Sgravi contributivi e bonus imprese: requisiti e focus dell’Ispettorato sui CCNL

Rosy D’Elia - Incentivi alle imprese

Sgravi contributivi imprese: i requisiti e il focus dell'Ispettorato sul rispetto dei CCNL, contratti collettivi nazionali di lavoro. Le aziende che non li rispettano sono escluse dalle agevolazioni. A ribadirlo è l'INL con la circolare numero 7 del 6 maggio 2019.

Sgravi contributivi e bonus imprese: requisiti e focus dell'Ispettorato sui CCNL

Sgravi contributivi e bonus imprese: l’ispettorato si concentra sui requisiti da rispettare con un focus sul rispetto dei CCNL, contratti collettivi nazionali di lavoro.

Le aziende che non applicano gli accordi sottoscritti dalle “organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale” rischiano di perdere i benefici e le agevolazioni a cui hanno avuto accesso. A sottolinearlo è l’Ispettorato Nazionale del Lavoro con la circolare numero 7 del 6 maggio 2019 diffusa a tutti gli attori coinvolti: dalle sedi territoriali fino a gli uffici dell’INPS e all’INAIL.

Bonus Garanzia Giovani, Sud, Reddito di cittadinanza: se da un lato le diverse agevolazioni stabiliscono specifici requisiti da rispettare per le aziende e per i lavoratori assunti, dall’altro impongono alcune regole che sono sempre uguali: quelle fissate dall’articolo 1, comma 1175, della Legge numero 296/2006.

Ispettorato Nazionale del Lavoro - Circolare numero 7 del 6 maggio 2019
art. 1, comma 1175, L. n. 296/2006 – benefici normativi e contributivi e rispetto della contrattazione collettiva.

Sgravi contributivi e bonus imprese: i requisiti e il focus dell’Ispettorato sui CCNL

Come ricorda la circolare numero 6 del 7 maggio dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, INL, le imprese che intendono accedere a benefici normativi e contributivi a partire dal 1° gennaio 2007 sono chiamate a rispondere a determinati requisiti:

  • possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva;
  • essere in linea con gli obblighi di legge;
  • rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

La lente di ingrandimento degli Ispettori, secondo le indicazioni fornite con il documento, deve soffermarsi soprattutto sul “rispetto degli accordi e contratti collettivi (…)”.

Se le aziende non si attengono agli standard stabiliti dai CCNL rischiano di perdere gli sgravi contributivi o i bonus a cui hanno avuto accesso. Nel testo si legge:

“A tale riguardo e al fine di verificare se il datore di lavoro possa o meno fruire dei benefici, il personale ispettivo dovrà svolgere un accertamento sul merito del trattamento economico/normativo effettivamente garantito ai lavoratori e non un accertamento legato ad una formale applicazione del contratto sottoscritto dalle “organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.

Sgravi contributivi e bonus imprese: tra i requisiti richiesti l’applicazione effettiva del CCNL

La circolare diffusa dall’Ispettorato si inserisce nel filone del contrasto al dumping contrattuale: il termine inglese indica la concorrenza sleale per cui le grandi imprese introducono nel mercato europeo dei prodotti a un prezzo molto inferiore, si tratta di una tendenza che si sta facendo largo, con le dovute differenze, anche nel mercato del lavoro.

Con il testo diffuso agli uffici territoriali, l’INL mette in chiaro una distinzione di cui bisogna tener conto nelle verifiche: perché si abbia pieno diritto delle agevolazioni non basta che il CCNL sia rispettato formalmente, ma che sia effettivamente applicato.

E aggiunge una precisazione importante:

“Si ritiene che anche il datore di lavoro che si obblighi a corrispondere ai lavoratori dei trattamenti economici e normativi equivalenti o superiori a quelli previsti da tali contratti, possa legittimamente fruire dei benefici normativi e contributivi indicati dall’art. 1, comma 1175, della L. n. 296/2006; ciò, pertanto, a prescindere di quale sia il contratto collettivo applicato o, addirittura, a prescindere da una formale indicazione, abitualmente inserita nelle lettere di assunzione, circa la applicazione di uno specifico contratto collettivo”.

Nella “valutazione di equivalenza” non possono rientrare i trattamenti a favore dei lavoratori a cui si applica, in tutto o in parte, un regime di esenzione contributiva e/o fiscale: un esempio su tutti è il cosiddetto welfare aziendale.

Dalla teoria alla pratica, però, l’attività per gli ispettori non è semplice da attuare in maniera univoca, dal momento che l’INL indica chiaramente i parametri a cui attenersi in maniera univoca per le operazioni di valutazione.

Ma una cosa è certa, il testo della circolare è un campanello d’allarme soprattutto per le imprese: in caso di verifiche, se gli ispettori riscontrano uno “scostamento dal contenuto degli accordi e contratti collettivi stipulati da organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale” l’azienda perde i benefici contributivi e normativi a cui ha avuto accesso.

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