Registro conservazione moduli nella delega per la fattura elettronica

Redazione - IVA

Delega della fattura elettronica: il provvedimento n. 291241/2018 dell'Agenzia delle Entrate introduce il registro per la conservazione dei moduli. Una scelta che fa discutere e preoccupa gli intermediari.

Registro conservazione moduli nella delega per la fattura elettronica

Il registro per la conservazione dei moduli previsto con la delega massiva per la fattura elettronica rischia di complicare le procedure agli intermediari.

Con il settimo e ultimo punto del provvedimento n. 291241 del 5 novembre 2018, “Conservazione dei moduli di delega”, l’Agenzia dell’Entrate introduce l’obbligo di un registro cronologico in cui annotare, giorno per giorno, i moduli di delega per la fattura elettronica, obbligatoria dal 1° gennaio 2019, acquisiti dagli intermediari.

Questo punto del provvedimento, atteso per avere chiarezza sulle modalità di presentazione delle deleghe, ha generato malcontento tra gli addetti ai lavori, che si dovranno preoccupare di gestire un’altra procedura di conservazione e catalogazione di documenti.

Si tratta di un obbligo che, se non rispettato, potrebbe portare alla revoca dell’abilitazione al servizio e per cui “restano ferme la responsabilità civile e l’applicazione delle eventuali sanzioni penali”, come si legge nel documento.

Delega fattura elettronica: le caratteristiche del registro per la conservazione dei moduli
Gli intermediari delegati e i soggetti che hanno inviato i moduli di delega secondo le modalità chiarite dal provvedimento del 5 novembre dovranno:

  • conservare i moduli acquisiti;
  • conservare, insieme ai moduli, le copie dei documenti di identità dei deleganti;
  • individuare uno o più responsabili per la gestione dei moduli.

Il registro per la conservazione dei moduli di delega per la fattura elettronica, per ogni documento, deve indicare:

  • numero progressivo e data della delega/revoca;
  • codice fiscale e dati anagrafici/denominazione del contribuente delegante;
  • estremi del documento di identità del sottoscrittore della delega/revoca.

Delega della fattura elettronica: il registro complica le procedure

Nelle motivazioni che spiegano e chiudono il provvedimento dell’Agenzia dell’Entrate si legge:

È stata, inoltre, prevista un’ulteriore procedura per consentire una spedita ed efficace acquisizione e gestione delle deleghe. Al riguardo, è stata introdotta la possibilità di inviare, da parte dei soggetti che possono autenticare la sottoscrizione della delega ai sensi dell’articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, tramite posta elettronica certificata, un file contenente gli elementi essenziali delle deleghe conferite, nonché la copia delle deleghe cartacee, che gli stessi sono tenuti ad acquisire preventivamente, debitamente compilate e sottoscritte e a conservarle, in originale, al fine di consentire gli opportuni controlli da parte dell’Agenzia delle entrate”.

Nonostante le precisazioni dell’Agenzia delle Entrate, l’introduzione del registro per la conservazione dei moduli di delega contrasta con il messaggio di semplificazione legato alla fatturazione elettronica.

Delega della fattura elettronica: gli altri punti critici

Una contraddizione che fa discutere, e si inserisce in un quadro già complicato per gli intermediari: il 5 novembre sarebbe dovuto essere possibile effettuare l’invio massivo delle deleghe tramite un software dedicato, che però non è stato ancora pubblicato.

Un’altra criticità della nuova procedura riguarda l’obbligo di indicare in sede di comunicazione alcuni elementi essenziali di riscontro necessari per provare l’effettivo conferimento della delega.

Si tratta, in pratica, di alcuni dati della dichiarazione IVA del contribuente delegante relativa all’anno precedente alla presentazione della delega, da inviare all’Agenzia delle Entrate sia per l’invio massivo che per l’invio puntuale.

Fino a che non sarà disponibile il software sul canale Entratel, non sarà chiaro in quale modalità bisognerà comunicare i dati di riscontro, ma nel provvedimento del 5 novembre 2018 risulta che sarà necessario indicare:

  • l’importo corrispondente al volume d’affari;
  • gli importi corrispondenti all’imposta dovuta e all’imposta a credito;
  • Per i soggetti deleganti per i quali non risulta presentata una dichiarazione IVA nell’anno solare antecedente a quello di conferimento della delega sarà necessario avvalersi della procedura di comunicazione a mezzo PEC.

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