Manca poco alla scadenza del 31 luglio per il pagamento delle rate della rottamazione quater. Che cosa succede se non si paga? Durc a rischio, ma rateizzazione del debito salva

Scadenza in arrivo per la rottamazione quater: tutti e tutte coloro che hanno aderito, anche chi ha richiesto la riammissione devono pagare le rate dovute entro il 31 luglio. Al più tardi si potrà effettuare il versamento il 5 agosto, beneficiando del termine di tolleranza.
Ma cosa succede se non si paga quanto dovuto? L’effetto immediato è la fuoriuscita dal perimetro della definizione agevolate delle cartelle con la perdita dei benefici previsti dalla Legge di Bilancio 2023.
E, ad esempio, anche i DURC ottenuti dopo la domanda di riammissione dovranno essere annullati.
Resta, però, in ogni caso sempre percorribile la strada della rateizzazione del debito, diversamente da quanto previsto per la precedente rottamazione.
Il pagamento del debito residuo, anche dopo aver perso i benefici della definizione agevolata delle cartelle, si può suddividere in un piano rateale che arriva fino a 120 tranche di versamenti, 10 anni.
Rottamazione quater: le conseguenze per chi non paga le rate dovute
Chi non rispetta le date del calendario della rottamazione quater, anche non effettuando in tempo un solo pagamento, viene escluso dai benefici della definizione agevolata delle cartelle prevista dalla Legge di Bilancio 2023.
Gli importi eventualmente già versati risultano come un acconto e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza previsti per il recupero delle somme dovute.
Non mancano, poi, gli effetti anche retroattivi: in particolare coloro che hanno potuto richiedere e ottenere il DURC, nonostante i debiti con il Fisco, rischiano di vedersi annullare i documenti già rilasciati, se non rispettano le date di scadenza previste dal piano dell’Agenzia delle Entrate Riscossione. Un aspetto particolarmente rilevante per chi ha richiesto la riammissione nei mesi scorsi.
A differenza della precedente rottamazione, però, la decadenza non preclude la possibilità di richiedere l’accesso a un pagamento rateale per i debiti oggetto della rottamazione quater, ovviamente a patto che non si verifichino altre cause di esclusione.
A chiarirlo è la guida congiunta sulle modalità di pagamento delle cartelle elaborata dall’Agenzia delle Entrate e dall’Agenzia delle Entrate Riscossione e aggiornata a inizio gennaio con le ultime novità.
Rottamazione quater: chi decade può accedere alla rateizzazione delle cartelle
Sui piani di dilazione del debito, sono state approvate importanti novità con i lavori di attuazione della riforma fiscale che sono diventate concrete dal 2025: il decreto che rivede in più punti i meccanismi della riscossione ha innovato anche le regole da seguire per rateizzare le cartelle, prevedendo gradualmente tempi più lunghi per i pagamenti.
I cittadini e le cittadine che non rispettano le date di scadenza previste dal calendario della rottamazione quater potranno, quindi, accedere ai piani di pagamento tenendo conto delle modalità che si applicano alle richieste effettuate dal 1° gennaio 2025.
Anno | Piano senza documentazione fino a 120.000 euro | Piano documentato fino a 120.000 euro | Piano documentato oltre i 120.000 euro |
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2025-2026 | 84 rate mensili | Da 85 a 120 rate mensili | Fino a 120 rate |
2027-2028 | 96 rate mensili | Da 97 a 120 rate mensili | Fino a 120 rate |
Dal 2029 | 108 rate mensili | Da 109 a 120 rate mensili | Fino a 120 rate |
Resta rilevante l’importo del debito residuo e la scelta del contribuente, per le cifre sotto i 120.000 euro, di documentare la propria condizione economica per accedere a una rateizzazione più ampia.
Tipologia di contribuente che accede alla rateizzazione | Documentazione da presentare |
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Persone fisiche e titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati | Certificazione ISEE |
Società di capitali, società cooperative, mutue assicuratrici, consorzi con attività esterna e enti pubblici economici tenuti alla redazione del bilancio civilistico | Prospetto per la determinazione dell’Indice di Liquidità e dell’Indice Alfa; Copia dell’ultimo bilancio approvato e depositato presso il Registro delle Imprese o, nel caso in cui l’ultimo bilancio approvato e depositato si riferisca ad un esercizio chiuso da oltre dodici mesi, ovvero il contribuente ritenga di dover fornire una rappresentazione della propria situazione economico patrimoniale più aggiornata rispetto a quella risultante dal bilancio, relazione economico-patrimoniale redatta secondo le istruzioni del MEF |
Società di persone, ditte individuali in contabilità ordinaria, associazioni, fondazioni, comitati, enti ecclesiastici, consorzi e altri soggetti, diversi dalle persone fisiche e dai titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati, non rientranti nelle categorie precedenti |
Copia dell’atto costitutivo e/o dello statuto (ad eccezione delle società di persone e delle ditte individuali in contabilità ordinaria); Prospetto con il valore dell’Indice di Liquidità e dell’Indice Alfa relativo ad un periodo di riferimento chiuso da non oltre sei mesi dalla data di presentazione della richiesta di rateazione, redatto su base annuale o infrannuale, in linea con le istruzioni MEF |
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Rottamazione cartelle: che cosa succede se non si paga la rata dovuta?