Rendita INAIL per infortunio e malattia: importi in aumento

Alessio Mauro - Leggi e prassi

Rivalutata la rendita INAIL per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nei settori dell’industria, della navigazione e in agricoltura. I nuovi valori saranno in vigore dal 1° luglio 2026

Rendita INAIL per infortunio e malattia: importi in aumento

Aumentano le rendite INAIL per infortunio sul lavoro e malattia professionale, riconosciute nei settori dell’industria, della navigazione e dell’agricoltura.

Gli importi rivalutati saranno in vigore dal 1° luglio 2026.

A prevedere la rivalutazione delle prestazioni economiche sono, come di consueto, gli appositi decreti del Ministero del Lavoro, pubblicati sul sito istituzionale il 29 maggio.

La retribuzione media giornaliera per determinare minimale e massimale della retribuzione annua sale a 98,63 euro. I due parametri sono pertanto fissati rispettivamente a 20.712,30 euro e 38.465,70.

La somma una tantum in caso di morte, l’assegno funerario, passa a 12.515,64 euro mentre l’assegno per assistenza personale continuativa arriva a 682,14 euro.

Infortunio e malattia: rivalutata la rendita INAIL per industria, navigazione e agricoltura

Il Ministero del Lavoro ha determinato la rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale nei settori dell’industria, della navigazione e dell’agricoltura.

I decreti n. 57 e 58, pubblicati il 29 maggio sul sito istituzionale aggiornano le rendite INAIL corrisposte ai mutilati e agli invalidi del lavoro. Come ogni anno, infatti, i valori sono rivalutati sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall’ISTAT, pari all’1,4 per cento. I nuovi valori dovranno essere recepiti dall’Istituto, che provvederà a pubblicare un’apposita circolare riepilogativa con le istruzioni.

A partire dal 1° luglio 2026, dunque, la retribuzione media giornaliera per i settori industria e navigazione viene fissata a 98,63 euro, e il minimale e il massimale di retribuzione annua sono pari rispettivamente a 20.712,30 euro e 38.465,70 euro.

Per il personale del settore marittimo fanno eccezione alcuni lavoratori, per i quali, fermi restando gli importi della retribuzione media giornaliera e della retribuzione annua minima, si applicano i seguenti massimali:

  • 55.390,61 euro per i comandanti e i capi macchinisti;
  • 46.928,15 euro per i primi ufficiali di coperta e di macchina;
  • 42.696,93 euro per gli altri ufficiali.

Ai fini della riliquidazione delle rendite con decorrenza anteriore al 1° luglio 2026, alle retribuzioni effettive si applicano i seguenti coefficienti di rivalutazione:

  • per il 2024 e precedenti: 1,014;
  • per il 2025 e I semestre 2026: 1,000.

Sempre dal 1° luglio 2026, l’assegno per assistenza personale e continuativa sale 682,14 euro. Viene previsto, inoltre, l’aumento da 12.342,84 euro a 12.515,64 euro per l’assegno funerario erogato in caso di morte.

Nel settore agricoltura, la retribuzione annua convenzionale per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente e per morte è fissata, sempre a decorrere dal 1° luglio 2026, a 31.266,07 euro.

La rivalutazione degli assegni continuativi mensili

I decreti del Ministero del Lavoro stabiliscono anche i nuovi valori per gli assegni continuativi mensili.

Si tratta degli assegni erogati ai lavoratori e alle lavoratrici in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale e sono determinati in base al grado di invalidità.

L’importo spettante per i settori industria e navigazione, a partire dal 1° luglio 2026, è calcolato secondo i parametri indicati nella tabella.

Grado di inabilità Importi mensili
dal 50 al 59 per cento 382,74 euro
dal 60 al 79 per cento 537 euro
dall’80 all’89 per cento 997,04 euro
dal 90 al 100 per cento 1.536,08 euro
100 per cento + a.p.c 2.219,08 euro

Per gli infortuni sul lavoro in agricoltura, invece, sono concessi i seguenti assegni continuativi mensili.

Grado di inabilità Importi mensili
dal 50 al 59 per cento 479,41 euro
dal 60 al 79 per cento 669 euro
dall’80 all’89 per cento 1.148,55 euro
dal 90 al 100 per cento 1.627,68 euro
100 per cento + a.p.c 2.310,18 euro
Ministero del Lavoro - Decreto n. 58/2026
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Ministero del Lavoro - Decreto n. 57/2026
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