Domanda di maternità INPS: telematizzazione delle domande di riposi giornalieri per allattamento

Alessio Mauro - Leggi e prassi
Domanda di maternità INPS: telematizzazione delle domande di riposi giornalieri per allattamento

L’INPS ha pubblicato oggi il messaggio numero 3014 in materia di telematizzazione delle domande di riposi giornalieri per allattamento e maternità.

Infatti, proseguendo nel graduale processo di telematizzazione dei servizi, avviato a seguito della Determinazione presidenziale n. 75 del 30 luglio 2010 “Estensione e potenziamento dei servizi telematici offerti dall’INPS ai cittadini”, l’INPS punta
alla totale digitalizzazione delle principali domande di prestazioni/servizi.

Con il messaggio numero 3014 del 27 luglio 2018 l’INPS comunica l’applicazione del regime telematico per la presentazione delle domande per i riposi giornalieri per allattamento e per l’assegno di maternità dello Stato, sino ad oggi presentate in modalità cartacea.

A tal fine la procedura per l’inoltro on-line delle domande di maternità, già disponibile per i cittadini, i patronati e per il Contact Center integrato, è stata implementata con la funzione di acquisizione delle domande di riposi giornalieri per allattamento per i padri lavoratori dipendenti, sia a pagamento diretto che a conguaglio, e per le madri lavoratrici dipendenti unicamente a pagamento diretto, nonché per le domande di assegno di maternità dello Stato.

Maternità INPS 2018: riposi giornalieri per allattamento

Il primo punto trattato dal messaggio INPS numero 3014 del 27 luglio 2018 è quello relativo ai riposi giornalieri per allattamento.

Messaggio INPS numero 3014 del 27 luglio 2018
Maternità. Telematizzazione delle domande di riposi giornalieri per allattamento (articoli 39, 40 e 41 del d.lgs. n. 151/2001) e di
assegno di maternità dello Stato (articolo 75 del d.lgs. n. 151/2001).

Come disciplinato dagli articoli 39, 40 e 41 del Testo Unico sulla maternità e sulla paternità (d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151), i riposi giornalieri per allattamento sono permessi orari riconosciuti alle lavoratrici madri dipendenti in caso di parto, adozione e/o affidamento durante il primo anno di vita del bambino o dall’ingresso in famiglia del minore adottato/affidato.

I riposi giornalieri sono, inoltre, riconosciuti al padre lavoratore dipendente nei seguenti casi:

  • morte o grave infermità della madre;
  • abbandono del figlio da parte della madre;
  • affidamento esclusivo del figlio al padre richiedente;
  • madre lavoratrice non avente diritto ai riposi (ossia lavoratrice parasubordinata, autonoma, libera professionista, a domicilio, domestica);
  • madre casalinga;
  • rinuncia della madre, lavoratrice dipendente.

Per entrambi i genitori il diritto è riconosciuto al ricorrere delle seguenti condizioni:

  • assicurazione all’INPS per la tutela della maternità/paternità;
  • attualità del rapporto di lavoro dipendente;
  • avvenuta fruizione del congedo di maternità.

I riposi giornalieri per allattamento hanno la seguente durata:

  • due ore di riposo al giorno, se l’orario contrattuale di lavoro è pari o superiore alle sei ore giornaliere;
  • un’ora di riposo al giorno, se l’orario contrattuale di lavoro è inferiore alle sei ore giornaliere.

In caso di parto o adozione e/o affidamento plurimi i riposi sono raddoppiati e le ore aggiuntive possono essere riconosciute al padre anche durante i periodi di congedo di maternità, o nel teorico periodo di trattamento economico spettante alla madre dopo il parto o adozione e/o affidamento, e di congedo parentale della madre.

In caso di fruizione dell’asilo nido o di altra struttura idonea, istituiti dal datore di lavoro nell’unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa, i riposi si riducono della metà.

