Sisma Centro Italia, ripresa versamento premi INAIL entro il 31 gennaio 2019

Sisma Centro Italia, la circolare INAIL n. 32 del 30 luglio 2018 fornisce le istruzioni sulla ripresa del versamento dei premi. Il pagamento può essere effettuato in un'unica soluzione o a rate a partire dal 31 gennaio 2019.

Sisma Centro Italia, ripresa versamento premi INAIL entro il 31 gennaio 2019

Sisma Centro Italia: dovrà essere effettuato entro la scadenza del 31 gennaio 2019 il versamento dei premi INAIL sospesi.

Le istruzioni sulla ripresa dei versamenti sono state fornite dall’INAIL con la circolare n. 32 pubblicata il 30 luglio 2018, all’interno della quale sono chiarite anche regole e scadenze per il pagamento a rate.

Per la rateizzazione dei premi INAIL sospesi sarà necessario presentare domanda alla sede INAIL di competenza utilizzando il modulo allegato alla circolare e il pagamento potrà essere effettuato in un massimo di sessanta rate.

Sisma Centro Italia, ripresa versamento premi INAIL entro il 31 gennaio 2019

Dovranno essere versati entro il 31 gennaio 2019 i premi INAIL sospesi a seguito degli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 nei territori di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria.

La proroga del versamento dei premi INAIL sia per il pagamento in un’unica soluzione che a rate è stata disposta con l’articolo 1, comma 1 lettera b della Legge n. 89 del 24 luglio 2018.

Nei Comuni del Centro Italia colpiti dal Sisma i contributi previdenziali e assistenziali sospesi dovranno essere effettuati quindi entro il 31 gennaio 2019 senza l’applicazione di sanzioni ed interessi.

Il pagamento potrà essere dilazionato in un massimo di sessanta rate con scadenza mensile e la prima dovrà essere versata sempre entro il 31 gennaio dell’anno prossimo. Come chiarito dalla circolare INAIL, su richiesta del lavoratore dipendente subordinato o assimilato, la ritenuta potrà essere operata anche dal sostituto d’imposta.

Si riporta di seguito la circolare INAIL pubblicata il 30 luglio 2018:

INAIL - circolare n. 32 del 30 luglio 2018
Eventi sismici verificatisi nei territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017. Nuovo termine per la ripresa dei pagamenti dei premi assicurativi sospesi

Rateizzazione premi INAIL sospesi: ecco il modulo di domanda

Entro il 31 gennaio 2019 dovrà essere effettuato sia il versamento in un’unica soluzione che il pagamento della prima rata nel caso di rateizzazione dei premi INAIL sospesi.

Sempre entro il predetto termine devono essere riavviati i piani di ammortamento delle rateazioni concesse e tutte le rate sospese devono essere versate unitamente alla prima rata corrente.

I soggetti che intendono effettuare i versamenti in forma rateale fino a un massimo di sessanta rate devono presentare apposita domanda alla competente sede INAIL, utilizzando il modulo allegato alla circolare n. 32 del 30 luglio 2018:

Domanda rateizzazione premi INAIL
Scarica il modulo allegato alla circolare INAIL n. 32 del 30 luglio 2018

In merito al pagamento a rate, da effettuare utilizzando il modello F24 e le istruzioni riportate nella circolare sopra allegata, l’importo di ciascuna di esse non potrà essere inferiore a 50 euro.

Per quanto riguarda le scadenze, ricordando che la prima rata dovrà essere pagata entro il 31 gennaio 2019, per quelle successivo il termine ultimo sarà fissato all’ultimo giorno di ogni mese.

Proroga sospensione termini notifica cartelle di pagamento e atti esecutivi

Tra le novità introdotte dal decreto legge n. 55 del 29 maggio 2018, è stata prorogata la sospensione della notifica di cartelle di pagamento e atti esecutivi fino al 31 dicembre 2018, modificando il termine che inizialmente era fissato al 1° giugno.

L’INAIL, nella circolare del 30 luglio 2018, riporta il testo del nuovo articolo 11, comma 2 del DL n. 8 del 9 febbraio 2018:

Nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 189 del 2016, i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui agli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli enti creditori, ivi compresi quelli degli enti locali, sono sospesi dal 1° gennaio 2017 fino alla scadenza dei termini delle sospensioni dei versamenti tributari previste dall’articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e riprendono a decorrere dal 1° gennaio 2019.

La sospensione dei termini per la notifica delle cartelle e degli atti esecutivi si applica a tutti i Comuni del Centro Italia colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017.

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