ONLUS e terzo settore: le conseguenze del mancato transito al RUNTS

Cristina Cherubini - Associazioni

La riforma del terzo settore desta ancora molti dubbi tra gli utilizzatori ed è facile riscontrare nel momento di attuale transizione diverse associazioni che non hanno adeguato il proprio statuto o che non sono convinte di volerlo fare. In particolare parleremo di ONLUS, di quali sono le conseguenze fiscali e gestionali di maggior impatto di n eventuale mancato transito al RUNTS.

ONLUS e terzo settore: le conseguenze del mancato transito al RUNTS

Il termine per l’adeguamento degli statuti delle associazioni che hanno intenzione di passare al terzo settore e quindi di modificare la propria struttura giuridico-gestionale oltre che fiscale in base alle nuove normative imposte dal d.lgs 117/2017 e seguenti è nuovamente dietro l’angolo, in quanto dopo l’ultimo slittamento previsto dal legislatore la data è stata fissata per il 31 maggio prossimo, ed ancora molte associazioni non sono completamente consapevoli delle conseguenze a cui vanno incontro e degli adempimenti che devono seguire per potersi iscrivere al RUNTS, Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

La procedura di iscrizione al RUNTS che dovranno seguire le associazioni non è uguale per tutte, in quanto per le APS e le ODV già iscritte presso registri specifici territoriali, sarà ancor più semplificata e quasi automatica, mentre per le ONLUS che non risultano essere iscritte nei registri delle APS o ODV, i passaggi saranno diversi e leggermente più complessi.

È importante però in questa fase analizzare le ONLUS che non hanno intenzione di adeguare il proprio statuto, e che si trovano a dover affrontare ad oggi un regime transitorio durante il quale possono ancora usufruire della normativa prevista dal d.lgs 460/97, e restano in attesa di capire quali conseguenze porterà invece la scelta di non iscriversi al RUNTS.

Regime transitorio: quando entrerà in vigore la riforma, considerazioni per le ONLUS

Il passaggio delle ONLUS al RUNTS non sarà automatico come invece riscontreremo per le APS e le ODV, il momento cruciale per capire se passare al terzo settore o rimanere al di fuori di esso si avrà quando il registro unico del terzo settore sarà effettivamente operativo.

L’operatività del RUNTS dovrebbe essere molto vicina in quanto i termini di legge sono in realtà scaduti lo scorso 30 aprile 2021, ci aspettiamo quindi una notizia in tal senso in un tempo molto breve.

L’Agenzia delle Entrate dovrà comunicare al RUNTS, entro un breve periodo di tempo, non ancora specificato dal legislatore, dopo la data di messa in funzione del registro, l’elenco delle organizzazioni iscritte all’anagrafe delle ONLUS con riferimento alla data antecedente al giorno in cui il registro unico del terzo settore è diventato effettivamente operativo, pubblicando inoltre tale elenco in Gazzetta Ufficiare come previsto dall’art. 34 del decreto ministeriale 106/2020.

Quindi volendo fare un esempio, se il 30 aprile scorso fosse stato davvero messo in atto il nuovo registro, l’AdE avrebbe dovuto comunicare i dati delle ONLUS che risultavano iscritte alla data del 29 aprile.

Non saranno comunicati i dati delle ONLUS che alla data, in questo caso ipotetica, del 29 aprile risultavano essere in fase di iscrizione o cancellazione dall’Anagrafe specifica.

Dobbiamo inoltre specificare che per la piena attuabilità della riforma nel caso delle ONLUS vi dovrà essere una compresenza di due condizioni:

  • l’effettiva operatività del RUNTS;
  • l’approvazione della normativa fiscale per gli ETS da parte della Commissione Europea.

Infatti le ONLUS potranno decidere di presentare domanda di iscrizione al RUNTS a partire dal giorno in cui il registro sarà operativo fino al 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui la Commissione Europea avrà approvato la normativa fiscale degli ETS.

Inoltre l’Anagrafe delle ONLUS resterà in funzione fino al 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui la Commissione Europea approverà la suddetta normativa fiscale.

Si può quindi affermare che le ONLUS godranno di una fase transitoria che perdurerà per diverso tempo dando loro la possibilità di adeguarsi alle novità, scegliere la strada migliore per le loro strutture organizzative ed implementare le procedure corrette per l’eventuale transizione od in caso contrario essere pronti e consapevoli per affrontare le perdita della qualifica e le conseguenze dell’estraneità al terzo settore.

Le conseguenze del mancato transito al RUNTS per le ONLUS

La prima conseguenza che viene in mente ed anche la più importante, relativa al mancato transito della ONLUS al RUNTS è relativa alla perdita della qualifica fiscale.

In quanto il termine stabilito e sopra esposto, entro il quale la ONLUS dovrà decidere se fare domanda di iscrizione RUNTS e passare al terzo settore è il medesimo oltre il quale l’abrogazione della qualifica fiscale di ONLUS e la normativa del d.lgs 460/97 ad essa attinente avrà effetto.

A partire da quel momento le ONLUS perderanno la propria qualifica fiscale ed ogni semplificazione fiscale e tributaria ad essa connessa.

La perdita della qualifica fiscale di ONLUS porta ad una conseguenza ancor più impattante, quella attinente all’obbligo di devoluzione del patrimonio dell’ente.

La devoluzione del patrimonio dell’ente è difatti prevista in due casi:

  • scioglimento dell’ente;
  • perdita della qualifica, in questo caso però solo parzialmente.

Con la circolare 59/E del 31 ottobre 2007 l’Agenzia delle entrate affermava che “nell’ipotesi in cui l’ente, pur perdendo la qualifica di Onlus, non intenda sciogliersi, ma voglia continuare ad operare come ente privo della medesima qualifica, lo stesso è tenuto a devolvere il patrimonio, secondo i criteri indicati dall’art. 10, comma 1, lett. f, del D.lgs. 460/97, limitatamente all’incremento patrimoniale realizzato nei periodi di imposta in cui l’ente aveva fruito della qualifica di Onlus”.

Da tale presupposto è necessario affermare che l’ingresso di una ONLUS nel terzo settore e quindi l’iscrizione al RUNTS non è considerata dal legislatore ipotesi di scioglimento e non comporta quindi nessun obbligo di devoluzione, nel caso in cui però tale migrazione non avvenga è necessario fare altre opportune valutazioni.

Una ONLUS che decide di restare al di fuori del terzo settore può decidere di:

  • optare per lo scioglimento;
  • continuare la propria attività come ente non commerciale di tipo associativo non ETS.

Nel primo caso dovrà devolvere il proprio patrimonio, previa acquisizione del parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, in luogo della soppressa Agenzia per le ONLUS.

Mentre appunto una ONLUS che deciderà di non passare al terzo settore ma comunque di non optare per lo scioglimento dell’ente dovrà devolvere il patrimonio incrementale.

Ne consegue inoltre che in assenza di incremento del patrimonio, l’ente non ha alcun obbligo devolutivo.

In questo modo il legislatore vuole escludere dalla devoluzione obbligatoria il patrimonio precedentemente acquisito prima della iscrizione nell’anagrafe delle ONLUS.

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