Autodichiarazione Aiuti di Stato: le regole tra sanzioni e rischio restituzione

Domenico Catalano - Dichiarazioni e adempimenti

Autodichiarazione Aiuti di Stato, le regole da seguire tra sanzioni e rischio restituzione degli importi ricevuti oltre i massimali: una panoramica in vista della scadenza del 31 gennaio 2023

Autodichiarazione Aiuti di Stato: le regole tra sanzioni e rischio restituzione

La normativa in materia di Autodichiarazione Aiuti di Stato non prevede sanzioni, né particolari conseguenze dal punto di vista tributario, nonostante si tratti di un obbligo generalizzato, che interessa tutti coloro che hanno ricevuto bonus, agevolazioni e contributi del regime ombrello.

D’altro canto il rischio con cui bisogna fare i conti è quello di dover procedere con la restituzione delle somme fruite oltre i massimali.

Una panoramica sulle regole: la scadenza, fissata al 30 novembre 2022, è stata nuovamente prorogata al 31 gennaio 2023.

Autodichiarazione Aiuti di Stato Covid, quali sanzioni per invio omesso, in ritardo o con errori

Uno dei quesiti ricorrenti sull’autodichiarazione degli Aiuti di Stato prevista dal primo Decreto Sostegni riguarda le sanzioni: cosa rischia chi non procede con l’invio, effettua l’adempimento dopo i termini stabiliti o invia informazioni errate?

Sia la norma, l’articolo 1 del DL n. 41/2021, che le successive istruzioni operative non hanno previsto alcuna conseguenza specifica per i contribuenti che non rispettano le regole.

Lo ha confermato anche il Ministero dell’Economia e delle Finanze durante l’interrogazione a risposta immediata sull’autodichiarazione Aiuti di Stato che si è tenuta lo scorso 4 maggio 2022 e che è utile per fare il punto sul tema.

“Con riferimento alla richiesta degli interroganti relativa alla cancellazione delle sanzioni ove l’errore nell’indicazione degli aiuti ricevuti non comporti il superamento dei massimali previsti, si fa presente che tali sanzioni sono collegate alle previsioni contenute nell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e che non costituiscono sanzioni tributarie”.

Chi procede con l’invio delle informazioni sugli Aiuti di Stato e fornisce “dichiarazioni mendaci”, quindi, rischia di incorrere nelle sanzioni previste dall’articolo 76 del dpr n. 445 del 2000.

Il comma 1 di questo articolo prevede che

Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. La sanzione ordinariamente prevista dal codice penale e’ aumentata da un terzo alla metà

Autodichiarazione Aiuti di Stato Covid, tra sanzioni e rischio restituzione

Oltre alle eventuali sanzioni, il rischio per i contribuenti è quello di dover procedere con la restituzione degli importi per aver superato i massimali.

Ci sono, infatti, precisi limiti e condizioni da rispettare per beneficiare degli Aiuti di Stato, per tutti i bonus, le agevolazioni e i contributi ricevuti per affrontare le difficoltà economiche legate alla pandemia si fa riferimento allo specifico Quadro Temporaneo approvato in UE e scaduto il 30 giugno scorso.

L’adempimento in scadenza il 31 gennaio 2023 è utile per tirare le somme degli importi ricevuti e verificare l’eventuale superamento delle soglie stabilite per ciascun periodo.

Chi ha beneficiato di somme più alte rispetto ai limiti previsti ha tre modalità per mettersi in regola e procedere con la restituzione:

  • utilizzo dei massimali più elevati introdotti medio tempore;
  • riversamento tramite modello F24;
  • scomputo da aiuti successivi tramite le istanze per richiederne l’erogazione o in dichiarazione dei redditi.

La data ultima per mettersi in regola è la stessa prevista per l’invio dell’autodichiarazione: il 31 gennaio 2023.

Autodichiarazione Aiuti di Stato Covid, il concetto di impresa unica da considerare per la restituzione

In questa panoramica, infine, vale la pena fare un’ultima precisazione sul concetto di impresa unica strettamente collegato alla verifica dei massimali.

In base alla normativa europeo, le entità controllate, giuridicamente o di fatto, dallo stesso soggetto sono considerate un’impresa unica. Non è necessario, quindi, che un’azienda faccia parte di un gruppo perché gli aiuti ricevuti debbano essere conteggiati in maniera cumulativa ma basta che ci sia un collegamento tra diverse imprese.

Come si legge nel Regolamento De Minimis, si tratta dell’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

-* un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;

  • un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
  • un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
  • un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.

Inoltre, anche le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni per il tramite di una o più altre sono considerate un’impresa unica.

Ed è sulla base di queste regole che bisogna valutare la necessità di restituire gli importi ricevuti.

In alcuni casi, tale necessità potrebbe essere segnalata ex post dalle autorità competenti che, ipoteticamente, si accorgano che l’impresa unica ha, nel suo complesso, beneficiato di aiuti di Stato superiori ai limiti previsti.

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