Rimborso IVA per beni acquistati in Italia e trasportati in paesi extra UE: i requisiti

Rimborso IVA per beni acquistati in Italia e trasportati tramite bagaglio in paesi extra UE: i viaggiatori che vivono fuori dai confini europei possono non versare o recuperare l'imposta sul valore aggiunto. Ma rispettando specifici requisiti. I chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate nel principio di diritto numero 25 del 2 dicembre 2019.

Rimborso IVA per beni acquistati in Italia e trasportati in paesi extra UE: i requisiti

Rimborso IVA per beni acquistati in Italia e trasportati tramite bagaglio in paesi extra UE: alle cessioni effettuate nei confronti di viaggiatori, domiciliati o residenti fuori dai confini europei, non si applica l’imposta sul valore aggiunto.

I cittadini non comunitari hanno, quindi, la possibilità di recuperare, o non versare, l’IVA rispettando i requisiti e le modalità indicate dal Decreto del Presidente della Repubblica numero 633 del 1972. L’agevolazione non vale per la prestazione di servizi.

A chiarire e riepilogare le regole da seguire è l’Agenzia delle Entrate con il principio di diritto numero 25 del 2 dicembre 2019.

Rimborso IVA per beni acquistati in Italia e trasportati in paesi extra UE: il limite dei 154, 94 euro

Il punto di partenza è il riferimento normativo cardine, l’articolo 38 quater del Decreto IVA:

“Le cessioni a soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunità europea di beni per un complessivo importo, comprensivo dell’imposta sul valore aggiunto, superiore a lire 300 mila destinati all’uso personale o familiare, da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio doganale della Comunità medesima, possono essere effettuate senza pagamento dell’imposta”.

Perché l’IVA non risulti dovuta, i beni devono essere trasportati fuori dai confini europei entro il terzo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Le cessioni devono essere documentate tramite fattura elettronica: il documento consegnato al viaggiatore extra UE deve ritornare al venditore, cedente, con l’indicazione degli estremi del passaporto o di un altro documento equipollente da apporre prima di ottenere il visto doganale, vistato dall’ufficio doganale di uscita dall’Unione Europea, entro il quarto mese successivo all’effettuazione della operazione.

Come sottolinea il principio di diritto numero 25 del 2 dicembre 2019, per beneficiare della non imponibilità, del rimborso IVA, è necessario che le cessioni di beni nei confronti di viaggiatori di paesi extra UE abbiano un importo superiore a 154,94 euro IVA inclusa.

Come stabilire se la soglia viene superata? È necessario basarsi sul valore di fattura. Diversi beni possono essere considerati per arrivare alla cifra richiesta solo se sono presenti tutti nella stessa fattura rilasciata dallo stesso soggetto nei confronti di un solo cliente.

Oltre alla soglia di spesa, per applicare la non imponibilità IVA sulle cessioni di beni che vengono trasportati tramite baglio nei paesi extra UE è necessario che si verifichino le seguenti condizioni:

  • i cessionari possono essere solo soggetti domiciliati o residenti fuori dalla Unione Europea e che non siano soggetti passivi d’imposta nel loro Paese;
  • i beni devono essere destinati all’uso personale o familiare del viaggiatore e privi di qualsiasi interesse commerciale.

Una regola rigida, come sottolineano diversi documenti di prassi richiamati dal principio di diritto numero 25 del 2019:

“l’acquisto dei beni in quantità sproporzionata rispetto a quella normalmente rientrante nell’uso personale o familiare, potendo fare presupporre l’utilizzo degli stessi beni nell’ambito di un’attività commerciale, non rende possibile l’applicazione del beneficio in questione”.

Rimborso IVA per beni acquistati in Italia e trasportati in paesi extra UE: istruzioni dell’Agenzia delle Entrate

Il documento dell’Agenzia delle Entrate, inoltra, riporta le istruzioni sui passaggi che deve compiere chi effettua la cessione a viaggiatori che provengono da paesi extracomunitari.

Innanzi tutto è necessario documentare le operazioni con fattura elettronica tramite il sistema OTELLO - “Online tax refund at exit: light lane optimization”.

Le strade possibili sono due:

  • direttamente senza pagamento dell’IVA, che il cedente è tenuto a versare nel caso in cui non sia presentata la documentazione per provare l’uscita dei beni dalla UE;
  • con pagamento dell’IVA, le somme saranno poi rimborsate ai viaggiatori dal cedente che le recupera a condizione che sia fornita la prova dell’uscita dei beni dalla UE e previa annotazione della variazione nel registro degli acquisti previsto dall’articolo 25 del DPR numero 633 del 1972.

Questi passaggi possono essere effettuati anche affidandosi a degli intermediari.

Agenzia delle Entrate - Principio di diritto numero 25 del 2 dicembre 2019
: Articolo 38-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

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