Prestazioni occasionali in agricoltura: come funziona il contratto LOAgri, le istruzioni INPS

Francesco Rodorigo - Leggi e prassi

Arrivano le prime indicazioni sulle prestazioni di lavoro occasionale a tempo determinato in agricoltura (LOAgri). L'INPS fornisce tutti i chiarimenti relativi a prestatori, durata del rapporto, obblighi e aspetti contributivi

Prestazioni occasionali in agricoltura: come funziona il contratto LOAgri, le istruzioni INPS

Per il biennio 2023/2024 le imprese del settore agricolo non possono più ricorrere al contratto di prestazioni occasionali (CPO) ma devono utilizzare il LOAgri, il nuovo regime speciale per il lavoro occasionale in agricoltura.

La circolare dell’INPS del 12 dicembre fornisce i primi chiarimenti su questa forma di lavoro occasionale.

L’Istituto si sofferma sulle caratteristiche del contratto e sui requisiti che i lavoratori devono avere per poterlo stipulare.

Le istruzioni riguardano anche gli obblighi a carico del datore di lavoro, informativi e contributivi, così come gli aspetti previdenziali e assistenziali per i lavoratori.

Prestazioni occasionali in agricoltura: come funziona il contratto LOAgri, le istruzioni INPS

L’INPS con la circolare n. 102, pubblicata il 12 dicembre 2023, fornisce le prime istruzioni in merito all’applicazione delle norme che disciplinano il LOAgri, cioè il lavoro occasionale a tempo determinato in agricoltura.

Si tratta di un regime transitorio, introdotto dalla Legge di Bilancio 2023 (articolo 1, commi 342 e seguenti), per il biennio 2023/2024. I primi chiarimenti sono arrivati lo scorso gennaio con la circolare n. 6, la quale ha illustrato le novità introdotte:

  • il divieto di utilizzo del Contratto di prestazione occasionale (CPO) per le imprese operanti nel settore dell’agricoltura dal 1° gennaio 2023;
  • l’introduzione del LOAgri.

L’obiettivo è quello di garantire la continuità produttiva delle imprese agricole e facilitare il reperimento di manodopera per le attività stagionali.

Si possono intendere come prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato quelle attività di natura stagionale con una durata non superiore a 45 giornate effettive in un anno per singolo lavoratore.

Tali prestazioni possono essere rese da:

  • disoccupati e percettori di alcune prestazioni previdenziali o assistenziali (NASpI, DIS-COLL, mobilità in deroga, reddito di cittadinanza, assegno di inclusione, CIGO, CIGS, assegni di integrazione salariale e ISCRO);
  • pensionati;
  • giovani con meno di venticinque anni di età impegnati in un ciclo di studi;
  • detenuti o internati ammessi al lavoro esterno e soggetti in semilibertà.

Il contratto può avere una durata massima di 12 mesi. In caso di superamento del limite di durata di 45 giornate annue per singolo lavoratore è prevista trasformazione del rapporto di lavoro occasionale in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

LOAgri: quali datori di lavoro possono utilizzarlo e obblighi contributivi

Possono stipulare contratti di LOAgri esclusivamente i datori di lavoro che operano nel settore dell’agricoltura e che sono iscritti, come datori di lavoro agricoli, alle specifiche gestioni previdenziali dell’INPS. Sono esclusi quelli che non rispettano i contratti collettivi nazionali e provinciali di lavoro.

Dato che si tratta di una tipologia di contratto per le attività stagionali, quindi lavorazioni, il LOAgri non si può applicare alle eventuali mansioni da impiegato.

Prima di poter assumere lavoratori e lavoratrici con questa modalità, i datori di lavoro devono:

  • verificare la sussistenza dei requisiti da parte del lavoratore tramite una sua autocertificazione;
  • inoltrare al Centro per l’impiego competente, la comunicazione obbligatoria.

I lavoratori hanno diritto a un compenso calcolato in base alla retribuzione stabilita dai contratti collettivi nazionali e provinciali di lavoro, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, da erogare tramite strumenti di pagamento tracciabili.

Per quanto riguarda l’obbligo contributivo, i datori di lavoro sono tenuto a versare all’INPS la contribuzione unificata previdenziale e assistenziale agricola.

Questi per utilizzare le prestazioni di lavoro occasionale agricolo a tempo determinato dovranno:

  • avvalersi del CIDA;
  • utilizzare le stesse procedure informatiche per la trasmissione dei flussi Uniemens della sezione “PosAgri”;
  • effettuare il pagamento della contribuzione unificata dovuta entro il giorno 16 del mese successivo al termine della prestazione.

“Il calcolo dei contributi dovuti dalle aziende agricole verrà effettuato mediante l’applicazione delle aliquote previste per i lavoratori OTD assunti dalla generalità delle aziende agricole, con l’applicazione della misura stabilita al comma 352 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2023, ossia, come anticipato, l’aliquota determinata ai sensi dell’articolo 1, comma 45, della legge n. 220/2010, per i territori svantaggiati.”

La contribuzione versata dal datore di lavoro e dal lavoratore per lo svolgimento delle prestazioni è utile ai fini di eventuali successive prestazioni previdenziali, assistenziali e di disoccupazione, anche agricole. Inoltre, è utile anche per il calcolo del reddito necessario per il rilascio o per il rinnovo del permesso di soggiorno.

I lavoratori e le lavoratrici hanno diritto, quindi, all’assicurazione IVS con iscrizione al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) e all’assicurazione INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Per tutti i dettagli si rimanda al testo della circolare INPS n. 102/2023.

INPS - Circolare n. 102 del 12 dicembre 2023
Articolo 1, commi da 343 a 354, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di Bilancio 2023). Prestazioni di lavoro occasionale a tempo determinato in agricoltura. Prime indicazioni

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