Quota 100 e opzione donna: le risposte dell’INPS a dubbi e domande

Rosy D’Elia - Pensioni

Quota 100 e opzione donna: le risposte dell'INPS a dubbi e domande. Con il messaggio numero 1551 del 16 aprile 2019, l'Istituto fornisce 20 chiarimenti puntuali sulle modalità di accesso alla pensione anticipata.

Quota 100 e opzione donna: le risposte dell'INPS a dubbi e domande

Quota 100 e opzione donna: le risposte dell’INPS a dubbi e domande. Da come calcolare correttamente l’anzianità contributiva alle regole che devono applicare i dipendenti delle forze armate. Con il messaggio numero 1551 del 2019 l’Istituto offre chiarimenti sulla possibilità di accedere alla pensione anticipata affrontando casi specifici e facendo luce su aspetti particolari.

Il Decreto Legge numero 4 del 2019 ha introdotto due novità importanti: reddito di cittadinanza e quota 100. Dopo essere state al centro dei dibatti dentro e fuori le aule parlamentari, le due misure oggi sono diventate realtà. Ma con il loro debutto, non si sono esauriti i dubbi dei potenziali beneficiari. Tutt’altro.

L’INPS, con il messaggio del 16 aprile 2019, torna sul tema delle pensioni e fornisce nuovi strumenti per orientarsi considerando anche le diverse categorie di lavoratori. Solo per fare un esempio, per quanto riguarda i professionisti si chiarisce che è possibile aderire a quota 100, anche se si fruisce già di una pensione erogata dalle casse professionali.

INPS - Messaggio numero 1551 del 16 aprile 2019
Quesiti sulle nuove disposizioni in materia di pensione anticipata introdotte dal decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Chiarimenti.

Quota 100 e opzione donna: le risposte dell’INPS a dubbi e domande

Come stabilisce l’articolo 14 del DL numero 4 del 2019, tutti i lavoratori che hanno compiuto 62 anni di età e che hanno versato almeno 38 anni di contributi possono beneficiare di quota 100. Si tratta di una misura sperimentale valida dal 1° aprile 2019 e fino a tutto il 2021.

Nelle disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni, poi, c’è anche uno spazio dedicato esclusivamente alle lavoratrici: l’articolo 16 dello stesso decreto ha prorogato per tutto il 2019 l’opzione donna.

Si consente, in questo modo, a tutte le lavoratrici autonome e dipendenti, che hanno compiuto rispettivamente 59 e 58 anni di età e che hanno versato almeno 35 anni di contributi, di andare in pensione anticipata.

Per una platea molto ampia di beneficiari si è delineata la possibilità di ritirarsi dal lavoro prima del previsto, ma tra il testo della legge e la sua effettiva applicazione ci sono innumerevoli casi che fanno sorgere ancora qualche dubbio.

Con il messaggio numero 1551 del 16 aprile 2019, l’INPS aggiunge nuovi elementi per fare chiarezza sul tema. Il documento risponde a 20 quesiti sul pensionamento anticipato, mettendo in evidenza in maniera chiara domanda e risposta, punto per punto.

Nel testo pubblicato dall’Istituto, i temi che seguono:

  • Pensione quota 100
    • Personale militare delle Forze armate, personale delle Forze di polizia e di polizia penitenziaria, personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e personale della Guardia di finanza;
    • Titolari di trattamento pensionistico tabellare o di pensione di guerra;
    • Verifica del requisito contributivo dei 35 anni utili per la pensione di anzianità;
    • Opzione per il sistema di calcolo contributivo della pensione (articolo 1, comma 23, della legge n. 335/1995);
    • Titolari di indennità c.d. APE sociale;
    • Titolari di anticipo finanziario a garanzia pensionistica (c.d. APE);
    • Soggetti che hanno maturato i requisiti per il diritto ad altro trattamento pensionistico;
    • Pensione quota 100 con il cumulo di periodi assicurativi solo presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti e/o presso le Gestioni speciali dei lavoratori autonomi;
    • Periodi di prolungamento dei marittimi di cui agli articoli 24 e 25 della legge n. 413/1984;
    • Riliquidazione delle pensioni a carico della previdenza marinara ai sensi dell’articolo 36, commi da 4 a 6, della legge n. 413/1984;
    • Decorrenza della pensione quota 100 per i soggetti cessati dall’attività di lavoro precedentemente alla data di presentazione della relativa domanda;
    • Decorrenza della pensione quota 100 per i lavoratori da ultimo dipendenti da datori di lavoro non ricompresi nel novero delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del D.lgs n. 165/2001;
    • Soggetti titolari di pensione;
    • Maggiorazioni delle anzianità contributive e rivalutazioni dei periodi di lavoro;
    • Valutazione dell’anzianità contributiva per il conseguimento della pensione: quota 100 calcolata con il sistema contributivo;
  • Pensione c.d. opzione donna
    • Requisito contributivo;
    • Lavoratrici che hanno maturato il diritto ad altro trattamento pensionistico
  • Pensione anticipata di cui all’articolo 24, comma 10, del decreto-legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011 (articolo 15 del decreto-legge n. 4/2019);
    • Contribuzione versata o accreditata durante il periodo di apertura della c.d. finestra;
    • Pensione anticipata con il cumulo dei periodi assicurativi di cui all’articolo 1, commi 239 e ss., della legge n. 228/2012;
  • Pensione anticipata in favore dei lavoratori c.d. precoci (articolo 17 del decreto legge n. 4/2019).

