero che rientrano in Italia. Non incide il fatto che siano esenti IRPEF. L'agevolazione prende avvio dallo spostamento della residenza fiscale, che è collegato all'avvio dell'assegno

Anche gli assegni di ricerca aprono all'agevolazione per docenti e ricercatori in rientro in Italia

Anche gli assegni di ricerca permettono l’accesso all’agevolazione fiscale per docenti e ricercatori all’estero che decidono di rientrare in Italia.

A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate con il principio di diritto numero 8 del 21 aprile 2023.

La percezione di tali assegni prima della successiva assunzione può rappresentare uno dei requisiti per contratti di ricerca o di docenza che danno diritto alla riduzione del reddito tassato ai fini IRPEF.

In linea con lo scopo della norma, non fa perdere l’agevolazione il fatto che gli assegni siano esenti IRPEF.

Il periodo agevolativo prenderà avvio dalla data del cambio di residenza che deve essere legata all’avvio dell’assegno di ricerca.

I requisiti per l’accesso all’agevolazione per docenti e ricercatori in rientro in Italia

L’Agenzia delle Entrate fornisce precisazioni in merito agli incentivi fiscali per favorire il rientro in Italia di docenti e ricercatori residenti all’estero.

L’agevolazione, prevista dall’articolo 44 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, consiste in una riduzione del 90 per cento del reddito dei soggetti in questione, che viene escluso dalla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo.

L’incentivo è rivolto a quanti, in possesso di un titolo di studio universitario o equiparato e residenti all’estero in modo non occasionale:

  • abbiano svolto attività di ricerca o docenza all’estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni continuativi;
  • vengano a svolgere la loro attività in Italia.

La seconda condizione implica il trasferimento della residenza fiscale nel territorio dello Stato italiano.

L’agevolazione è prevista per i 5 periodi di imposta successivi al cambio di residenza.

L’obiettivo della norma è quello di favorire il rientro in Italia di ricercatori e docenti che possono permettere lo sviluppo della ricerca e della docenza nel Paese.

Come chiarito nella circolare 17/2017, sono ammessi tutti i titoli accademici universitari o equiparati, tuttavia nel caso di titoli conseguiti all’estero è necessaria la “dichiarazione di valore” presso l’autorità consolare.

Anche gli assegni di ricerca aprono all’agevolazione per docenti e ricercatori in rientro in Italia

Come chiarito nel documento di prassi dell’Agenzia delle Entrate, anche gli assegni di ricerca aprono all’agevolazione in questione.

Non incide il fatto che tali assegni siano esenti dall’IRPEF.

Sulla base di quanto previsto dalla legge di conversione del decreto Milleproroghe è stata estesa a tutto il 2023 (entro i limiti delle risorse già programmate) la possibilità, per le università, di stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato:

  • per professori di prima o di seconda fascia;
  • per soggetti in possesso del titolo di specializzazione medica;

Gli stessi devono aver usufruito di assegni di ricerca o di borse di dottorato, per almeno tre anni anche non consecutivi.

Gli assegni di ricerca possono quindi essere propedeutici a successivi contratti di lavoro in sostituzione degli altri requisiti previsti dalla legge.

Il documento di prassi chiarisce, infatti, quanto di seguito riportato:

“la percezione degli assegni di ricerca in questione (esenti da IRPEF), in occasione dell’ingresso o del rientro in Italia prima della successiva assunzione può rappresentare uno dei requisiti per la stipula di contratti di ricerca e docenza rientranti nell’ambito del citato articolo 44 del decreto legge n. 78 del 2010.”

I titolari di assegni di ricerca possono beneficiare delle agevolazioni a partire dal momento dello spostamento della residenza fiscale in Italia.

Il trasferimento deve essere connesso all’avvio dell’assegno di ricerca, di cui all’articolo 22 della legge 240 del 2010.

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