Sanzioni Imu e Tasi 2019 e ravvedimento operoso: il calcolo delle somme dovute

Sanzioni e ravvedimento operoso IMU TASI: ecco tutte le istruzioni per il calcolo in vista della prossima scadenza del 16 dicembre 2019.

Sanzioni Imu e Tasi 2019 e ravvedimento operoso: il calcolo delle somme dovute

Mentre si parla delle novità del Decreto Fiscale 2020 che introducono la possibilità di beneficiare del ravvedimento lungo anche per le sanzioni Imu e Tasi, intanto si avvicina la scadenza del saldo 2019, il 16 dicembre.

Lo strumento del ravvedimento operoso è una strada possibile per chi paga in ritardo. A quanto ammontano le somme dovute da chi non rispetta i termini stabiliti per il versamento delle due imposte locali?

Il ravvedimento operoso per Imu e Tasi 2019 si può applicare se il pagamento dell’importo, comprensivo di sanzioni, secondo la normativa vigente viene effettuato entro un anno dalla scadenza, ovvero entro dicembre 2020.

Gli appuntamento con le imposte sul possesso della casa sono due:

  • 17 giugno, solitamente previsto il 16 giugno che quest’anno cade di domenica, per l’acconto da versare sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente;
  • 16 dicembre, saldo con eventuale conguaglio sulla prima rata sulla base degli atti pubblicati sul sito www.finanze.gov.it alla data del 28 ottobre di ciascun anno d’imposta.

Chi non versa il saldo delle due imposte sulla casa entro la scadenza può ridurre la sanzione ordinaria, pari al 30% dell’importo Imu e Tasi, beneficando del ravvedimento super veloce: entro 14 giorni dal termine stabilito la sanzione è calcolata nella misura dello 0,1% dell’importo giornaliero più interessi.

In tutti gli altri casi, la sanzione Imu e Tasi 2019 da versare con il calcolo del ravvedimento va da un minimo di 1,5% ad un massimo del 3,75% dell’importo dovuto.

Si attendono ancora delucidazioni e conferme sui tempi di applicabilità del nuovo strumento del ravvedimento operoso lungo anche per le due imposte locali.

Dalle ravvedimento operoso dopo 14 giorni alle sanzioni Imu e Tasi 2019 dopo un anno

Chi non rispetta la scadenza del 16 dicembre 2019 per il saldo ma sceglie la via del ravvedimento operoso entro 14 giorni dai termini stabiliti deve versare una sanzione pari allo 0,1%.

La sanzione è molto esigua per chi si mette in regola in tempi brevi, ma cresce fino al 30% in più dell’importo dovuto dopo un anno.

E infatti se l’omesso o tardivo versamento del saldo Imu e Tasi, in scadenza il 16 dicembre 2019, non viene regolarizzato entro un anno dalla scadenza ordinaria bisogna versare la sanzione in misura piena. Il Decreto Fiscale 2020 introduce la possibilità di andare anche oltre un anno, ma è una novità per cui si attende ancora l’approvazione definitiva e l’entrata in vigore.

Le sanzioni Imu e Tasi 2019 e il ravvedimento operoso: il calcolo delle somme dovute

Dai 14 ai 365 giorni, dallo 0,1% al 30%, il ventaglio di sanzioni da pagare è ampio e cresce col passare del tempo, di seguito una tabella per il calcolo delle somme dovute da chi paga oltre i termini Imu e Tasi 2019.

Tipologia di ravvedimentoSanzione da applicare
Ravvedimento entro le prime due settimane dalla scadenza Sanzione dello 0,1% giornaliero più interessi per ogni giorno di ritardo in caso di pagamento Imu e Tasi entro 14 giorni dalla scadenza
Ravvedimento breve Sanzione fissa del 1,5% più interessi giornalieri per pagamento dal 15° al 30° giorno di ritardo dalla scadenza Imu e Tasi
Ravvedimento medio Sanzione fissa dell’1,67% più interessi giornalieri per pagamento dopo il 30° giorno e fino al 90° giorno dalla scadenza
Ravvedimento entro un anno Sanzione fissa del 3,75% dell’importo più interessi giornalieri per pagamento dopo il 90° giorno di ritardo ed entro l’anno.

Per il calcolo degli interessi sul ravvedimento operoso Imu e Tasi il tasso da applicare, a partire dal 1° gennaio 2019, è pari allo 0,8% annuo, aumentato dello 0,5% rispetto all’anno precedente.

Già in passato i diversi comuni potevano prevedere regole locali per il versamento Imu e Tasi oltre la scadenza di un anno. Ma con le novità del Decreto Fiscale 2020, su cui si attendono ancora conferme sui tempi di applicazione, viene introdotta per tutti i contribuenti la possibilità di beneficiare del ravvedimento lungo.

Di seguito i codici tributo da inserire nel modello F24 per il versamento delle somme dovute per il saldo Imu 2019, pagato entro i termini del 16 dicembre 2019 oppure oltre i termini applicando sanzioni e interessi.

Codice tributo Imu Descrizione
3912 IMU-IMPOSTA MUNIC.PROPRIA SU ABITAZ.PRINC.E REL.PERTINEN.A.13,C.7DL201/11-COMUNE
3913 IMU-IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE-COMUNE
3914 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER I TERRENI - COMUNE
3915 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER I TERRENI - STATO
3916 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER LE AREE FABBRICABILI - COMUNE
3917 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER LE AREE FABBRICABILI - STATO
3918 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER GLI ALTRI FABBRICATI - COMUNE
3919 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER GLI ALTRI FABBRICATI - STATO
3923 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER GLI ALTRI FABBRICATI PER GLI INTERESSI DA ACCERTAMENTO - COMUNE
3924 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER GLI ALTRI FABBRICATI PER LE SANZIONI DA ACCERTAMENTO - COMUNE
3925 IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER GLI IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO CLASSIFICATI NEL GRUPPO CATASTALE D - STATO
3930 IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER GLI IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO CLASSIFICATI NEL GRUPPO CATASTALE D - INCREMENTO COMUNE

Anche per il pagamento del saldo Tasi 2019, è necessario indicare specifici codici tributo, che riportiamo nella tabella di seguito.

Codice Tributo Tasi Descrizione
3958 TASI-TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI SU ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE ART.1.C.639-L.N.147/2013 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI
3959 TASI- TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI PER FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE-ART.1.C.639-L.N.147/2013 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI
3960 TASI- TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI PER LE AREE FABBRICABILI ART.1.C.639-L.N.147/2013 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI
3961 TASI- TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI PER ALTRI FABBRICATI ART.1.C.639-L.N.147/2013 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI
3962 TASI- TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI - ART.1.C.639-L.N.147/2013 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI - INTERESSI
3963 TASI- TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI - ART.1.C.639-L.N.147/2013 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI - SANZIONI

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