Servizi online: niente fattura né corrispettivi per i privati consumatori

Servizi online: non c'è obbligo di fattura né di corrispettivi per i privati consumatori. L'emissione è obbligatoria solo se viene richiesta o se il cliente è un soggetto passivo IVA. Lo chiarisce l'Agenzia delle Entrate nella risposta all'interpello n. 96 del 2018.

Servizi online: niente fattura né corrispettivi per i privati consumatori

Servizi online: non c’è obbligo di fattura né di certificare i corrispettivi per i privati consumatori. L’emissione è obbligatoria qualora richiesta o se il cliente è un soggetto passivo IVA. Il chiarimento è contenuto nella risposta all’interpello n. 96 del 2018 dell’Agenzia dell’Entrate.

Nel caso in cui si volessero comunque documentare le operazioni destinate a committenti che agiscono al di fuori dell’esercizio d’impresa, arte o professione con una ricevuta fiscale bisognerà farlo secondo quanto stabilito dal decreto ministeriale del 30 marzo 1992 che detta le caratteristiche della ricevuta fiscale e dello scontrino fiscale.

Si specifica che il documento non deve essere emesso in maniera elettronica, ma deve rispondere ad alcuni requisiti come l’utilizzo di stampati sostanzialmente conformi alla legge, la numerazione progressiva prestampata, la predisposizione da parte delle tipografie autorizzate dal Ministero dell’economia e delle finanze a norma dell’articolo 11 del decreto ministeriale 29 novembre 1978.

L’Agenzia sottolinea inoltre che la ricevuta si può consegnare via mail, a patto che sia realizzata secondo le regole del Codice dell’amministrazione digitale.

Servizi online: non c’è obbligo di fattura né di corrispettivi per i privati consumatori

L’occasione per fare luce sull’argomento nasce dalla richiesta di delucidazioni da parte di una società che svolge attività via internet o comunque collegate alla rete, quali:

  • progettazione e realizzazione di un portale per gestire gli spostamenti e attività, turistiche, ricreative, ludiche, sportive ecc. di persone e/o animali;
  • promozione e realizzazione di eventi e siti di natura turistica, culturale e/o ricreativa, compresa l’organizzazione, nonché la gestione di spazi turistici e ricreativi ed ogni altra attività connessa;
  • realizzazione di siti, applicazioni, portali, radio, tv, web tv, iptv, mobile tv, giornali, periodici.

Gestione di profili Instagram per conto del cliente, servizi accessori per aumentare i like ricevuti ai propri post e la visibilità su Instagram, la vendita di una guida sull’utilizzo degli hashtag sono alcune attività per cui la società emette fattura.

I clienti di questi servizi sono perlopiù persone fisiche, che pagano con carta di
credito e versamento su un conto corrente bancario intestato alla società che, alla stessa data d’incasso, emette fattura.

Per semplificare la gestione amministrativa, la società chiede all’Agenzia delle Entrate se, in sostituzione delle fatture, quando non vengono richieste dal cliente, sia possibile emettere una ricevuta e annotare giornalmente il totale delle ricevute fiscali sul registro dei corrispettivi.

L’Agenzia con la risposta numero 96 del 4 dicembre 2018 conferma che la procedura proposta dalla società può essere applicata. E aggiunge che non solo non vi è obbligo di emettere fattura, ma nemmeno di scontrino o ricevuta fiscale per il committente che agisce al di fuori dell’esercizio d’impresa, arte o professione.

Obblighi validi, invece, se il cliente lo richiede o se è un soggetto passivo d’imposta.

Risposta all’interpello n. 96 del 4 dicembre 2018 - Agenzia delle Entrate
Interpello articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n.212 – Servizi elettronici.

Servizi online: come funziona la fatturazione per i privati consumatori

Nel documento, inoltre, vengono forniti i riferimenti normativi su cui si basa la risposta all’interpello.

In base agli interventi operati dalla direttiva 2008/8/CE, l’articolo 7 sexies del decreto IVA prevede che si considerano effettuate nel territorio dello Stato se rese a committenti non soggetti passivi:

-*le prestazioni di servizi rese tramite mezzi elettronici, quando il committente è domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente senza domicilio all’estero;

  • le prestazioni di telecomunicazione e di teleradiodiffusione, quando il committente è domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente senza domicilio all’estero e sempre che siano utilizzate nel territorio dell’Unione europea.

E inoltre l’articolo 22 dello stesso decreto stabilisce che:

L’emissione della fattura non è obbligatoria, se non è richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione: […] per le prestazioni di servizi di telecomunicazione, di servizi di teleradiodiffusione e di servizi elettronici resi a committenti che agiscono al di fuori dell’esercizio d’impresa, arte o professione.

E inoltre, secondo il Decreto legislativo n. 42 del 2015, per questo tipo di operazioni c’è anche l’esonero dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi: ricevuta e scontrino fiscale.

Il documento specifica che tra i vari servizi elettronici rientrano anche:

  • la fornitura di prodotti digitali in generale, compresi software, loro modifiche e aggiornamenti;
  • i servizi che veicolano o supportano la presenza di un’azienda o di un privato su una rete elettronica, quali un sito o una pagina web; […]
  • il contenuto digitalizzato di libri e altre pubblicazioni elettroniche e siti personali (weblog) e statistiche relative ai siti web.

Un’ultima precisazione dell’Agenzia delle Entrate riguarda le ipotesi di rapporti con soggetti residenti/stabiliti in Italia: per i clienti, privati consumatori, residenti in altri Stati membri dell’Unione europea, sarà possibile, in alternativa, avvalersi del Mini One Stop Shop.

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