Rivalutazione quote societarie: novità in Legge di Bilancio 2019

Redazione - Imposte

Rivalutazione beni e partecipazioni per società ed enti commerciali, imposta sostitutiva dal 16% al 12%: ecco il cantiere delle novità in Legge di Bilancio 2019.

Rivalutazione quote societarie: novità in Legge di Bilancio 2019

Rivalutazione quote societarie riaperta dalla Legge di Bilancio 2019, è questa una delle novità che emerge dal cantiere degli emendamenti presentati in Commissione e che riguarda società ed enti commerciali.

La rivalutazione di beni e partecipazioni potrà essere eseguita nel bilancio o nel rendiconto dell’esercizio successivo al 31 dicembre 2017 e per il quale il termine di approvazione è successivo alla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2019.

L’imposta sostitutiva da applicare sul saldo attivo della rivalutazione sarà pari al 10%, mentre sul maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione l’imposta sarà pari al 16% per i beni ammortizzabili e al 12% per quelli non ammortizzabili.

La scadenza per il pagamento delle imposte sostitutive dovute a seguito della rivalutazione delle quote societarie dovrà essere effettuato entro il versamento del saldo delle imposte sui redditi.

Sono queste alcune delle indicazioni contenute nell’emendamento alla Legge di Bilancio 2019 presentato dai Relatori, che si aggiungono alle ulteriori novità che riguardano le imprese.

Rivalutazione beni e quote societarie, beni e partecipazioni: novità in Legge di Bilancio 2019

Società ed enti commerciali che non adottano i principi contabili internazionali per la redazione del bilancio potranno rivalutare le quote societarie, beni di impresa e partecipazioni risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2017.

La norma contenuta nell’emendamento alla Manovra di Bilancio 2019 esclude esplicitamente la possibilità di rivalutazione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa.

Negli altri casi, la rivalutazione di beni e partecipazioni potrà dovrà essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell’esercizio successivo al 31 dicembre 2017, per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2019.

La rivalutazione dovrà riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa. Sono queste le indicazioni contenute nell’emendamento, che indica anche l’imposta sostitutiva dovuta e le scadenze per i pagamenti.

Rivalutazione beni e quote societarie, imposta sostitutiva al 16% o 12%

Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, mediante il versamento di un’imposta sostitutiva pari:

  • al 16% per i beni ammortizzabili;
  • del 12% per i beni non ammortizzabili.

Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero al consumo personale o familiare dell’imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione.

Ancora, l’emendamento stabilisce che il saldo attivo della rivalutazione potrà essere affrancato in tutto o in parte applicando un’imposta sostitutiva pari al 10%, e i maggiori valori relativi a beni immobili sono riconosciuti con effetto dal 2020.

Il versamento delle imposte dovute su beni e partecipazioni rivalutate dovrà essere effettuato in un’unica rata entro il termine per il pagamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per l’anno in cui è stata eseguita la rivalutazione. Sarà ammessa la compensazione.

Per il finanziamento della misura è previsto lo stanziamento di circa 84 milioni di euro dal 2021 al 2029, mediante la riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

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