Ricorsi amministrativi INPS, le istruzioni: dalle modalità alle scadenze

Tommaso Gavi - Leggi e prassi

Con la circolare numero 48 del 17 maggio 2023 l'INPS fornisce istruzioni sulle nuove regole da applicare nel caso di ricorsi amministrativi. Dalle comunicazioni alle modalità di presentazione delle istanze, passando per le scadenze da rispettare

Ricorsi amministrativi INPS, le istruzioni: dalle modalità alle scadenze

Le istruzioni in merito ai ricorsi amministrativi di competenza dei comitati INPS sono state fornite con la circolare numero 48 del 17 maggio 2023.

Il documento di prassi ricapitola le regole previste dopo la deliberazione del Consiglio di Amministrazione numero 8 dello scorso 18 gennaio, che ha approvato un nuovo regolamento.

Nel documento di vengono fornite informazioni sull’ambito di applicazione del regolamento, sulle modalità di presentazione del ricorso, sulle scadenze da tenere in considerazione e su molti altri aspetti.

Tra questi i casi di inammissibilità, improcedibilità, cessata materia del contendere e la definizione del ricorso in via amministrativa.

Vengono inoltre indicate le procedure per la gestione dei ricorsi da parte dell’istituto, così come le modalità relative alle comunicazioni che riguardano i ricorsi amministrativi.

Ricorsi amministrativi INPS, le istruzioni: dalle modalità di presentazione

La deliberazione n. 8 del 18 gennaio 2023 del Consiglio di Amministrazione dell’INPS ha approvato un nuovo regolamento relativo ai ricorsi amministrativi di competenza dei comitati.

L’obiettivo della deliberazione è stato quello di disciplinare in un’unica fonte il contenzioso amministrativo relativo alle varie gestioni previdenziali dell’INPS.

A seguito della deliberazione l’istituto ha pubblicato la circolare numero 48 del 17 maggio 2023, che fornisce le istruzioni in merito agli aspetti interessati dalle regole approvate.

Il documento è articolato come segue:

  • premessa;
  • ambito di applicazione;
  • modalità di presentazione del ricorso;
  • termini per la presentazione del ricorso;
  • trasmissione dei ricorsi presentati;
  • cause di inammissibilità e di improcedibilità;
    • inammissibilità;
    • improcedibilità;
    • cessata materia del contendere;
    • definizione in via amministrativa dei ricorsi;
  • ricorso e autotutela;
  • istruttoria del ricorso;
  • decisione del ricorso;
  • esecuzione delle decisioni dei comitati;
  • sospensione e revoca delle deliberazioni;
  • comunicazioni relative ai ricorsi amministrativi;
  • prescrizione e decadenza;
  • monitoraggio e gestione delle giacenze;
  • procedure informatiche di supporto.

Sull’ambito di applicazione del regolamento l’istituto spiega che:

“Sono state altresì introdotte specifiche disposizioni relative al riesame dei provvedimenti di concessione di competenza delle Commissioni provinciali Cassa Integrazione Salariale Operai Agricoli (CISOA), nonché dei Comitati amministratori dei Fondi di solidarietà bilaterali.”

Le nuove regole si applicano, inoltre, anche ai provvedimenti in materia di prestazioni previdenziali ed entrate contributive relative:

L’unica modalità di presentazione delle istanze di ricorso permessa è quella telematica.

La presentazione può avvenire:

  • direttamente dall’interessato;
  • tramite Patronato;
  • tramite altri intermediari abilitati.

In questi ultimi due casi deve essere allegato alla domanda anche il mandato al ricorso da parte dell’interessato.

Nel caso di persona incapace il ricorso deve essere sottoscritto dal rappresentate legale.

L’Istituto specifica inoltre che:

“Il ricorso trasmesso per via telematica direttamente dall’interessato si intende validamente presentato anche se non sottoscritto.”

Nel caso di ricorsi presentati tramite posta elettronica certificata, che possono essere trasmessi solo in mancanza di un’apposita procedura telematica, deve essere presente la firma olografa del soggetto e il proprio documento di identità.

Ricorsi amministrativi INPS, le istruzioni: le scadenze da rispettare

Dopo aver ricapitolato le modalità per la presentazione dei ricorsi amministrativi, l’INPS ricapitola quali sono le scadenze da rispettare.

I termini sono diversi a seconda del tipo di provvedimento che si intende impugnare.

In linea generale nella decorrenza dei termini non deve essere considerato il giorno iniziale del termine e, se il termine cade di festivo, viene in automatico prorogato al primo giorno seguente non festivo.

In linea generale il termine decorre dalla data ricezione del primo pagamento della prestazione, ad eccezione dei casi in cui il provvedimento sia spedito con posta raccomandata.

Nel caso del TFS e del TFR, la scadenza deve essere calcolata a partire dalla data in cui l’utente ha preso visione del provvedimento nel “Fascicolo previdenziale del cittadino”.

In linea di massima un provvedimento deve essere impugnato entro 90 giorni dalla sua ricezione, salvo il termine ridotto di 30 giorni per la presentazione del ricorso ai comitati di vigilanza.

