Sicurezza Covid-19, nuovo protocollo firmato dalle organizzazioni sindacali

Tommaso Gavi - Leggi e prassi

Sicurezza Covid-19, il 7 settembre 2020 è stato firmato un nuovo protocollo da parte delle organizzazioni sindacali per il contenimento del coronavirus da parte dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro. Nel documento sono riportate le misure organizzative e precauzionali da seguire.

Sicurezza Covid-19, nuovo protocollo firmato dalle organizzazioni sindacali

Sicurezza Covid-19, il 7 settembre 2020 le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative hanno firmato il nuovo protocollo per il contenimento del Coronavirus.

Il documento dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro rende concreto quanto disposto dall’articolo 263 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34, ovvero il decreto Rilancio, modificato dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77.

Il documento prende in considerazione due filoni di interventi:

  • le misure organizzative;
  • le misure precauzionali.

Tali misure sono indicate per garantire la progressiva riapertura degli uffici contenendo la presenza del personale al loro interno ed adottando misure idonee per la tutela della salute.

Sicurezza Covid-19, nuovo protocollo firmato dalle organizzazioni sindacali

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro rende nota la firma del nuovo “​Protocollo di sicurezza per il contenimento della diffusione del virus Covid-19” da parte delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Ispettorato Nazionale del Lavoro - Documento del 7 settembre 2020
Protocollo di sicurezza per il contenimento della diffusione del virus Covid-19.

Il documento rende attuativo quanto disposto dall’articolo 263 del decreto del 19 maggio 2020 n. 34, ovvero il decreto Rilancio.

Il documento è suddiviso in due linee di intervento:

  • le misure organizzative;
  • le misure precauzionali.

L’obiettivo è quello di bilanciare due diverse esigenze:

“garantire la progressiva riapertura degli uffici contenendo la presenza del personale al loro interno ed adottando misure idonee per la tutela della salute del personale stesso”.

Tra le misure organizzative ci sono le indicazioni relative al lavoro agile e verrà applicato al 50% del personale che svolge attività che si prestano a tale modalità.

Lo smart working deve essere infatti previsto per i lavoratori fragili, ovvero soggetti maggiormente a rischio per l’età o per immunodepressione.

Il documento sottolinea che:

“Verrà comunque riconosciuta priorità nello svolgimento della prestazione in modalità agile alle lavoratrici in gravidanza e alle lavoratrici nei tre anni successivi alla conclusione del periodo di congedo di maternità e ai lavoratori con figli in condizioni di disabilità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (art. 18, co. 3-bis, L. 81/2017), e, compatibilmente con il numero delle richieste, dovranno essere tenute in conto condizioni di genitorialità e di particolare distanza dal posto di lavoro con utilizzo del mezzo pubblico.”

Tra le misure per evitare affollamenti nei mezzi pubblici nel tragitto casa lavoro dei lavoratori c’è la ridefinizione degli orari di lavoro giornaliera e settimanale.

Vengono inoltre fornite indicazioni sulla riorganizzazione degli spazi di lavoro:

“In via generale, si dovrà prevedere la presenza di un solo dipendente per stanza. Ove tale condizione non sia realizzabile e un ambiente debba essere utilizzato contemporaneamente da più dipendenti, le postazioni dovranno essere collocate ad una distanza di almeno 2 metri, possibilmente in posizione non frontale o comunque asimmetrica, assicurando ordinariamente, nel caso di stanze con più postazioni, uno spazio individuale di 10 m2.”

Il documento contiene inoltre indicazioni sulla misurazione della temperatura che, in linea con quanto spiegato dal Garante della privacy, dovrà essere annotata solo se supera i 37,5°.

Nella ridefinizione degli spazi si dovranno seguire le indicazioni per l’entrata e l’uscita del personale e i comportamenti nelle aree comuni interne ed esterne, favorendo la ventilazione continua dei locali.

Sicurezza Covid-19, le misure precauzionali

La seconda parte del documento contiene le misure precauzionali.

Tali misure sono suddivise in diversi interventi a seconda che si tratti di personale dipendente o soggetti terzi.

Una parte del documento si concentra sulle misure che devono essere prese per le attività di front office.

Vengono inoltre spiegate le regole da seguire per la ricezione degli utenti da parte dei funzionari.

Il documento sottolinea che:

“Si richiama la necessità di evitare quanto più possibile i contatti interpersonali diretti con soggetti terzi, provvedendo ad adottare ogni misura utile a tal fine, quali “l’interlocuzione programmata”, la via Ispettorato Nazionale del Lavoro telefonica, la posta elettronica o attraverso diverse soluzioni digitali.”

Nella parte finale del documento sono inoltre riportate le misure specifiche per il personale ispettivo.

Le misure indicate devono essere considerate aggiuntive rispetto a quelle già regolamentate e riferite ai rischi diversi da quelli indotti dall’emergenza sanitaria.

Le attività di vigilanza vengono suddivise nei seguenti due casi:

  • Caso A - ispezioni ad aziende con rischio generico;
  • Caso B - ispezioni ad aziende con rischio specifico covid-19 (ospedali, case di cura, laboratori clinici, centri di accoglienza).

Per ognuno dei casi sono previste indicazioni specifiche da seguire.

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