Il rimborso dell’IVA del non residente comunitario non è limitato dalla nomina di un rappresentante fiscale

Diritto al rimborso IVA dei soggetti non residenti: non può essere negato per la nomina di un rappresentante fiscale. Lo stabilisce la Corte di Cassazione con l'Ordinanza numero 24207 del 2023

Il rimborso dell'IVA del non residente comunitario non è limitato dalla nomina di un rappresentante fiscale

Con l’Ordinanza n. 24207 del 9 agosto 2023, la Corte di cassazione è intervenuta sul tema del diritto al rimborso IVA da parte dei soggetti non residenti, affermando che il diritto al rimborso non può essere negato ai soggetti passivi, domiciliati o residenti in altro Stato membro UE, per il solo fatto che essi abbiano nominato un rappresentante fiscale nel territorio dello Stato.

In linea con quanto affermato dalla giurisprudenza comunitaria, la Corte di Cassazione ha ribadito che la semplice nomina di un rappresentante fiscale non è sufficiente a ritenere che il soggetto passivo disponga “di una struttura dotata di un sufficiente grado di stabilità” e di personale incaricato della gestione delle proprie attività economiche.

Il rimborso dell’IVA del non residente comunitario e la nomina di un rappresentante fiscale: il caso analizzato dalla Cassazione

Il caso su cui si sono espressi i giudici di legittimità riguarda l’impugnazione del diniego del rimborso IVA per l’anno 2008, richiesto ai sensi dell’art. 38-ter DPR n. 633/72, che l’Agenzia delle entrate ha motivato sul fatto che la società non residente, nel periodo considerato, aveva in Italia un rappresentante fiscale e non un rappresentante legale.

La società, a sua volta, ha dichiarato di essere incorsa in un errore materiale nella compilazione del modello AA7 del modello IVA, attribuendo al soggetto in questione la qualifica di rappresentante fiscale anziché quella di rappresentante legale, fatto peraltro segnalato all’ufficio.

La Commissione Tributaria Provinciale ha accolto il ricorso ma la Commissione Tributaria Regionale ha ribaltato il giudizio accogliendo l’appello dell’Ufficio, osservando che dal modello AA7 risultava che era stato nominato un rappresentante fiscale e non vi era prova che tale indicazione fosse frutto di un errore materiale.

La società ha quindi opposto ricorso in cassazione lamentando, per quanto di interesse, violazione dell’art. 1 della Direttiva 79/1072 CEE, degli artt. 170 e 172 della Direttiva 2006/112 CE nonché del principio di neutralità come interpretato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia.

Il Collegio di legittimità ha ritenuto fondato il motivo.

Rimborso IVA del non residente e la nomina di un rappresentante fiscale: i chiarimenti della Cassazione

L’art. 38-ter DPR n. 633/72, nel testo applicabile ratione temporis, prevedeva che:

“I soggetti domiciliati e residenti negli Stati membri della Comunità Economica Europea, senza stabile organizzazione in Italia e senza rappresentante nominato ai sensi del secondo comma dell’art. 17, assoggettati all’imposta nello Stato in cui hanno il domicilio o la residenza, che non hanno effettuato operazioni in Italia (..) possono ottenere, in relazione a periodi inferiori all’anno, il rimborso dell’imposta, se detraibile a norma dell’art. 19, relativa ai beni mobili e ai servizi importati o acquistati”.

Tale previsione, laddove richiede, come condizione per l’esercizio del diritto al rimborso IVA da un soggetto estero, l’assenza di una stabile organizzazione nonché di un rappresentante fiscale nominato si pone in contrasto con la normativa comunitaria.

Infatti, la Corte di giustizia, con la pronuncia 6 febbraio 2014, causa C-323/12, ha stabilito che un soggetto passivo stabilito in uno Stato membro e che abbia effettuato cessioni di energia elettrica a soggetti passivi-rivenditori stabiliti in un altro Stato membro, ha il diritto di avvalersi dell’ottava direttiva 79/1072 in tale secondo Stato al fine di ottenere il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto pagata a monte.

Tale diritto non può essere escluso per il semplice fatto di avere nominato un rappresentante fiscale identificato ai fini dell’imposta sul valore aggiunto in quest’ultimo Stato.

In particolare, nella motivazione della pronuncia in esame, si è precisato che:

“la mera nomina di un rappresentante fiscale non è sufficiente a ritenere che il soggetto passivo in questione disponga di una struttura dotata di un sufficiente grado di stabilità e di un personale proprio incaricato della gestione delle proprie attività economiche. Ne consegue che una normativa nazionale che equipari l’esistenza di un rappresentante fiscale a un centro di attività all’interno del paese ai sensi dell’articolo 1 dell’ottava direttiva è contraria a quest’ultima disposizione”.

In definitiva, il diritto al rimborso dell’IVA, da parte di un soggetto non residente e che non abbia una stabile organizzazione in Italia, non può essere negato per il solo fatto che abbia nominato un proprio rappresentante fiscale. Sul tema la Corte di cassazione ha già affermato, con la Sentenza n. 21684 del 2020, che:

“il diritto al rimborso IVA in favore di soggetti domiciliati e residenti negli stati membri della Comunità Economica Europea senza stabile organizzazione in Italia, secondo quanto previsto dall’art. 38-ter DPR n. 633/72, nel testo ratione temporis applicabile, non può essere negato qualora i suddetti soggetti abbiano nominato un rappresentante fiscale, non potendo equipararsi la nomina del rappresentante fiscale ad un centro di attività stabile presso lo Stato ove sia avvenuta la nomina.”

Sulla base di tale principio la Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata.

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