Sgravi contributivi e contratti collettivi più rappresentativi: i chiarimenti dell’INL

Rosy D’Elia - Leggi e prassi

Sgravi contributivi, accesso libero per le aziende che rispettano gli standard dei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative. Anche se con un CCNL diverso. L'Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce chiarimenti e precisazioni con la circolare numero 9 del 10 settembre 2019.

Sgravi contributivi e contratti collettivi più rappresentativi: i chiarimenti dell'INL

Sgravi contributivi, accesso consentito solo alle aziende che garantiscono trattamenti in linea con i contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative. Anche se non il CCNL che si applica è diverso da quello più rappresentativo. Si tratta di una interpretazione applicabile solo alle agevolazioni.

Tutti coloro che intendono beneficiare delle agevolazioni previste devono rispondere a un requisito fondamentale: “il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.

A stabilirlo è l’articolo 1, comma 1175, della legge numero 296 del 2006 e a sottolinearlo con forza è l’Ispettorato Nazionale del Lavoro con la circolare numero 9 del 10 settembre 2019.

L’INL torna sull’argomento, con nuove precisazioni, dopo che già a inizio maggio si era espressa sull’argomento mettendo in guardia le aziende sull’eventualità di perdere benefici contributivi e normativi fruiti.

INL - Circolare numero 9 del 10 settembre 2019
circolare n. 7/2019 – art. 1, comma 1175, L. n. 296/2006 – benefici normativi e contributivi e rispetto della contrattazione collettiva – precisazioni.

Sgravi contributivi, accesso solo per le aziende in linea con i contratti collettivi

Come sottolinea il testo diffuso agli Ispettorati interregionali e territoriali del lavoro, la circolare numero 7 del 6 maggio 2019 ha generato una serie di dubbi e la necessità, quindi, di ribadire alcune concetti fondamentali per fare in modo che ci sia una uniforme applicazione della norma.

Due sono i punti chiave, tra loro collegati, su cui l’INL si sofferma:

  • il rispetto degli accordi e contratti collettivi;
  • il requisito della maggiore rappresentatività delle organizzazioni sindacali che stipulano gli accordi.

In primis, la circolare numero 9 del 10 settembre 2019 chiarisce:

“L’utilizzo del termine “rispetto”, [...], è da intendersi nel senso che, ai soli fini previsti dalla disposizione (vale a dire la fruizione di “benefici normativi e contributivi”), rileva il riscontro della osservanza da parte del datore di lavoro dei contenuti, normativi e retributivi, dei contratti stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.

Un rispetto che va declinato sia per la parte economica che per la parte normativa del contratto, ossia a quelle clausole destinate a regolare i rapporti individuali e che riguardano ad esempio l’orario di lavoro, il periodo di prova, i trattamenti di malattia, i festivi, e così via.

Il datore di lavoro che riconosce ai lavoratori diritti e retribuzioni identiche, se non migliori, rispetto a quello previsto dal contratto collettivo non corre alcun rischio di perdere i benefici fruiti. Anche se applica un CCNL non rappresentativo.

Sgravi contributivi e ccnl più rappresentativi: le precisazioni dell’INL

In altre parole se due datori di lavoro riservano ai loro lavoratori lo stesso trattamento, in linea con quanto previsto dal contratto collettivo, entrambi hanno accesso a sgravi contributivi e benefici normativi.

Ma si tratta di un’interpretazione applicabile solo alla legge numero 296 del 2006, come sottolinea l’INL:

“Non si presta ad una applicazione estensiva che porti a riconoscere anche ai contratti sottoscritti da OO.SS. prive del requisito della maggiore rappresentatività in termini comparativi le prerogative che il Legislatore ha inteso riservare esclusivamente ad una platea circoscritta di contratti e che, se esercitate da soggetti cui non spettano, risultano evidentemente inefficaci sul piano giuridico”.

Si parla, solo per fare qualche esempio, delle norme che regolamentano la possibilità per le organizzazioni comparativamente più rappresentative di:

  • integrare o derogare alla disciplina del D.Lgs. n. 66/2003 in materia di tempi di lavoro;
  • sottoscrivere i “contratti di prossimità”;
  • costituire enti bilaterali.

Con il testo della circolare numero 9 del 10 settembre 2019, l’Ispettorato del lavoro coglie anche l’occasione per soffermarsi su un altro requisito fondamentale richiesto alle aziende che hanno intenzione di accedere agli sgravi contributivi: il possesso del documento unico di regolarità contributiva, DURC.

In conclusione, il testo ribadisce:

“Nulla è cambiato in ordine a quanto già chiarito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali in ordine agli obblighi di applicazione del contratto collettivo dell’edilizia per le imprese operanti nel settore ed ai connessi obblighi di iscrizione alla Cassa edile (v. ad es. ML interpello n. 56/2008, interpello n. 18/2012, nota prot. n. 10565 del 1° luglio 2015), nei confronti della quale l’assenza dei versamenti comporta peraltro una situazione di irregolarità contributiva che impedisce il rilascio del DURC e, conseguentemente, il godimento dei benefici “normativi e contributivi” secondo quanto stabilito dal medesimo art. 1, comma 1175, L. n. 296/2006”.

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