Sanatoria lavoro nero: contributi forfettari accreditati dopo l’approvazione della domanda

Francesco Rodorigo - Leggi e prassi

Nella circolare n. 72 del 21 giugno 2022 l'INPS comunica le modalità di accreditamento dei contributi forfettari relativo alla domanda per la sanatoria del lavoro nero. La valorizzazione sul conto assicurativo sarà effettuata dopo l'approvazione dell'istanza e dopo l'esito della comunicazione dei dati riferiti ad ogni lavoratore dipendente. Il processo di accreditamento sarà automatico.

Sanatoria lavoro nero: contributi forfettari accreditati dopo l'approvazione della domanda

Sanatoria lavoro nero, i contributi forfettari versati per la domanda di regolarizzazione sarà accreditato sul conto assicurativo dopo l’approvazione dell’istanza.

Il processo di accreditamento che si trova ancora in fase di implementazione sarà automatico, lo comunica l’INPS nella circolare n. 72 del 21 giugno 2022.

La sanatoria è stata prevista dal Decreto Rilancio e consiste nella possibilità di concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri o italiani sul territorio nazionale oppure di dichiarare un rapporto irregolare in corso.

In quest’ultimo caso, il datore di lavoro è stato chiamato a pagare un contributo forfettario per le somme dovute a titolo retributivo, contributivo e fiscale. Il contributo mensile da versare a fini previdenziali è stato quantificato a 100 euro per gli operai agricoli e a 52 euro per i settori dell’assistenza alla persona e del lavoro domestico, a cui vanno poi aggiunte le relative aliquote.

Sanatoria lavoro nero: contributi forfettari versati dopo l’approvazione della domanda

L’INPS, tramite la circolare n. 72 del 21 giugno 2022, fornisce delle precisazioni in merito all’accredito del contributo forfettario versato a fini previdenziali per la sanatoria sul lavoro nero.

La valorizzazione sul conto assicurativo della contribuzione forfettaria versata sarà effettuata dopo la conclusione del processo di approvazione della domanda di regolarizzazione e all’esito della comunicazione dei dati riferiti ai singoli lavoratori dipendenti.

Il processo di accreditamento che si trova in fase di definizione e implementazione sarà automatico e verrà predisposto a livello centrale a conclusione dei controlli.

Si possono reperire le informazioni e i dettagli relativi allo stato della domanda di emersione presentata, sia presso l’INPS sia presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione, utilizzando la procedura “Emersione rapporti di lavoro”, accessibile dalle Strutture territoriali.

Sanatoria lavoro nero: gli importi del contributo forfettario

La sanatoria per il lavoro nero è stata prevista dall’articolo 103 del Decreto Rilancio, n. 34/2020. Grazie a questa misura i datori di lavoro hanno avuto la possibilità di presentare la domanda per:

  • concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale;
  • dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare con cittadini italiani, dell’Unione europea o extracomunitari.

In seguito all’emersione di rapporti di lavoro irregolari avviati prima della sanatoria con cittadini italiani, comunitari o stranieri, è stato previsto per il datore di lavoro l’obbligo di pagare un contributo forfettario per le somme dovute a titolo:

  • retributivo;
  • contributivo;
  • fiscale.

La valorizzazione dei contributi sul conto assicurativo sarà effettuata dopo l’approvazione della domanda, questi sono calcolati sulla base delle somme forfettarie versate.

Gli importi del contributo sono stati definiti dal decreto interministeriale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 223/2020. Il contributo forfettario mensile relativo alla copertura contributiva sulla posizione assicurativa del lavoratore è stato definito in questa misura:

  • 100 euro per i settori dell’agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse;
  • 52 euro per i settori dell’assistenza alla persona e del lavoro domestico (colf e badanti).

Per i lavoratori dipendenti privati, esclusi colf e badanti, il valore imponibile per la contribuzione previdenziale è definito applicando all’importo del contributo forfettario mensile (100 euro) un’aliquota media che comprende le aliquote contributive dell’assicurazione per invalidità, vecchiaia e superstiti (IVS) e quelle delle assicurazioni previdenziali minori.

Dunque per i lavoratori dipendenti privati:

  • non agricoli, si applica un’aliquota contributiva media del 37,87 per cento che porta la retribuzione imponibile forfettaria a 264,06 euro mensili;
  • agricoli, si applica un’aliquota contributiva media del 31,593 per cento e la retribuzione forfettaria è pari a 316,53 euro mensili.

Per i lavoratori domestici, invece, la retribuzione forfettaria mensile è pari a 261 euro.

Il decreto interministeriale non prevede rimborsi in caso di inammissibilità, archiviazione, rigetto o di mancata presentazione della dichiarazione di emersione.

L’INPS procederà per la sua quota di competenza alla restituzione degli importi versati per un numero di mensilità superiore a quello previsto, anche nelle ipotesi di cui sopra.

INPS - Circolare n. 72 del 21 giugno 2022
Domande di emersione ai sensi dell’articolo 103 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Accredito della contribuzione versata forfettariamente

Questo sito contribuisce all'audience di Logo Evolution adv Network