Tuttavia sono previste regole specifiche a seconda dei casi, ad esempio per i trattamenti di integrazione salariale del settore agricolo.

Le scadenze e le regole per la decorrenza sono riepilogate nell’apposita tabella riassuntiva.

Tipo di ricorso Termine Decorrenza
Ricorso ai Comitati periferici/centrali della gestione lavoratori privati 90 giorni Dalla data di ricezione del provvedimento (art. 4, comma 1) o, in caso di mancata adozione del provvedimento da parte della sede, dal 121° giorno successivo a quello della presentazione della domanda, salvo non sia diversamente previsto (art. 4, comma 2)
Ricorso ai Comitati di vigilanza 30 giorni Dalla data di ricezione del provvedimento. Non trova applicazione l’articolo 4, comma 2 (art.4, comma 3)
Ricorsi avverso i provvedimenti in materia di prestazioni previdenziali ed entrate contributive relative al Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo e al Fondo Pensioni per gli Sportivi Professionisti 30 giorni Dalla data di ricezione del provvedimento (art. 4, comma 4)
Ricorso al Comitato amministratore della Gestione Prestazioni Temporanee ai Lavoratori Dipendenti avverso il provvedimento di rigetto della domanda di trattamento di integrazione salariale ordinaria 30 giorni Dalla data di ricezione del provvedimento (art. 5, comma 1)
Ricorso presentato dall’istante al Comitato amministratore della Gestione Prestazioni Temporanee ai Lavoratori Dipendenti avverso la deliberazione di diniego della Commissione provinciale Cassa Integrazione Salariale Operai Agricoli (CISOA) 30 giorni Dalla data di ricezione del provvedimento (art. 6, comma 1)
Ricorso presentato da ciascuno dei componenti avverso la deliberazione di diniego della Commissione provinciale Cassa Integrazione Salariale Operai Agricoli (CISOA) 30 giorni Dalla data della deliberazione (art. 6, comma 1)
Ricorso avverso i provvedimenti adottati nelle materie di competenza dei Fondi di solidarietà bilaterali e del Fondo di integrazione salariale 30 giorni Dalla data di ricezione del provvedimento (art. 21)

I termini forniti nella presente tabella si riferiscono ai provvedimenti di diniego notificati successivamente alla pubblicazione della circolare.

Per i provvedimenti già notificati prima del 17 maggio viene invece confermato il termine di 60 giorni per l’impugnativa in via amministrativa.

Ricorsi amministrativi INPS, le cause di inammissibilità, improcedibilità e cessata materia del contendere

Nel documento di prassi dell’INPS vengono richiamate le cause di inammissibilità, improcedibilità e cessata materia del contendere.

L’inammissibilità si verifica nelle seguenti situazioni:

  • presentazione del ricorso in forma cartacea;
  • ricorso per impugnare un atto emanato da un soggetto diverso dall’Istituto;
  • carenza di uno o più elementi essenziali;
  • ricorso relativo ad una mataeria non riconducibile all’ambito di competenza dell’Istituto;
  • presentazione prima dell’emissione del provvedimento e non siano ancora scaduti i termini normativamente previsti per l’emissione del provvedimento;
  • presentazione da parte di una persona non legittimata ad agire;
  • difetto di interesse concreto e attuale avverso un provvedimento sul quale il Comitato si sia già pronunciato;
  • presentazione oltre i termini di decadenza dell’azione giudiziaria, stabiliti dalle norme applicabili alla fattispecie.

Le ulteriori cause che determinano l’inammissibilità sono spiegate all’interno del documento di prassi dell’INPS, al quale si rinvia per la lettura integrale.

INPS - Circolare numero 48 del 17 maggio 2023
Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 8 del 18 gennaio 2023. Regolamento in materia di ricorsi amministrativi di competenza dei Comitati dell’INPS.

L’improcedibilità si verifica, invece, come spiega l’Istituto:

“qualora, successivamente alla presentazione, sopravvengano cause che facciano venire meno l’interesse concreto e attuale alla modifica del provvedimento impugnato o qualora intervenga una pronuncia giudiziale di merito, anche non definitiva, relativa al medesimo oggetto del ricorso.”

La cessazione della materia del contendere si rileva quanto, in qualsiasi fase del procedimento, l’Istituto adotti un provvedimento che soddisfa pienamente le pretese del soggetto che ha presentato ricorso.

Nel documento di prassi vengono anche fornite indicazioni in merito alla definizione in via amministrativa dei ricorsi. I ricorsi definiti in via amministrativa possono comunque essere sottoposti alla decisione del comitato competente, nel caso in cui il soggetto lo richieda tramite apposita istanza.

L’INPS spiega inoltre la fase istruttoria del ricorso e fornisce chiarimenti sulle regole da seguire.

Vengono inoltre chiariti altri aspetti tra i quali la decisione del ricorso, che deve avvenire entro 90 giorni ma può arrivare anche oltre il termine, e la regole per la sospensione e la revoca delle deliberazioni, che deve essere decisa entro 5 giorni dalla data della deliberazione dal Direttore generale.

Tutte le comunicazioni relative ai ricorsi amministrativi devono essere effettuate in via telematica e devono poter essere consultabili da parte del soggetto che ha presentato ricorso.

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