Rimborso IVA, quando si può richiedere per i beni trasportati in paesi extra UE?

Rimborso IVA, quando si può richiedere per i beni acquistati in Italia e trasportati in paesi extra UE? La risposta con tutte le condizioni da rispettare arriva dall'Agenzia delle Entrate con il principio di diritto numero 8 del 16 luglio 2020. Necessario, come primo requisito, il superamento dell'importo minimo di 154,94 euro.

Rimborso IVA, quando si può richiedere per i beni trasportati in paesi extra UE?

Rimborso IVA, quando si può richiedere per i beni acquistati in Italia e trasportati in paesi extra UE? L’importo pagato dai viaggiatori è il primo elemento da considerare: il diritto non pagare l’imposta sul valore aggiunto sorge quando si supera la soglia minima dei 154,94 euro.

Ma ci sono una serie di altre condizioni da tenere presente che l’Agenzia delle Entrate illustra, punto per punto, nel principio di diritto numero 8 del 16 luglio 2020.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 8 del 16 luglio 2020
Articolo 38-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Rimborso IVA, come funziona per i beni trasportati in paesi extra UE?

Oggetto dei chiarimenti è l’articolo 38 quater del Decreto IVA che stabilisce regole particolari per coloro che acquistano beni in Italia ma sono domiciliati o residenti fuori dall’Unione europea.

La norma prevede, infatti, che a determinate condizioni non è dovuta l’IVA in caso di cessioni di beni per uso personale o familiare ai viaggiatori extra UE con un importo superiore a 154,94 euro.

Se il cedente non si avvale di questa possibilità, chi acquista ha diritto al rimborso entro il terzo mese successivo all’acquisto restituendo al cedente la fattura vistato dall’ufficio doganale entro il quarto mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Il viaggiatore che acquista beni in Italia e li trasporta in paesi extra UE riceve il rimborso IVA direttamente dal cedente, che recupera l’imposta annotando la variazione nell’apposito registro.

Rimborso IVA, quando si può richiedere per i beni trasportati in paesi extra UE?

Le condizioni perché sia applicabile l’articolo 38 quater del Decreto Rilancio, e quindi anche per richiedere l’eventuale rimborso IVA, sono contenute nel principio di diritto numero 8 del 16 luglio 2020:

  • i cessionari devono risultare domiciliati o residenti fuori dalla UE e non devono essere soggetti passivi d’imposta nel loro Paese, mentre sui cedenti non ci sono particolari limitazioni, possono anche essere, ad esempio, anche commercianti al minuto in locali aperti al pubblico;
  • i beni devono essere ad uso personale o familiare del viaggiatore e privi di qualsiasi interesse commerciale, l’Agenzia delle Entrate ricorda che l’acquisto dei beni in quantità sproporzionata rispetto al’uso personale può far presupporre il loro utilizzo a scopi commerciali;
  • occorre superare l’importo di 154,94 euro con un’unica cessione di beni documentata da una singola fattura;
  • la cessione deve essere documentata tramite il sistema OTELLO - Online tax refund at exit: light lane optimization con fattura elettronica. Due sono le modalità per procedere:
    • senza pagamento dell’IVA, salvo successivo versamento della stessa nel caso in cui non sia presentata la documentazione per provare l’uscita dei beni dall’Unione;
    • con il pagamento dell’IVA, poi rimborsata al viaggiatore extra UE e recuperata con l’ annotazione della corrispondente variazione nel registro degli acquisti.

A queste condizioni, il rimborso dell’IVA in caso di acquisto di beni in Italia che poi vengono trasportati in un paese extra UE è sempre possibile:

“Al verificarsi delle condizioni ivi previste, infatti, il rimborso dell’IVA è sempre dovuto da parte del venditore nei confronti del viaggiatore, dovendosi negare la legittimità di qualsiasi comportamento che, direttamente o indirettamente, sia volto ad escluderlo e/o a limitarlo, ovvero a garantire allo stesso venditore un vantaggio indebito, anche a fini della detraibilità dell’imposta, per la quale valgono le regole generali fissate dall’ordinamento (si veda, in primis, l’articolo 19 e ss. del decreto IVA).”

L’Agenzia delle Entrate, infatti, sottolinea che anche quando non siano rispettati vincoli contrattualmente imposti che non hanno un concreto fondamento nell’articolo 38 quater del Decreto del Presidente numero 633 del 1972 non è possibile escludere il rimborso dell’IVA versata dal consumatore extra UE.

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