Registrazione atti autorità giudiziaria: versamenti con F24 dal 23 luglio 2018

Redazione - Imposte

Registrazione atti autorità giudiziaria: versamenti con modello F24 dal 23 luglio 2018. Ecco le istruzioni dell'Agenzia delle Entrate e i codici tributo.

Registrazione atti autorità giudiziaria: versamenti con F24 dal 23 luglio 2018

Anche per la registrazione degli atti dell’autorità giudiziaria i versamenti dovuti dovranno essere effettuati con il modello F24, utilizzando i codici tributo appositamente istituiti dall’Agenzia delle Entrate.

La data a partire da quale sarà necessario utilizzare l’F24 è il 23 luglio 2018: a comunicarlo è il provvedimento pubblicato il 10 luglio 2018. Imposte, interessi, sanzioni e oneri accessori per gli atti emessi fino al 22 luglio 2018 continueranno ad essere versati con il modello F23.

Con la risoluzione n. 57/E pubblicata il 18 luglio 2018 sono inoltre stati istituiti i codici tributo da utilizzare per i versamenti con il modello F24.

Le nuove modalità di versamento riguardano, ad esempio, i pagamenti relativi ad atti in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio, così come decreti ingiuntivi esecutivi.

Fino al 31 dicembre 2018, tuttavia, saranno considerati altresì validi i versamenti effettuati con il modello F23.

Registrazione atti autorità giudiziaria: versamenti con F24 dal 23 luglio 2018

Per il versamento di imposte, interessi, sanzioni e accessori richiesti dagli uffici dell’Agenzia delle Entrate per la registrazione degli atti dell’autorità giudiziaria bisognerà utilizzare il modello F24 e i codici tributo appositamente istituiti.

Le nuove modalità di pagamento disposte dall’Agenzia delle Entrate con il provvedimento datato 9 luglio 2018 e pubblicato oggi, che si riporta di seguito in allegato, decorrono con riferimento agli atti emessi dal 23 luglio 2018.

I codici tributo da indicare nel modello F24 sono invece stati istituiti con la risoluzione n. 57/E del 18 luglio 2018.

Agenzia delle Entrate - provvedimento del 9 luglio 2018
Estensione delle modalità di versamento di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, alle somme dovute in relazione alla registrazione degli atti dell’autorità giudiziaria richieste dall’Agenzia delle entrate
Agenzia delle Entrate - risoluzione n. 57/E del 18 luglio 2018
Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute in relazione alla registrazione degli atti dell’autorità giudiziaria richieste dall’Agenzia delle entrate

Codici tributo F24 versamenti per registrazione atti

Per consentire, con un’unica operazione, il versamento di tutte le imposte e tasse liquidate dagli uffici dell’Agenzia delle Entrate mediante il modello F24 è stato istituito il seguente codice tributo:

  • “AAGG” denominato “Registrazione atti giudiziari – somme liquidate dall’ufficio”.

Il versamento delle somme in parola può essere effettuato utilizzando il modello precompilato reso disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle entrate e allegato all’avviso di liquidazione emesso dall’ufficio.

Nel caso di non utilizzo del modello precompilato, all’interno della sezione Contribuente del modello F24 bisognerà riportare, negli appositi campi, il codice fiscale, i dati anagrafici e il domicilio fiscale del soggetto che effettua il pagamento.

Inoltre, il codice tributo “AAGG” è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nei campi “codice atto” e “anno di riferimento”, dei dati presenti nel modello precompilato.

Nel caso in cui il contribuente intenda versare solo una quota dell’importo complessivamente richiesto, sono utilizzati i codici tributo A196 e A197 nonché i seguenti riportati nella risoluzione n. 57/E dell’Agenzia delle Entrate:

  • “A196” denominato “Atti giudiziari - Imposta di registro - somme liquidate dall’ufficio”;
  • “A197” denominato “Atti giudiziari - Sanzione imposta di registro - somme liquidate dall’ufficio”;
  • “A140” ridenominato “Atti giudiziari e Successioni - Imposta ipotecaria - somme liquidate dall’ufficio”;
  • “A141” ridenominato “Atti giudiziari e Successioni - Imposta catastale - somme liquidate dall’ufficio”;
  • “A146” ridenominato “Atti giudiziari e Successioni - Imposta di bollo - somme liquidate dall’ufficio”;
  • “A148” ridenominato “Atti giudiziari e Successioni - Sanzione Imposta di bollo somme liquidate dall’ufficio”;
  • “A149” ridenominato “Atti giudiziari e Successioni - Sanzione Imposte e tasse ipotecarie e catastali - somme liquidate dall’ufficio”;
  • “A152” ridenominato “Atti giudiziari e Successioni - Interessi - somme liquidate dall’ufficio”.

Per quanto riguarda le spese di notifica relative ad avvisi di liquidazione emessi dagli uffici, sarà necessario utilizzare invece il codice tributo “9400 – spese di notifica per atti impositivi”.

Validi i versamenti effettuati sia con modello F23 che F24

Per gli atti dell’autorità giudiziaria emessi prima del 23 luglio 2018, le somme dovute per la registrazione dovranno essere versate secondo le modalità ordinarie e bisognerà quindi utilizzare il modello F23.

Inoltre, il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate dispone che fino al 31 dicembre 2018 sarà in vigore un periodo transitorio e saranno comunque considerati validi i versamenti effettuati sia con modello F23 che con modello F24.

Per i versamenti richiesti a seguito di atti emessi dagli uffici dell’Agenzia delle Entrate, invece, bisognerà utilizzare esclusivamente il tipo di modello indicato nell’atto stesso.

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