Smart working, circolare Inail: istruzioni su tutela salute e sicurezza sul lavoro

Anna Maria D’Andrea - Leggi e prassi

Smart Working: quali sono gli obblighi assicurativi previsti? L'Inail chiarisce quali sono le regole per il datore di lavoro con la circolare n. 48 del 2 novembre 2017.

Smart working, circolare Inail: istruzioni su tutela salute e sicurezza sul lavoro

Smart working: l’Inail illustra, con la circolare n. 48 del 2 novembre 2017, le regole e le istruzioni per i datori di lavoro in materia di obbligo assicurativo per i lavoratori impiegati con la nuova disciplina del lavoro agile.

La circolare Inail chiarisce le regole per i datori di lavoro in materia di classificazione tariffaria, retribuzione imponibile, tutela assicurativa e tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Lo smart working, introdotto con la legge n. 81 del 22 maggio 2017, è una modalità agile e flessibile di svolgimento dell’attività lavorativa particolarmente innovativa nel contesto lavorativo italiano e pertanto è bene riepilogare di seguito come funziona in ambito assicurativo e soprattutto quali sono le istruzioni e gli obblighi per le aziende.

Ecco di seguito le regole in materia di tutela di salute e sicurezza sul lavoro e le istruzioni operative contenute nella circolare Inail n. 48 del 2 novembre 2017.

Smart working, la circolare Inail con le regole per il datore di lavoro

La circolare Inail apre definendo cos’è lo smart working e quali sono le regole previste dalla normativa di riferimento in merito alla stipula dei contratti di lavoro agile.

In merito alle regole e alle istruzioni sugli obblighi assicurativi per il datore di lavoro smart working l’Inail chiarisce che anche in questi casi è obbligatorio per il datore di lavoro tutelare la sicurezza e la salute del lavoratore.

In base a quanto già previsto dalla legge e di seguito specificato dall’Inail nella circolare n. 48, lo smart working comporta l’estensione dell’assicurazione obbligatoria contro infortuni e malattie professionali:

“lo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile non fa venir meno il possesso dei requisiti oggettivi (lavorazioni rischiose) e soggettivi (caratteristiche delle persone assicurate) previsti ai fini della ricorrenza dell’obbligo assicurativo”.

Si mette di seguito a disposizione la circolare Inail n. 48 da scaricare, analizzando nei paragrafi seguenti alcune delle novità e istruzioni più rilevanti ivi contenute per i datori di lavoro.

Inail, circolare n. 48 del 2 novembre 2017
Scarica la circolare Inail sulle regole per i datori di lavoro in materia di salute e sicurezza dei lavoratori

Smart working: classificazione tariffaria contributi Inail

Come individuare la classe di rischio della prestazione lavorativa per i lavoratori in regime di smart working?

La circolare Inail stabilisce che al fine della corretta classificazione tariffaria, il rischio della prestazione lavorativa dovrà esser valutato in base alla lavorazione svolta, ovvero intendendo con ciò il ciclo delle operazioni necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa, comprese operazioni complementare e sussidiarie connesse all’attività principale, anche se svolte in luoghi diversi e quindi anche in caso di smart working.

Pertanto, per la classificazione tariffaria bisognerà utilizzare quanto previsto per la medesima lavorazione svolta in azienda e quindi la tariffa Inail applicata sarà la stessa prevista per i lavoratori impiegati in sede nella medesima mansione.

Sicurezza sul lavoro Inail smart working

Anche ai fini della sicurezza sul lavoro, l’Inail chiarisce che i lavoratori in smart working hanno diritto alle medesime tutele e il datore di lavoro dovrà attenersi all’adozione delle norme necessarie per la tutela del lavoratore.

Per maggiori dettagli sulle norme relative alla sicurezza sul lavoro e per conoscere le regole e gli obblighi del datore di lavoro i lettori possono consultare l’apposito approfondimento.

Retribuzione imponibile calcolo premio Inail

Prima di analizzare nel dettagli le istruzioni per i datori di lavoro, l’Inail nella circolare in oggetto chiarisce che in materia di retribuzione imponibile su cui calcolare il premio assicurativo sono previste le stesse regole applicate alla generalità dei lavoratori anche nei casi di smart working.

Il premio Inail nello smart working si calcola in via ordinaria sulla retribuzione imponibile, costituita dall’ammontare del reddito di lavoro dipendente, che deve essere uguagliato agli importi giornalieri non inferiori a quelli stabiliti dalla legge, in tutti i casi in cui risulti a essi inferiore.

Smart working: infortunio sul lavoro e in itinere

Piena copertura assicurativa per il lavoratore colpito da eventi di infortunio sul lavoro durante lo smart working, qualora direttamente connessi alla prestazione lavorativa svolta.

In merito all’infortunio in itinere, il lavoratore in smart working avrà diritto a beneficiare dell’indennità Inail solo quando la scelta del luogo della prestazione è dettata da esigenze connesse alla prestazione stessa o dalla necessità del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e risponda a criteri di ragionevolezza.

Pertanto, nel caso dello smart working la tutela Inail è prevista per le attività legate allo svolgimento della propria mansione lavorativa, nel caso di infortunio in itinere per raggiungere la postazione scelta per svolgere lo smart working e per le attività prodomiche e\o accessorie e strumentali allo svolgimento della propria mansione.

Pertanto è importante che il datore di lavoro e il lavoratore stabiliscano quali sono i rischi collegati allo svolgimento dell’attività di lavoro ai fini del riconoscimento dell’assicurazione Inail in caso di infortuni in smart working.

Smart working: istruzioni operative e obblighi del datore di lavoro

La circolare Inail chiarisce che, ai fini della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro dei dipendenti in smart working, il datore di lavoro è tenuto a consegnare al lavoratore stesso e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione della prestazione lavorativa.

Il datore di lavoro deve fornire al lavoratore un’adeguata informativa circa il corretto utilizzo delle attrezzature/apparecchiature eventualmente messe a disposizione nello svolgimento della prestazione in modalità di lavoro agile, facendosi carico di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza con un’adeguata manutenzione.

In merito alle istruzioni operative, l’Inail chiarisce che i datori di lavoro non hanno alcun obbligo di denuncia ai fini assicurativi se il personale dipendente, già assicurato per le specifiche attività lavorative in ambito aziendale, sia adibito alle medesime mansioni in modalità agile che non determinano una variazione del rischio.

Se, invece, i datori di lavoro non abbiano in essere un rapporto assicurativo con l’Istituto, devono produrre apposita denuncia di esercizio, tramite i servizi on line disponibili sul portale dell’Istituto, per assicurare i lavoratori dipendenti ivi compresi quelli svolgenti le attività in modalità agile.

Accordo smart working: comunicazione a partire dal 15 novembre 2017

La circolare Inail comunica che, a partire dal 15 novembre 2017, sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (www.lavoro.gov.it) sarà disponibile un apposito modello per consentire ai datori di lavoro pubblici e privati di comunicare l’avvenuta sottoscrizione dell’accordo per lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile.

I dati verranno in seguito trasmessi all’Inail al fine di aggiornare le classi di rischio e calcolare il premio Inail dovuto dal datore di lavoro al fine di tutelare i dipendenti in smart working.

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