Terzo settore, adeguamento statuto: scadenza e chiarimenti del Ministero del Lavoro

Anna Maria D’Andrea - Leggi e prassi

Statuto terzo settore, arrivano i chiarimenti del Ministero del Lavoro sulla scadenza per l'adeguamento e sulle conseguenze nel caso di mancato rispetto del termine del 3 agosto 2019. Le indicazioni sono contenute nella circolare n. 13 del 31 maggio 2019.

Terzo settore, adeguamento statuto: scadenza e chiarimenti del Ministero del Lavoro

Enti del Terzo settore alla prova dell’adeguamento dello statuto. La scadenza è fissata al 3 agosto 2019, ovvero giorno in cui decorrono i 24 mesi previsti dalla riforma che ha introdotto il nuovo Codice, il decreto legislativo n. 117/2017.

Proprio sul termine per l’adeguamento degli statuti e sulle conseguenze nel caso di mancato rispetto della scadenza del 3 agosto 2019 verte la circolare n. 13 pubblicata dal Ministero del Lavoro il 31 maggio.

L’adeguamento entro tale data viene definito come un’onere ed una facoltà. L’approvazione del nuovo statuto rappresenta il passo fondamentale per la permanenza tra gli enti del Terzo Settore ma la scadenza del 3 agosto 2019 non è vincolante.

Se l’adeguamento dello statuto avviene entro tale data, sarà possibile usufruire del regime alleggerito, ovvero quello delle modalità e delle maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria.

Scendiamo nel dettaglio e analizziamo di seguito le regole e le indicazioni contenute nella circolare n. 13 del 31 maggio 2019 pubblicata dal Ministero del Lavoro.

Terzo settore, adeguamento statuto: scadenza e chiarimenti del Ministero del Lavoro

La richiesta pervenuto al Ministero del Lavoro riguarda le conseguenze previste nel caso di mancato adeguamento degli statuti e se il mancato rispetto del termine di 24 mesi possa compromettere l’iscrizione al registro e l’ottenimento dei benefici che ne derivano.

Secondo quanto previsto dall’articolo 101, comma 2, le ODV, APS ed ONLUS iscritte ai registri potranno adeguare gli statuti entro la scadenza di cui sopra, limitatamente alle nuove disposizioni inderogabili o per introdurre clausole che escludono l’applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria, beneficiando del cosiddetto regime alleggerito.

Tuttavia, nel caso in cui non venisse rispettato il termine dei 24 mesi, l’iscrizione ai registri ODV, APS ed ONLUS non è compromesso, parimenti non è compromessa l’iscrizione al RUNTS e non incide sul riconoscimento delle agevolazioni fiscali previste nel periodo transitorio.

La possibilità di beneficiare del regime alleggerito non si applicherà invece agli enti non ancora iscritti ai relativi registri di organizzazioni di volontariato, APS o ONLUS. In questi casi, per adeguare gli statuti al Codice del Terzo Settore e per iscriversi al RUNTS sarà necessario seguire le indicazioni previste dal proprio statuto.

I chiarimenti riguardano anche gli ETS, per i quali la circolare n. 13 chiarisce che il termine dei 24 mesi riguarda la data entro la quale l’organo statutario dovrà deliberare la modifica allo statuto, adeguandosi quindi alle regole del Codice del Terzo Settore.

Ministero del Lavoro - circolare n. 13 del 31 maggio 2019
Adeguamenti statutari degli Enti del Terzo settore. Ulteriori chiarimenti.

Adeguamento Statuti Terzo Settore, la procedura per controlli e verifica dei requisiti

La circolare del Ministero del Lavoro si sofferma anche sulla procedura di controlli e verifica dei requisiti per l’iscrizione al RUNTS.

Per le ODV e le APS iscritte nei rispettivi registri del volontariato e dell’associazionismo di promozione sociale e si ritiene che la risposta al quesito debba essere fornita attraverso la correlazione dell’articolo 101, comma 2 del Codice con la disciplina dell’istituto della trasmigrazione contemplato nell’articolo 54.

Per gli enti già iscritti ai registri di cui all’articolo 6 della legge n. 266/1991 e all’articolo 7 della legge 383/2000, è previsto uno specifico meccanismo di comunicazione dei dati al RUNTS (da disciplinare con successivo decreto ministeriale).

Dopo la trasmissione dei dati sarà l’ufficio del RUNTS, entro 180 giorni, ad effettuare le verifiche ed i controlli per verificare il possesso dei requisiti per l’iscrizione al registro, sulla base dell’atto costitutivo e dello statuto.

L’ufficio competente potrà richiedere eventuali ulteriori informazioni o i documenti mancanti, anche ai fini del completamento degli elementi che devono essere presenti nel RUNTS.

Durante la fase di controllo, gli enti già iscritti nei registri della promozione sociale e del volontariato sopra menzionati continuano ad essere considerati APS ed ODV, anche sotto il profilo degli effetti derivanti dalla rispettiva qualifica.

Nel caso di omessa trasmissione delle informazioni e dei documenti richiesti entro il termine di 60 giorni verrà rigettata l’iscrizione dell’ente nel RUNTS.

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