C'è più tempo per beneficiare del ravvedimento operoso speciale con la proroga prevista dal Decreto Bollette: le istruzioni dell'Agenzia delle Entrate in caso di dichiarazione integrativa già presentata in precedenza. Il termine ultimo per l'accesso passa dal 31 marzo al 30 settembre 2023

Il Decreto Bollette concede più tempo ai contribuenti che intendono beneficiare del ravvedimento operoso speciale.
Con le novità introdotte dal provvedimento approvato il 28 marzo in Consiglio dei Ministri, la scadenza del 31 marzo per versare la prima o unica rata delle somme dovute per mettersi in regola passa al 30 settembre 2023.
Dall’Agenzia delle Entrate le istruzioni da seguire per usufruire delle agevolazioni previste dalla tregua fiscale nel caso in cui sia stata già presentata una dichiarazione integrativa.
Proroga ravvedimento speciale: istruzioni in caso di doppia dichiarazione integrativa
Gli ultimi chiarimenti sugli strumenti messi in campo dalla Legge di Bilancio per mettersi in regola con il Fisco sono arrivati con la circolare numero 6 del 20 marzo 2023. Nella carrellata di domande e risposte, l’Amministrazione finanziaria scioglie anche i dubbi sulle modalità per beneficiare del ravvedimento operoso speciale in caso di dichiarazione integrativa già presentata.
In base a quanto previsto dall’ultima Legge di Bilancio 2023, è possibile beneficiare di una riduzione a un diciottesimo della sanzione minima per regolarizzare le violazioni che riguardano tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, non ancora contestate alla data del versamento, che riguardano le dichiarazioni fino all’anno d’imposta 2021 validamente presentate.
Ma cosa accade se il contribuente ha già presentato una dichiarazione integrativa?
Risponde l’Agenzia delle Entrate:
“Nell’ipotesi di ripetute integrazioni dichiarative – successive alla dichiarazione originaria validamente presentata, che rappresenta il dies a quo per la verifica del rispetto dei termini per l’emendabilità di cui all’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 – si dovrà integrare la dichiarazione originaria, tenendo conto ovviamente delle modifiche/integrazioni, a favore o a sfavore, intervenute medio tempore (anche versando eventuali crediti generati e utilizzati se annullati per effetto delle modifiche apportate con la successiva dichiarazione integrativa)”.
La dichiarazione integrativa, infatti, che sia a favore o a sfavore, quando viene presentata oltre il termine di 90 giorni non si sostituisce totalmente a quella originaria, ma solo per la parte relativa alla rettifica.
Ravvedimento speciale: con la proroga, la scadenza passa al 30 settembre
Seguendo le istruzioni fornite dall’Agenzia delle Entrate per chi ha già presentato una dichiarazione integrativa, è possibile beneficiare del ravvedimento operoso speciale versando la prima rata o la totalità delle somme dovute entro il 30 settembre 2023.
A pochissimi giorni dalla scadenza originaria del 31 marzo 2023, infatti, è arrivata la proroga per tutte e tutti coloro che intendono beneficiare della riduzione a un diciottesimo della sanzione minima.
La riscrittura del calendario della tregua fiscale contenuta nel Decreto Bollette, che è stato approvato in Consiglio dei Ministri il 28 marzo, riguarda anche altre date fissate dall’ultima Manovra, in primis la sanatoria delle irregolarità formali per cui era prevista la stessa data del 31 marzo 2023: in questo caso il termine passa al 31 ottobre.
Lo slittamento sembra avere avuto origine dalla necessità di concedere più tempo ai contribuenti anche alla luce degli ultimi chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate.
Nel caso del ravvedimento operoso speciale la nuova data del 30 settembre 2023 segna la scadenza per beneficiarne:
- pagando l’importo dovuto in un’unica soluzione;
- versando la prima delle 8 rate in cui è possibile dividere il pagamento, a quelle successive alla prima si applica una maggiorazione di interessi al 2 per cento annuo.
Per perfezionare la procedura, inoltre, è necessario rimuovere omissioni o irregolarità.
Anche la tabella di marcia di eventuali piani di rateizzazione, quindi, rispetto al passato subisce delle modifiche.
Stando alle bozze in circolazione, però, la data ultima in cui si concluderà il pagamento resta sempre al 20 dicembre 2024 e le prime rate devono essere versate con appuntamenti più ravvicinati.
Ravvedimento operoso speciale | Scadenze Legge di Bilancio | Scadenze DL Bollette |
---|---|---|
Prima rata | 31 marzo 2023 | 30 settembre 2023 |
Seconda rata | 30 giugno 2023 | 31 ottobre 2023 |
Terza rata | 30 settembre2023 | 30 novembre 2023 |
Quarta rata | 20 dicembre 2023 | 20 dicembre 2023 |
Quinta rata | 31 marzo 2024 | 31 marzo 2024 |
Sesta rata | 30 giugno 2024 | 30 giugno 2024 |
Settima rata | 30 settembre 2024 | 30 settembre 2024 |
Ottava rata | 20 dicembre 2024 | 20 dicembre 2024 |
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Ravvedimento speciale, arriva la proroga: istruzioni in caso di doppia dichiarazione integrativa