I prelevamenti si presumono ricavi “in nero” solo per l’imprenditore

Emiliano Marvulli - Imposte

I versamenti non giustificati presumono un maggior reddito con riferimento a tutte le tipologie di contribuenti, mentre i prelevamenti hanno valore presuntivo solo nei confronti dei titolari di reddito di impresa. A stabilirlo la Corte di Cassazione con la sentenza numero 23859 del 25 settembre 2019.

I prelevamenti si presumono ricavi “in nero” solo per l'imprenditore

In tema di accertamento sulla base delle indagini finanziarie, se i versamenti non giustificati presumono un maggior reddito con riferimento a tutte le tipologie di contribuenti, i prelevamenti hanno invece valore presuntivo solo nei confronti dei titolari di reddito di impresa. Queste le indicazioni contenute nella sentenza della Corte di Cassazione n. 23859/2019.

Corte di Cassazione - Sentenza numero 23859 del 25 settembre 2019
I prelevamenti si presumono ricavi “in nero” solo per l’imprenditore. A stabilirlo è la Corte di Cassazione con la sentenza numero 23859 del 2019.

La sentenza – La controversia ha ad oggetto il ricorso avverso un avviso di accertamento ai fini delle imposte dirette con cui l’Agenzia delle Entrate aveva rettificato il reddito dichiarato dal contribuente sulla base delle risultanze delle indagini finanziarie. Più in particolare il controllo riguardava conti intestati a terzi, ma l’Amministrazione finanziaria ha ritenuto che le movimentazioni di prelevamenti versamenti, posti a base della ripresa, fossero riferibili al contribuente accertato.

Questi ha impugnato l’atto de qua, giunto sin in CTR. Qui i giudici hanno respinto la tesi difensiva e ha affermato che i versamenti non giustificati erano da considerare ricavi accertabili e i prelevamenti non giustificati invece come pagamenti per operazioni passive non autofatturate.

Avverso la decisione d’appello il contribuente ha proposto ricorso per cassazione lamentando, per quanto di interesse, violazione e falsa applicazione dell’art. 32, primo comma, n. 2, nella parte in cui la sentenza impugnata ha confermato l’accertamento anche con riguardo ai prelevamenti sebbene “la presunzione di redditività dei prelevamenti da conti correnti bancari è circoscritta a chi esercita attività d’impresa e ai lavoratori autonomi”.

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo di ricorso perché conforme ad un orientamento oramai prevalente.

È oramai pacifico che la presunzione legale relativa della disponibilità di maggior reddito desumibile dalle risultanze dei conti bancari non è riferibile ai soli titolari di reddito di impresa o da lavoro autonomo, ma si estende alla generalità dei contribuenti, come si ricava dalla lettera dell’art. 38 del DPR 600/1973. Tuttavia “all’esito della sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014, le operazioni bancarie di prelevamento hanno valore presuntivo nei confronti dei soli titolari di reddito di impresa, mentre quelle di versamento nei confronti di tutti i contribuenti, i quali possono contrastarne l’efficacia dimostrando che le stesse sono già incluse nel reddito soggetto ad imposta o sono irrilevanti”.

Nel caso di specie la CTR non ha dato corretta applicazione a tale principio perché, pur riconoscendo che l’accertamento riguardava esclusivamente redditi di lavoro dipendente, ha erroneamente attribuito efficacia presuntiva di maggiore reddito non dichiarato anche ai prelevamenti non giustificati rilevati sui conti controllati.

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