Quota 100 e opzione donna: una selezione di domande e risposte dell’INPS

Chi ha intenzione di accedere al pensionamento anticipato con quota 100 o con l’opzione donna nel messaggio numero 1551 può trovare chiarimenti su requisiti, calcolo dell’anzianità contributiva e casi particolari. Il documento integra e arricchisce le informazioni già fornite con la circolare numero 11 del 2019.

Di seguito proponiamo una selezione di domande e risposte.

Personale militare delle Forze armate, personale delle Forze di polizia e di polizia penitenziaria, personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e personale della Guardia di finanza

  • Quesito - Possibilità di accedere alla pensione quota 100 per i soggetti che abbiano svolto attività lavorativa con qualifica diversa da quella di militare delle Forze armate, di personale delle Forze di polizia e di polizia penitenziaria, di personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di personale della Guardia di finanza. Possibilità per tali soggetti di valorizzare la contribuzione versata o accreditata per lo svolgimento dell’attività lavorativa con la qualifica di militare delle Forze armate, di personale delle Forze di polizia e di polizia penitenziaria, di personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di personale della Guardia di finanza.
  • Chiarimento - I soggetti che abbiano svolto l’ultima attività lavorativa in qualità di personale militare delle Forze armate, di personale delle Forze di polizia e di polizia penitenziaria, di personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di personale della Guardia di finanza non possono accedere alla pensione quota 100. I soggetti che abbiano svolto l’ultima attività lavorativa non rivestendo lo status di “militare” o equiparato, possono accedere alla pensione quota 100 anche valorizzando i periodi di contribuzione per servizio svolto con le predette qualifiche, qualora la stessa non abbia dato luogo alla liquidazione di altro trattamento pensionistico.

Maggiorazioni delle anzianità contributive e rivalutazioni dei periodi di lavoro

  • Quesito - Possibilità di applicare le disposizioni in materia di maggiorazione dell’anzianità contributiva e di rivalutazione dei periodi di lavoro ai fini del perfezionamento del requisito contributivo per il diritto alla pensione quota 100.
  • Chiarimento - Ai fini del conseguimento della pensione quota 100 si applicano tutte le disposizioni, tempo per tempo vigenti, in materia di maggiorazione dell’anzianità contributiva (ad esempio, non vedenti, invalidi in misura superiore al 74%, etc.) e rivalutazione dei periodi di lavoro (ad esempio, lavoro svolto con esposizione all’amianto, etc.) per il conseguimento della pensione anticipata.

Valutazione dell’anzianità contributiva per il conseguimento della pensione quota 100 calcolata con il sistema contributivo

  • Quesito - Valutazione dell’anzianità contributiva ai fini del perfezionamento del requisito contributivo di 38 anni richiesto per il conseguimento della pensione quota 100 calcolata con il sistema contributivo.
  • Chiarimento - Ai fini del computo dell’anzianità contributiva di 38 anni, richiesta per il conseguimento della pensione quota 100 calcolata con il sistema contributivo, trova applicazione l’articolo 1, comma 7, della legge n. 335/1995. Pertanto, ai fini del computo della predetta anzianità contributiva:
    • non concorrono le anzianità derivanti dalla prosecuzione volontaria dei versamenti contributivi;
    • la contribuzione accreditata per i periodi di lavoro precedenti il raggiungimento del diciottesimo anno di età è moltiplicata per 1,5;
    • è valorizzata la contribuzione figurativa, compresa quella accreditata per i periodi di malattia e di disoccupazione o equiparati (ad esempio, periodi di percezione dell’indennità di ASpI, di Mini-ASpI, etc.).

Opzione donna - Requisito contributivo

  • Quesito - Possibilità di valorizzare, ai fini dell’accesso alla pensione anticipata c.d. opzione donna, la contribuzione figurativa accreditata per periodi di malattia e disoccupazione o equiparati (ad esempio, NASPI, ASpI, Mini-ASpI, etc.). Possibilità di perfezionare il requisito contributivo di 35 anni con il cumulo dei periodi assicurativi.
  • Chiarimento - Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo di 35 anni sono utili i contributi obbligatori, da riscatto e/o da ricongiunzione, volontari, figurativi con esclusione dei contributi accreditati per malattia e disoccupazione o equiparati (ad esempio, NASpI, ASpI, Mini-ASpI, etc.), tenuto conto che per dette lavoratrici l’applicazione del sistema contributivo è limitata alle sole regole di calcolo. Ai predetti fini, non è possibile cumulare i periodi assicurativi ai sensi dell’articolo 1 del D.lgs n. 184/1997, dell’articolo 1, commi 239 e ss., della legge n. 228/2012 e dell’articolo 14, comma 2, del decreto-legge n. 4/2019.

Pensione anticipata in favore dei lavoratori c.d. precoci (articolo 17 del decreto legge n. 4/2019)

  • Quesito - Possibilità di far decorrere la c.d. finestra non dalla data di perfezionamento del requisito contributivo, ma dalla data di sussistenza delle condizioni (ad esempio, tre mesi di inoccupazione richiesti per i lavoratori disoccupati) per l’accesso alla pensione anticipata in favore dei lavoratori c.d. precoci.
  • Chiarimento - Fermo restando che la c.d. finestra decorre dalla data di perfezionamento del requisito contributivo prescritto per il diritto alla pensione anticipata in favore dei lavoratori c.d. precoci, la decorrenza della pensione non può essere anteriore alla data di perfezionamento degli ulteriori requisiti e delle condizioni richieste dalle disposizioni in materia vigenti.

Questo sito contribuisce all'audience di Logo Evolution adv Network