Riforma ETS: cosa succede ad una ONLUS che non adegua lo statuto

Cristina Cherubini - Associazioni

Cosa succede ad una ONLUS che non adegua lo statuto? A seguito dell'approvazione del nuovo codice del terzo settore, si sono formate diverse polemiche e problematiche da risolvere all'interno del mondo del no profit. La riforma ETS continua a restare sospesa, lasciando gli enti ad orbitare in un incerto regime transitorio.

Riforma ETS: cosa succede ad una ONLUS che non adegua lo statuto

Riforma ETS, cosa succede se una ONLUS non adegua lo statuto? Innanzitutto è necessario fare un passo indietro.

Il decreto legislativo n. 117/2017 ha completamente stravolto ogni certezza giuridica, riducendo la platea delle tipologie di associazioni che grazie al nuovo regolamento hanno diritto ad usufruire di determinati vantaggi fiscali.

Come specificato nell’art. 4 del d.lgs 117/2017:

“Sono enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociali.”

Sulla base di quanto sopra evidenziato, si rende quindi evidente che l’applicazione del nuovo codice del terzo settore ha obbligato le associazioni a compiere opportune riflessioni, in modo da comprendere se il loro asset organizzativo e la loro mission potessero essere incanalate nel nuovo panorama delineato da tale riforma, scegliendo anche il vestito più adatto alla loro struttura tra quelli previsti dal decreto.

Riforma ETS: abolizione qualifica fiscale di ONLUS

Con il d.lgs. n. 460/97 è stata data la possibilità ad alcune organizzazioni che perseguivano utilità sociali e rispondevano a determinati requisiti, la possibilità di richiedere ed ottenere una qualifica valida ai fini fiscali, grazie alla quale potevano beneficiare di diverse agevolazioni, impegnandosi a rispettare l’obiettivo non lucrativo attraverso lo svolgimento della loro attività.

La riforma del terzo settore ha però eliminato tale qualifica, richiedendo quindi alle organizzazioni iscritte all’anagrafe delle Onlus di adeguare i propri statuti, delineando la loro forma scegliendo tra tre opzioni:

  • Odv;
  • Aps ;
  • un altro ente tra quelli previsti dall’art. 4 del d.lgs 117/2017.

La qualifica di ONLUS ha garantito negli anni molti vantaggi fiscali alle associazioni che avevano i requisiti per beneficiarne, attraverso di essa era infatti possibile, grazie all’applicazione dell’art. 150 del DPR n. 917/86 prevedere l’irrilevanza tributaria dei proventi derivanti dall’esercizio di attività commerciali a patto che esse fossero strettamente legate allo svolgimento di attività considerate istituzionali, ovvero condotte per il perseguimento dello scopo sociale così come descritto dallo statuto dell’associazione, e relativamente alle attività direttamente connesse alle prime.

Tale previsione conosciuta come decommercializzazione è il fulcro della convenienza fiscale di tale qualifica, la quale permetteva infatti alle organizzazioni non lucrative di svolgere attività che l’universo tributario avrebbe considerato imponibili perché di natura commerciale, senza però dover sottostare a tassazione, mentre invece le attività prettamente istituzionali erano ab origine escluse dall’imponibilità fiscale.

La tassazione ai fini IRES di una ONLUS si riduceva quindi solo ad alcune categorie reddituali, quelle che concorrono alla formazione del reddito complessivo degli enti non commerciali, sulla base dell’art. 143 del DPR 917/86.

Cosa succede ad una ONLUS che non decide di passare al terzo settore

A seguito dell’introduzione del nuovo codice le ONLUS, come anche le altre associazioni, si sono trovate a dover compiere una serie di riflessioni, in merito alla convenienza di un eventuale passaggio o meno all’interno del nuovo registro degli ETS il cosiddetto RUNTS.

È di certo possibile che alcuni enti decidano di non adeguare i propri statuti e di non voler entrare a far parte del nuovo registro e della nuova configurazione del panorama associativo.

Tale decisione porta con sé molta incertezza, dovuta soprattutto ad una lentezza applicativa che questa riforma sta riscontrando nel panorama legislativo.

Gli scenari non sono ancora ben definiti, ed anche il termine ultimo entro il quale i nuovi statuti per gli ETS dovranno essere approvati sembra slittare continuamente.

Proviamo quindi adesso a fare un po’ di chiarezza ripercorrendo le indicazioni fornite attraverso circolari ministeriali e dell’Agenzia delle Entrate.

Cosa succede ad una organizzazione non lucrativa quando perde la qualifica di ONLUS

È bene sottolineare che una ONLUS non è un soggetto di diritto, ma è puramente una qualifica che viene riconosciuta ad una organizzazione non lucrativa, la quale risponde ai requisiti richiesti dalla normativa d.lgs 460/97.

Pertanto per avere una ONLUS è prima necessario costituire un ente non commerciale sotto forma di associazione, fondazione od altro, il quale se rispetterà ogni anno determinati requisiti potrà mantenere tale qualifica.

L’eventuale perdita della qualifica di ONLUS dovuta all’attuazione del nuovo codice del terzo settore ed una eventuale decisione dell’ente di non entrare a far parte del RUNTS non comporta quindi l’estinzione dell’associazione preesistente all’ottenimento di tale qualifica fiscale, comporta però determinati obblighi patrimoniali.

La circolare ministeriale 26 giugno 1998 n. 168/E precisa che la perdita della qualifica equivale ai fini della destinazione del patrimonio allo scioglimento dell’ente e comporta quindi la conseguente devoluzione del patrimonio stesso ad altra associazione non lucrativa, pertanto una ONLUS che decide di non entrare nel terzo settore deve devolvere il suo patrimonio ai fini di pubblica utilità.

