Trasparenza retributiva: quali aziende dovranno inviare il report sugli stipendi?

Rosy D’Elia - Leggi e prassi

La direttiva UE 2023/970 sulla trasparenza retributiva porta nuovi obblighi per i datori di lavoro: le aziende, in base alla loro dimensione, sono chiamate a inviare report periodici

Trasparenza retributiva: quali aziende dovranno inviare il report sugli stipendi?

Massima trasparenza sulle retribuzioni di lavoratrici e lavoratori, dall’assunzione agli scatti di carriera, è questo l’obiettivo ultimo della direttiva UE 2023/970, che anche l’Italia dovrà recepire entro giugno 2026 per accorciare il divario retributivo di genere, che in media negli Stati dell’Unione Europea è pari al 12 per cento.

Per avere un quadro sempre chiaro e aggiornato e per intervenire in caso di divario di genere superiore al 5 per cento i datori di lavoro sono chiamati a fotografare periodicamente l’andamento delle buste paga con un report dedicato.

In attesa delle istruzioni da seguire, il testo approvato in sede europea indica già quali sono le aziende che dovranno inviare i dati sugli stipendi e i tempi da rispettare.

La prima scadenza è fissata al 7 giugno 2027, un anno dal termine che tutti i paesi hanno per recepire le novità della direttiva UE 2023/970.

Quali aziende ed entro quali scadenze devono presentare il report sulla trasparenza retributiva?

L’obbligo di presentare il report, regolato dall’articolo 9, interesserà in prima battuta le aziende con più di 150 lavoratori e lavoratrici ed è facoltativo per chi ha una compagine più ristretta, sotto i 100 dipendenti.

Le novità riguardano tutti i datori di lavoro, sia del settore privato che pubblico, e tutte le forme contrattuali, a partire da prima dell’assunzione.

Per quanto riguarda gli obblighi comunicativi, la dimensione aziendale influisce anche sulla cadenza da seguire: per le realtà più grandi la panoramica sugli stipendi degli uomini e delle donne è annuale, mentre negli altri casi si segue un calendario di scadenze triennali.

Dimensione dell’aziendaPrima scadenzaPeriodicità
Meno di 100 Volontaria Volontaria
Tra i 100 e i 149 dipendenti 7 giugno 2031 3 anni
Tra i 150 e i 249 dipendenti 7 giugno 2027 3 anni
Almeno 250 dipendenti 7 giugno 2027 1 anno

Report sulla trasparenza retributiva: le prime istruzioni, oltre le date di scadenza

Come sottolineato a fine novembre alla Camera dalla Ministra del Lavoro e delle Politiche sociali Marina Calderone, è in atto il dialogo con le parti sociali per introdurre nel nostro ordinamento le novità che arrivano dall’UE.

Il decreto legislativo di recepimento, partendo dalla cornice europea, dovrà dettagliare il quadro degli obblighi e delle sanzioni, anche dal punto di vista più operativo, individuando inoltre i soggetti da coinvolgere per assicurare il rispetto delle regole sulla trasparenza.

La direttiva, in ogni caso, chiama in prima linea i rappresentanti dei lavoratori, l’ispettorato del lavoro e l’organismo per la parità.

Il report, che le aziende sono chiamate a predisporre e a inviare periodicamente all’organismo preposto, dovrà riportare i seguenti dati:

  • il divario retributivo di genere;
  • il divario retributivo di genere nelle componenti complementari o variabili;
  • il divario retributivo mediano di genere;
  • il divario retributivo mediano di genere nelle componenti complementari o variabili;
  • la percentuale di lavoratori di sesso femminile e di sesso maschile che ricevono componenti complementari o variabili;
  • la percentuale di lavoratori di sesso femminile e di sesso maschile in ogni quartile retributivo.
  • divario retributivo di genere tra lavoratori per categorie (ripartito in base al salario o allo stipendio normale di base e alle componenti complementari o variabili): dato che deve essere condiviso con lavoratrici e lavoratori e relativi rappresentanti e trasmesso all’ispettorato del lavoro e all’organismo per la parità su richiesta.

“L’esattezza delle informazioni è confermata dalla dirigenza del datore di lavoro, previa consultazione dei rappresentanti dei lavoratori. I rappresentanti dei lavoratori hanno accesso alle metodologie applicate dal datore di lavoro”, si legge nella direttiva.

Trasparenza retributiva: la compilazione del report è solo il primo passo

L’impegno dei datori di lavoro sulla trasparenza delle buste paga ovviamente non si conclude con la raccolta dei dati: la compilazione del report è solo il primo passo.

Le aziende possono pubblicare i dati raccolti sul proprio sito web e su altri canali. Le informazioni devono arrivare a tutti i lavoratori e a tutte le lavoratrici e ai relativi rappresentanti.

Se emerge un divario retributivo superiore al 5 per cento, non giustificabile sulla base di criteri oggettivi e neutri sotto il profilo del genere e non corretto entro 6 mesi, le imprese sono chiamate a effettuare una valutazione congiunta delle retribuzioni in collaborazione con i rappresentanti dei lavoratori e delle lavoratrici.

L’operazione deve essere portata avanti “entro un periodo di tempo ragionevole” e, in stretta collaborazione con i rappresentanti dei lavoratori, conformemente al diritto e alle prassi nazionali.

E nel pacchetto di regole che l’Italia dovrà definire troveranno spazio anche sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive per chi non rispetta le regole della trasparenza retributiva. Da prevedere, inoltre, anche un meccanismo di tutela per chi ritiene di aver subito un danno da una violazione di un diritto o di un obbligo connesso al principio della parità di retribuzione.

La valutazione deve essere condotta sugli elementi indicati nell’articolo 10 della direttiva
I punti della valutazione congiunta:

  • a) un’analisi della percentuale di lavoratori di sesso femminile e di sesso maschile in ciascuna categoria di lavoratori;
  • b) informazioni sui livelli retributivi medi dei lavoratori di sesso femminile e maschile e sulle componenti complementari o variabili, per ciascuna categoria di lavoratori;
  • c) eventuali differenze nei livelli retributivi medi tra lavoratori di sesso femminile e di sesso maschile in ciascuna categoria di lavoratori;
  • d) le ragioni di tali differenze nei livelli retributivi medi, sulla base di criteri oggettivi e neutri sotto il profilo del genere, se del caso, stabilite congiuntamente dai rappresentanti dei lavoratori e dal datore di lavoro;
  • e) la percentuale di lavoratori di sesso femminile e di sesso maschile che hanno beneficiato di un miglioramento delle retribuzioni in seguito al loro rientro dal congedo di maternità o di paternità, dal congedo parentale o dal congedo per i prestatori di assistenza, se tale miglioramento si è verificato nella categoria di lavoratori pertinente durante il periodo in cui è stato fruito il congedo;
  • f) misure volte ad affrontare le differenze di retribuzione se non sono motivate sulla base di criteri oggettivi e neutri sotto il profilo del genere;
  • g) una valutazione dell’efficacia delle misure derivanti da precedenti valutazioni congiunte delle retribuzioni

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