La domanda di riposi giornalieri della madre lavoratrice dipendente deve essere presentata esclusivamente al datore di lavoro, mentre la domanda del padre deve essere presentata anche all’INPS entro il termine di prescrizione, pari ad un anno.

Nei casi di pagamento diretto la domanda delle lavoratrici deve essere presentata anche all’Istituto.

Maternità INPS 2018: presentazione telematica delle domande di riposi giornalieri per allattamento

Gli utenti potranno scegliere di presentare le domande attraverso uno dei seguenti canali:

  • WEB – tramite il servizio on-line accessibile direttamente dal cittadino con PIN dispositivo collegandosi al sito dell’istituto (ww.inps.it)
  • Contact Center Multicanale – al numero 803.164 (riservato all’utenza che chiama da telefono fisso) o al numero 06164164 (abilitato a ricevere esclusivamente chiamate da telefoni cellulari con tariffazione a carico dell’utente);
  • Patronati – attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi. Si rammenta che tale canale di presentazione delle domande non richiede il possesso del PIN.

A prescindere dal canale prescelto, al fine di garantire la più ampia informazione e divulgazione delle novità afferenti la presentazione di tali domande mediante modalità telematica, è previsto un periodo transitorio, pari a tre mesi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente messaggio, durante il quale sarà ancora possibile per gli utenti interessati l’invio delle domande mediante le tradizionali modalità.

Alla fine del predetto periodo transitorio, le domande di riposi giornalieri per allattamento dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica.

Si precisa che anche la documentazione deve essere allegata telematicamente seguendo le istruzioni indicate nella procedura telematica.

L’eventuale certificazione medico-sanitaria necessaria all’istruttoria deve essere presentata in originale o, nei casi consentiti dalla legge, in copia autentica direttamente allo sportello oppure spedita a mezzo raccomandata (art. 49 del D.P.R. n. 445/2000).

Assegno di maternità a carico dello stato

L’assegno di maternità per lavori atipici e discontinui, denominato assegno di maternità dello Stato, è una prestazione previdenziale a carico dello Stato concessa ed erogata direttamente dall’INPS (art. 75 del d.lgs. 151/2001) per ogni figlio nato o per ogni minore in affidamento preadottivo o in adozione.

In caso di affidamento non preadottivo l’assegno spetta solo qualora il neonato non sia stato riconosciuto o non sia riconoscibile dai genitori.

L’importo dell’assegno è rivalutato ogni anno sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati e quantificato nella circolare sui salari medi convenzionali che l’Istituto pubblica annualmente sul proprio sito.

La presentazione telematica delle domande di assegno di maternità dello Stato

Gli utenti potranno scegliere di presentare le domande attraverso uno dei seguenti canali:

  • WEB – tramite il servizio online accessibile direttamente dal cittadino con PIN dispositivo collegandosi al sito dell’istituto (ww.inps.it)
  • Contact Center Multicanale – al numero 803.164 (riservato all’utenza che chiama da telefono fisso) o al numero 06164164 (abilitato a ricevere esclusivamente chiamate da telefoni cellulari con tariffazione a carico dell’utente);
  • Patronati – attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi. Si rammenta che tale canale di presentazione delle domande non richiede il possesso del PIN.

A prescindere dal canale prescelto, al fine di garantire la più ampia informazione e divulgazione delle novità afferenti la presentazione di tali domande mediante modalità telematica, è previsto un periodo transitorio, pari a tre mesi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente messaggio, durante il quale sarà ancora possibile per gli utenti interessati l’invio delle domande mediante le tradizionali modalità.

Alla fine del predetto periodo transitorio, le domande di assegno di maternità dello Stato dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica.

Si precisa che anche la documentazione deve essere allegata telematicamente seguendo le istruzioni indicate nella procedura telematica.

L’eventuale certificazione medico-sanitaria necessaria all’istruttoria deve essere presentata in originale o, nei casi consentiti dalla legge, in copia autentica direttamente allo sportello oppure spedita a mezzo raccomandata (art. 49 del D.P.R. n. 445/2000).

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