Quale è il termine per l’adeguamento dello statuto

Un altro degli interrogativi più controversi riguarda la scadenza entro la quale le associazioni dovranno decidere se entrare a far parte del terzo settore, adeguando quindi i propri statuti alle nuove norme disciplinate dal codice del terzo settore, oppure rinunciarvi e tenersi al di fuori di tale universo mantenendo l’essenza di puro ente non commerciale.

Come chiarito però dall’articolo 43, comma 4-bis, del d.l. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla l. 28 giugno 2019 n. 58 previsto, tra l’altro, in deroga a quanto disposto dal comma 2 dell’art. 101 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117: “i termini per l’adeguamento degli statuti delle ONLUS, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale sono prorogati al 30 giugno 2020”.

Tale termine sulla base di una interpretazione ministeriale, stabilito al 30 giugno 2020 dal d.l. n. 34/2019, per l’adeguamento degli statuti al Codice del Terzo Settore, è meramente ordinatorio e non perentorio.

Non indica quindi una scadenza vincolante, ma delimita la possibilità di poter usufruire di semplificazioni procedurali per l’adeguamento dello statuto per quelle associazioni che hanno intenzione di passare al terzo settore ed iscriversi al RUNTS.

Il 30 giugno 2020 non è infatti una reale scadenza esclusiva, non comporta di per sé un termine ultimo oltre il quale le organizzazioni non lucrative non potranno decidere di entrare a far parte del RUNTS, tale data sancisce solamente un limite entro il quale le eventuali modifiche allo statuto potranno essere effettuate seguendo un iter procedimentale semplificato.

Entro il 30 giugno sarà infatti possibile effettuare le predette modifiche con delibera dell’assemblea ordinaria dei soci, e senza il raggiungimento di maggioranze qualificate.

È evidente quindi che anche dopo tale data le organizzazioni no profit potranno comunque modificare i propri statuti, attraverso però una delibera assunta dall’assemblea straordinaria, la quale dovrà essere in grado di esprimere le proprie decisioni con quorum qualificati.

Regime transitorio ONLUS

Il problema di carattere pratico che le ONLUS si trovano a dover fronteggiare riguarda la regolamentazione da attuare nel periodo compreso tra l’approvazione del nuovo codice del terzo settore ed il suo effettivo funzionamento, che dovrà avvenire l’esercizio successivo rispetto alla costituzione del RUNTS - Registro unico del terzo settore.

Grazie ai chiarimenti dell’agenzia delle entrate è possibile delineare i contorni di un regime transitorio, che caratterizza l’abrogazione differita della normativa di cui al d.Lgs n. 460/97 propria delle ONLUS, e che le quali possono seguire fino all’effettivo funzionamento della riforma.

Fino al momento in cui non si sarà ottenuta l’autorizzazione della Commissione europea a proposito dei regimi contabili da applicare alle nuove forme associative e non vi sarà l’effettiva istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, sarà possibile per le ONLUS godere degli attuali vantaggi in termini fiscali.

La risoluzione 89/E del 25/10/2019 dell’Agenzia delle Entrate specifica chiaramente che:

“Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con circolare n. 13 del 31 maggio 2019, alla quale, per gli aspetti extra-fiscali si fa integrale rinvio, ha fornito chiarimenti in relazione all’articolo 101, comma 2, del CTS, sopra riportato. Per quanto riguarda le ONLUS, la circolare fa riferimento al contenuto dell’articolo 102, comma 2, lettera a), del Codice ed esplicita che la disciplina relativa alle ONLUS resterà in vigore fino a quando non troveranno applicazione le nuove disposizioni fiscali recate dal Titolo X del Codice. Stante il perdurare, nel periodo transitorio, dell’efficacia delle disposizioni recate dal d.lgs 460 del 1997, la circolare afferma che la verifica dello statuto alle nuove disposizioni codicistiche dovrà essere condotta dall’ufficio del RUNTS territorialmente competente.”

Quando avverrà la decadenza dalla qualifica di ONLUS

Un’associazione, in questo caso una Onlus, che deciderà di non effettuare il passaggio al terzo settore potrà quindi mantenere i benefici fiscali ed i relativi trattamenti, così come specificato dall’Agenzia delle Entrate “fino periodo di imposta successivo a quello di operatività del Registro unico”. Nel momento in cui il RUNTS sarà costituito, gli enti territoriali procederanno con le comunicazioni obbligatorie, attraverso le quali il registro stesso assumerà contezza delle associazioni iscritte all’interno delle anagrafi territoriali.

Sarà quindi poi l’ufficio competente in ordine territoriale del RUNTS ad inviare una comunicazione alle associazioni iscritte ai diversi registri del volontariato tra cui anche le ONLUS, con la quale chiederanno, nel caso in cui non fosse stato ancora fatto, di adeguare lo statuto, sarà quindi concesso un ulteriore periodo di tempo che le organizzazioni potranno sfruttare per decidere se entrare a far parte del terzo settore oppure uscire da tale universo. Infine la verifica della coerenza dello statuto alle nuove disposizioni del codice sarà effettuata dall’ufficio del registro unico competente.

Riassumendo quindi l’effettiva decadenza della qualifica, derivante dalla concreta abrogazione della disciplina del d.Lgs. n. 460/97, si verificherà alla compresenza di due condizioni fondamentali cioè che il RUNTS sia stato costituito e sia operativo e che sia stata emanata l’approvazione della Commissione UE delle disposizioni di cui allo stesso Titolo X del codice del terzo settore, e comunque non prima dell’esercizio successivo a quello della messa in funzione del Registro.

Agenzia delle Entrate - Risoluzione numero 89 del 25 ottobre 2019
Consulenza giuridica. FORUM NAZIONALE DEL TERZO SETTORE. Articolo 101, comma 2, del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore).

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