Reddito di emergenza, domande bloccate: sito INPS non aggiornato alla nuova scadenza

Anna Maria D’Andrea - Leggi e prassi

Reddito di emergenza, domande bloccate: il sito INPS non è ancora aggiornato alla nuova scadenza del 15 ottobre 2020, termine ultimo per le richieste del terzo mese dell'assegno prorogato dal decreto agosto.

Reddito di emergenza, domande bloccate: sito INPS non aggiornato alla nuova scadenza

Reddito di emergenza, per la terza mensilità non è ancora possibile fare domanda: il sito dell’INPS non è stato aggiornato alle novità del decreto agosto.

Il decreto legge n. 104, in vigore dal 14 agosto 2020, ha disposto la proroga del reddito di emergenza, consentendo ai nuclei familiari in possesso dei requisiti di richiedere una nuova tranche dell’assegno da 400 euro.

Per l’accesso alla nuova mensilità di REM sarà necessario rifare domanda all’INPS, ma ad oggi la procedura è bloccata. Si attende la riapertura del canale telematico per l’invio dell’istanza entro la nuova scadenza del 15 ottobre 2020.

Reddito di emergenza, domande bloccate: sito INPS non aggiornato alla nuova scadenza

Sul sito dell’INPS, nella sezione dedicata al reddito di emergenza, si legge che la data di apertura delle domande per la terza mensilità del REM verrà resa nota dall’Istituto nel mese di settembre.

Il sito dell’INPS non è ancora aggiornato alla nuova scadenza del 15 ottobre 2020 e l’invio delle nuove domande è bloccato. Come scadenza per l’invio risulta ancora impostata quella del 31 luglio 2020.

All’Istituto spetta il compito di recepire le novità introdotte dall’articolo 23 del decreto legge n. 104 del 14 agosto 2020 che, oltre a disporre la proroga di un mese del reddito di emergenza, ha ritoccato i requisiti d’accesso alla misura.

Domanda reddito di emergenza INPS, scadenza 15 ottobre 2020 e nuovi requisiti nel decreto agosto

Ci sarà tempo fino al 15 ottobre 2020 per richiedere la mensilità aggiuntiva di REM, secondo i requisiti e le novità disciplinate all’articolo 23 del decreto agosto.

L’ulteriore quota mensile di REM, pari a 400 euro, sarà riconosciuta ai nuclei familiari in possesso cumulativamente dei seguenti requisiti:

  • un valore del reddito familiare, nel mese di maggio 2020, inferiore all’importo della mensilità di REM secondo i parametri fissati dal decreto Rilancio n. 34/2020;
  • possesso dei requisti generali per l’accesso al reddito di emergenza.

Non cambiano i requisiti generali per fare domanda di reddito di emergenza.

L’accesso alla proroga del REM è quindi riconosciuto ai contribuenti in possesso dei seguenti requisiti:

  • residenza in Italia, verificata con riferimento al componente del nucleo familiare richiedente il beneficio;
  • un valore del patrimonio mobiliare familiare nel 2019 inferiore a una soglia di euro 10.000, accresciuta di euro 5.000 per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di 20.000 euro. Il limite complessivo sale a 25.000 euro in caso di presenza di disabili nel nucleo familiare;
  • modello ISEE di valore non superiore a 15.000 euro

Il reddito di emergenza resta incompatibile con il bonus da 600 o 1.000 euro, con la percezione di una pensione (ad eccezione dell’assegno di invalidità) e con il reddito di cittadinanza.

Come riportato in chiaro sul portale dell’INPS, il REM è incompatibile con la presenza, nel nucleo familiare, di uno o più membri titolari, al momento della presentazione della domanda, di rapporti di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda complessiva sia superiore alla soglia massima di reddito familiare, individuata in relazione alla composizione del nucleo.

Nel caso di lavoratori posti in cassa integrazione ordinaria o in deroga o per i quali sia stato richiesto l’intervento del FIS, la verifica del requisito viene effettuata sulla base della retribuzione teorica del lavoratore, desumibile dalle denunce aziendali.

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